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Decisione (UE) 2017/2444 della Banca centrale europea dell'8 dicembre 2017 che modifica la decisione (UE) 2015/2332 sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche in euro (BCE/2017/41)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 12.1,

La decisione (UE) 2015/2332 della Banca centrale europea (BCE/2015/43)1 istituisce norme sul quadro procedurale relativo all'approvazione del volume di emissione delle monete metalliche.

Il Consiglio direttivo ritiene che il potere di adottare decisioni sulle richieste di approvazione annuali e ad hoc del volume di emissione delle monete metalliche presentate dagli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbe essere delegato al Comitato esecutivo qualora non sia necessaria alcuna modifica del volume richiesto di emissione delle monete metalliche.

Qualora il Comitato esecutivo ritenga che sia nececessario modificare il volume di emissione delle monete metalliche richiesto da uno o più Stati membri la cui moneta è l'euro, esso dovrebbe presentare al Consiglio direttivo una proposta motivata che illustri le modifiche necessarie e il Consiglio direttivo dovrebbe rimanere competente per l'adozione di una decisione.

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifiche

La Decisione (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43) è modificata come segue:

  1. 1. l'articolo 2 è modificato come segue:

    1. a) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9. Qualora il Comitato esecutivo stabilisca che le richieste di approvazione annuali non richiedono una modifica del volume annuale di emissione di monete metalliche richiesto da ciascuno Stato membro dell'area dell'euro, il Comitato esecutivo adotta una decisione relativa all'approvazione del volume annuale di emissione di monete metalliche per l'area dell'euro prima della fine dell'anno civile che precede quello per il quale le richieste di approvazione sono state presentate.»; e

    2. b) è aggiunto il seguente paragrafo 10: «10. Qualora il Comitato esecutivo stabilisca che il volume di emissione di monete metalliche richiesto da uno o più Stati membri dell'area dell'euro richiede una modifica, previa consultazione con lo Stato membro interessato, presenta al Consiglio direttivo una proposta motivata che illustra le modifiche necessarie. In tali casi, il Consiglio direttivo adotta la decisione relativa all'approvazione del volume annuale di emissione di monete metalliche per l'area dell'euro senza indugio.»;

  2. 2. l'articolo 3 è modificato come segue:

    1. a) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Qualora il Comitato esecutivo stabilisca che il volume addizionale di emissione di monete metalliche richiesto da uno Stato membro dell'area dell'euro ai sensi del paragrafo 5 non richiede una modifica, il Comitato esecutivo adotta senza indugio una decisione individuale sulla richiesta di approvazione ad hoc.»; e

    2. b) è aggiunto il seguente paragrafo 8: «8. Qualora il Comitato esecutivo stabilisca che il volume addizionale di emissione di monete metalliche richiesto da uno Stato membro dell'area dell'euro richiede una modifica, presenta al Consiglio direttivo una proposta motivata che illustra le modifiche necessarie. In tali casi, il Consiglio direttivo adotta senza indugio una decisione individuale sulla richiesta di approvazione ad hoc.».

Art. 2 Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Art. 3 Destinatari

Gli Stati membri dell'area dell'euro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 dicembre 2017. Per il Consiglio direttivo della BCE Il presidente della BCE Mario Draghi