Decisione (PESC) 2017/2283 del Consiglio dell'11 dicembre 2017 a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale («iTrace III»)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
La strategia globale dell'UE per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del 2016 («strategia globale dell'UE») mette in evidenza che l'Unione promuoverà la pace e garantirà la sicurezza dei propri cittadini e del proprio territorio e intensificherà il contributo alla sicurezza collettiva.
La produzione, il trasferimento e la circolazione illegali delle armi convenzionali, incluse le armi leggere e di piccolo calibro («SALW»), e la loro accumulazione eccessiva e diffusione incontrollata sono al centro di questa sfida, in Europa come anche all'estero. Queste attività illegali alimentano l'insicurezza in Europa e nel suo vicinato nonché in molte altre regioni del mondo, esacerbando il conflitto e minacciando la rappacificazione postbellica, ponendo in tal modo una grave minaccia per la pace e la sicurezza europee.
La strategia dell'UE del 16 dicembre 2005 volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni («strategia dell'UE sulle SALW»), che stabilisce gli orientamenti per l'azione dell'Unione nel settore delle SALW, sottolinea che le SALW contribuiscono ad aggravare il terrorismo e la criminalità organizzata e costituiscono un fattore rilevante nello scoppio e nella diffusione dei conflitti, nonché nel crollo delle strutture statali.
La strategia dell'UE sulle SALW asserisce inoltre che l'Unione rafforza e appoggia i meccanismi di sorveglianza delle sanzioni e sostiene il rafforzamento dei controlli delle esportazioni, nonché la promozione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio1 attraverso, tra l'altro, la promozione di misure sulla trasparenza.
Con il programma di azione dell'ONU per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti («programma di azione dell'ONU»), adottato il 20 luglio 2001, tutti gli Stati membri dell'ONU si sono impegnati, all'atto di valutare le domande di autorizzazioni di esportazione, a prevenire il traffico illegale di SALW o la loro diversione verso destinatari non autorizzati e, in particolare, a tener conto del rischio di diversione di SALW verso il commercio illegale.
L'8 dicembre 2005 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato uno strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, SALW illegali.
Nella seconda conferenza di riesame del 2012 del programma di azione dell'ONU, tutti gli Stati membri dell'ONU hanno ribadito l'impegno a prevenire il traffico illegale di SALW, e la loro diversione verso destinatari non autorizzati, nonché gli impegni contenuti nel programma di azione dell'ONU concernenti la valutazione delle domande di autorizzazioni di esportazione.
Il 24 dicembre 2014 è entrato in vigore il trattato sul commercio delle armi (ATT). L'obiettivo dell'ATT è stabilire norme internazionali comuni del più alto standard possibile per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. L'Unione dovrebbe sostenere tutti gli Stati membri dell'ONU nell'esecuzione di controlli efficaci sul trasferimento di armi al fine di assicurare che l'ATT sia quanto più possibile efficace, in particolare riguardo all'attuazione del suo articolo 11.
L'Unione ha già sostenuto Conflict Armament Research Ltd. (CAR) con le decisioni 2013/698/PESC2 e (PESC)2015/19083 del Consiglio (iTrace I e II).
L'Unione intende finanziare iTrace III, la terza fase del meccanismo mondiale di segnalazione sulle SALW e su altre armi e munizioni convenzionali illegali. Si ridurrà in tal modo il rischio del loro commercio illegale e si contribuirà al conseguimento degli obiettivi di cui sopra, anche fornendo alle autorità nazionali competenti in materia di esportazione di armi informazioni pertinenti e tempestive sul traffico illecito di armi al fine di contribuire alla sicurezza collettiva dell'Europa, come richiesto nella strategia globale dell'UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
In vista dell'attuazione della strategia globale dell'UE e della strategia dell'UE sulle SALW e della promozione della pace e della sicurezza, le attività di progetto che devono essere sostenute dall'Unione si prefiggono i seguenti obiettivi specifici:
prosecuzione del funzionamento di un sistema mondiale di gestione delle informazioni di facile impiego sulle SALW e su altre armi e munizioni convenzionali oggetto di diversione o traffico («iTrace») che siano state documentate in zone colpite da conflitti al fine di fornire ai responsabili delle politiche, agli esperti del controllo delle armi convenzionali e ai funzionari incaricati del controllo delle esportazioni di armi convenzionali le informazioni pertinenti per sviluppare strategie e progetti efficaci e basati su elementi concreti contro la diffusione illegale di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali,
formazione e tutoraggio delle autorità nazionali negli Stati colpiti da conflitti nella prospettiva di sviluppare capacità nazionali sostenibili per l'identificazione e il rintracciamento di armi illegali, di incoraggiare un'assidua cooperazione con il progetto iTrace, di individuare meglio le priorità in materia di sicurezza fisica e gestione delle scorte, di definire i requisiti nazionali in termini di assistenza nelle attività di controllo delle armi e di contrasto (in particolare, le iniziative finanziate dall'UE, quali iARMS) e di rafforzare il dialogo con le missioni e le iniziative dell'UE,
aumento della frequenza e durata delle ricerche sul campo relativamente alle SALW e ad altre armi e munizioni convenzionali che circolano illegalmente in zone colpite da conflitti allo scopo di generare dati iTrace, in risposta a precise richieste formulate dagli Stati membri e dalle delegazioni dell'Unione,
sostegno diretto alle autorità incaricate del controllo delle esportazioni di armi e ai responsabili delle politiche in materia di controllo delle armi degli Stati membri, fra cui ripetute visite consultive da parte del personale del progetto iTrace nelle capitali degli Stati membri, un help desk che fornisca 24 ore su 24 consulenza immediata sulle strategie di valutazione dei rischi e di lotta alla diversione, lo sviluppo di applicazioni sicure per dashboard su desktop e dispositivi mobili che forniscano notifiche istantanee di diversioni successive all'esportazione e la realizzazione da parte del personale del progetto iTrace di verifiche successive alla spedizione su richiesta degli Stati membri,
aumento della sensibilizzazione, tramite attività di divulgazione, sui risultati del progetto, promozione della finalità e delle funzioni disponibili di iTrace presso i responsabili delle politiche internazionali e nazionali, gli esperti del controllo delle armi convenzionali e le autorità incaricate del rilascio delle licenze di esportazione e rafforzamento della capacità internazionale di monitorare la diffusione illegale di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali nonché di assistere i responsabili delle politiche nell'individuazione dei settori prioritari per l'assistenza e la cooperazione internazionali e di ridurre il rischio di diversione delle SALW e di altre armi e munizioni convenzionali,
stesura di relazioni su questioni politiche fondamentali, ricavate dai dati prodotti dalle indagini sul campo e presentate nel sistema iTrace, concernenti settori specifici che meritano attenzione internazionale, tra cui i principali modelli di traffico di SALW e di altre armi e munizioni convenzionali e la distribuzione regionale delle armi e munizioni oggetto di traffico.
L'Unione finanzia il progetto, descritto in dettaglio nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è realizzata da Conflict Armament Research Ltd. («CAR»).
3. CAR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con CAR.
Art. 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1 è pari a 3474322,77 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 3993676,97 EUR, messi a disposizione attraverso il cofinanziamento con CAR e il ministero federale tedesco degli Affari esteri.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude il necessario accordo con CAR. L'accordo stabilisce che CAR deve assicurare la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.
Art. 4
1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali descrittive preparate da CAR. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. Al fine di assistere il Consiglio nella sua valutazione dei risultati della presente decisione del Consiglio, il progetto è valutato da un organismo esterno.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017 Per il Consiglio La presidente F. Mogherini