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Decisione (UE) 2017/2284 del Consiglio dell'11 dicembre 2017 intesa a fornire sostegno agli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi ai fini della partecipazione al processo consultivo del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per il trattato sul bando della produzione di materiale fissile

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), il cui capitolo II elenca le misure da adottare per realizzare un multilateralismo efficace, che è la pietra angolare della strategia europea nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Si afferma, tra l'altro, che «l'UE ha aderito al sistema del trattato multilaterale, che fornisce la base normativa e giuridica per tutti gli sforzi di non proliferazione» e che «la politica dell'UE consiste nel perseguire un accordo internazionale sul divieto della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari».

L'UE sta attivamente attuando la strategia e ponendo in essere le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti volti a potenziare il sistema multilaterale di non proliferazione e misure multilaterali volte a rafforzare la fiducia.

L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato conclusioni e un documento intitolato «Nuove linee d'azione dell'Unione europea nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori». In tale documento si afferma, tra l'altro, che l'UE si impegna a proseguire e intensificare le azioni «a favore dell'avvio di negoziati sul trattato sul bando della produzione di materiale fissile».

L'UE ha chiesto con insistenza l'avvio immediato e la rapida conclusione dei negoziati relativi a un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari sulla base del documento CD/1299 e del mandato ivi contenuto. Nella stessa ottica, l'UE incoraggia tutti i membri della Conferenza del disarmo (CD) ad esercitare il massimo sforzo per superare la situazione di stallo in sede di CD e adottare un programma di lavoro globale ed equilibrato che preveda l'avvio immediato di negoziati per un trattato sul bando della produzione di materiale fissile (fissile material cut-off treaty – FMCT).

Nel 2013 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite («Assemblea generale») ha adottato una risoluzione relativa all'istituzione di un gruppo di esperti governativi provenienti da 25 Stati incaricato di formulare raccomandazioni su possibili aspetti suscettibili di contribuire ad un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari, ma non di negoziare un tale trattato. Nel 2015 il gruppo di esperti governativi ha presentato la sua relazione al Primo Comitato dell'Assemblea generale (Disarmo).

Nel 2016 l'Assemblea generale ha adottato la risoluzione 71/259, intitolata «Trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari». La risoluzione 71/259 invita il segretario generale a istituire un gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT incaricato di esaminare gli elementi fondamentali di un futuro trattato non discriminatorio, multilaterale ed effettivamente verificabile a livello internazionale volto a mettere al bando la produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi, nonché di formulare raccomandazioni riguardo a detti elementi. Tale gruppo preparatorio di esperti di alto livello sarà composto da rappresentanti di 25 Stati e terrà due riunioni consultive informali aperte a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite per consentire la partecipazione di tutti gli Stati al processo dell'FMCT. Ci si aspetta che i lavori svolti dal gruppo preparatorio conducano a negoziati su questa importante questione al fine di fare ulteriori passi avanti in materia di disarmo e non proliferazione nucleari.

Tutti gli Stati membri dell'UE hanno votato a favore della risoluzione 71/259 dell'Assemblea generale del 2016 relativa all'FMCT, che era stata presentata da Canada, Germania e Paesi Bassi. La risoluzione istituisce un processo inclusivo attraverso l'organizzazione di riunioni consultive informali con tutti gli Stati membri delle NazioniUnite e il presidente del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT. Vari Stati membri dell'UE parteciperanno ai lavori del gruppo preparatorio di esperti di alto livello, che ha l'incarico di formulare raccomandazioni sugli elementi fondamentali di un futuro trattato, fatte salve le posizioni nazionali nell'ambito di futuri negoziati.

Il gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT rappresenterà un contributo concreto agli sforzi in materia di disarmo e non proliferazione nucleari. Il gruppo di esperti governativi1 e due relazioni del segretario generale su tale argomento2 hanno evidenziato la complessità della questione nonché temi che meritano un'analisi e un esame approfonditi da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite. Il gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT riferirà all'Assemblea generale in occasione della 73a sessione (2018).

Più in generale, il materiale fissile (quali uranio altamente arricchito o plutonio) che può dar luogo a una reazione di fissione a catena esplosiva è un componente essenziale delle armi nucleari. L'avvio immediato e la rapida conclusione dei negoziati in sede di CD per un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari sono priorità di lunga data dell'UE.

Un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari costituirebbe un passo fondamentale verso la creazione delle condizioni per un mondo senza armi nucleari. L'FMCT è considerato uno strumento multilaterale da negoziare nel campo del disarmo nucleare per integrare il trattato contro la proliferazione delle armi nucleari (TNP) e il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (Comprehensive Nuclear Test-ban Treaty – CTBT),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Conformemente alla strategia dell'UE, che fissa l'obiettivo di sostenere, attuare e rafforzare gli accordi e trattati multilaterali esistenti in materia di disarmo e non proliferazione, l'Unione fornisce sostegno agli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi ai fini della partecipazione al processo consultivo del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT.

2. I progetti intesi a fornire sostegno agli Stati delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi ai fini della partecipazione al processo consultivo del gruppo preparatorio di esperti di alto livello per l'FMCT, che corrispondono a misure conformi alla strategia dell'UE, consistono in seminari subregionali, riunioni di esperti, attività di sostegno fattivo agli Stati membri delle Nazioni Unite e nella creazione di un repertorio di informazioni e pubblicazioni pertinenti.

3. I progetti si prefiggono i seguenti obiettivi:

agevolare il dialogo a livello regionale tra gli Stati membri delle regioni dell'Africa, dell'Asia e del Pacifico e dell'America latina e dei Caraibi;

sviluppare un senso di titolarità tra tutti gli Stati in tali regioni riguardo alla questione di cui trattasi;

individuare le esigenze e priorità strategiche nazionali degli Stati in tali regioni;

coinvolgere le competenti organizzazioni regionali nelle discussioni su un trattato sul bando della produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari da negoziare nel quadro della Conferenza del disarmo;

valutare le implicazioni del processo a livello regionale e il ruolo che vi possono svolgere tali competenti organizzazioni regionali e internazionali;

procedere a un'analisi comparativa delle implicazioni del processo per ciascuna regione;

agevolare la trasmissione di conoscenze sui materiali fissili tra mondo accademico, organizzazioni della società civile e Stati membri.

4. Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

Art. 2

1. L'alto rappresentante (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (United Nations Office for Disarmament Affairs – UNODA) attraverso la sua sezione di Ginevra e la sua sezione per il disarmo regionale, i tre centri regionali per la pace e il disarmo in Africa (UNREC), in Asia e nel Pacifico (UNRCPD) e nell'America latina e nei Caraibi (UNLIREC). L'UNODA svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine, l'AR conclude gli accordi necessari con l'UNODA.

Art. 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1220880,51 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude una convenzione di finanziamento con l'UNODA per l'importo di riferimento al momento dell'adozione della presente decisione del Consiglio. La convenzione dispone che l'UNODA assicuri una visibilità del contributo dell'Unione che corrisponda alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere la convenzione di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà sorte nell'ambito di tale processo e della data di conclusione della convenzione di finanziamento.

Art. 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall'UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione effettuata dal Consiglio.

2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data della conclusione della convenzione di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo l'entrata in vigore se nessuna convenzione di finanziamento è conclusa entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini