Decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio dell'11 dicembre 2017 che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanfti
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,
visto il protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 42 del trattato sull'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la proposta della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese e della Repubblica italiana,
visto il parere dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante),
L'articolo 42, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea (TUE)prevede che gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurino una cooperazione strutturata permanente (PESCO) nell'ambito dell'Unione.
Il 13 novembre 2017 ventitré Stati membri e il 7 dicembre altri due Stati membri hanno congiuntamente notificato al Consiglio e all'alto rappresentante, conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, TUE, la loro intenzione di partecipare tutti alla PESCO dal momento che soddisfano i requisiti summenzionati e hanno sottoscritto reciprocamente gli impegni più vincolanti in tale ambito riportati nell'allegato della presente decisione e sulla base di tutti gli altri elementi della notifica, inclusi il preambolo e i principi guida della PESCO di cui all'allegato I della notifica, a cui restano interamente vincolati, e rammentando inoltre l'articolo 42 TUE, compreso l'articolo 42, paragrafo 71.
Gli impegni più vincolanti riportati nell'allegato della presente decisione sono coerenti con il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 1 del protocollo n. 10 allegato ai trattati e con gli impegni di cui all'articolo 2 di tale protocollo.
La decisione degli Stati membri di partecipare alla PESCO è volontaria e di per sé non pregiudica la sovranità nazionale o il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri. I contributi degli Stati membri partecipanti per assolvere gli impegni più vincolanti nel quadro della PESCO saranno apportati in conformità con le loro disposizioni costituzionali applicabili.
Tra gli impegni vincolanti nel quadro della PESCO figura l'aumento dei progetti congiunti e collaborativi di sviluppo delle capacità di difesa. Tali progetti possono essere sostenuti da contributi provenienti dal bilancio dell'Unione nel rispetto dei trattati e conformemente ai pertinenti strumenti e programmi dell'Unione.
Gli Stati membri partecipanti hanno precisato, nei rispettivi piani nazionali di attuazione, la loro capacità di adempiere gli impegni più vincolanti che hanno sottoscritto.
Essendo state soddisfatte le condizioni necessarie, è opportuno quindi che il Consiglio adotti la decisione che istituisce la PESCO.
Ogni altro Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla PESCO può notificare la sua intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, TUE.
L'alto rappresentante sarà pienamente associato ai lavori concernenti la PESCO.
Vi dovrebbe essere coerenza tra le azioni intraprese nel quadro della PESCO, le altre azioni PESC e le altre politiche dell'Unione. Il Consiglio e, entro i limiti delle rispettive competenze, l'AR e la Commissione dovrebbero cooperare al fine di massimizzare le sinergie laddove opportuno.
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non è pertanto vincolata dalla presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Istituzione della cooperazione strutturata permanente
È istituita la cooperazione strutturata permanente (PESCO) nell'ambito dell'Unione tra gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari ai sensi dell'articolo 1 del protocollo n. 10 e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia, ai sensi dell'articolo 2 del detto protocollo, ai fini delle missioni più impegnative e al fine di contribuire al raggiungimento del livello di ambizione dell'Unione.
Art. 2 Stati membri partecipanti
Gli Stati membri che partecipano alla PESCO sono i seguenti:
Belgio,
Bulgaria,
Repubblica ceca,
Danimarca,
Germania,
Estonia,
Irlanda,
Grecia,
Spagna,
Francia,
Croazia,
Italia,
Cipro,
Lettonia,
Lituania,
Lussemburgo,
Ungheria,
Paesi Bassi,
Austria,
Polonia,
Portogallo,
Romania,
Slovenia,
Slovacchia,
Finlandia,
Svezia.
Art. 3 Impegni più vincolanti in conformità del protocollo n. 10
1. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1 del protocollo n. 10 e gli impegni di cui all'articolo 2 di tale protocollo, gli Stati membri partecipanti forniscono contributi per la realizzazione degli impegni più vincolanti che hanno sottoscritto, quali figurano nell'allegato.
2. A tal fine, gli Stati membri partecipanti rivedono e, ove opportuno, aggiornano annualmente i piani nazionali di attuazione in cui devono illustrare le modalità con cui realizzeranno gli impegni più vincolanti, specificando come conseguiranno gli obiettivi più specifici da stabilire per ogni fase. I piani nazionali di attuazione aggiornati sono comunicati ogni anno al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e all'Agenzia europea per la difesa (AED) e sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri partecipanti.
Art. 4 Governanza della PESCO
1. La governanza della PESCO è organizzata:
al livello del Consiglio, e
nel quadro dei progetti attuati da gruppi degli Stati membri partecipanti che hanno convenuto di realizzare tali progetti.
2. Conformemente all'articolo 46, paragrafo 6, TUE, il Consiglio adotta decisioni e raccomandazioni:
a) che forniscono orientamenti e indirizzi strategici per la PESCO;
b) che stabiliscono le tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti di cui all'allegato nel corso delle due fasi iniziali consecutive (anni 2018-2020 e 2021-2025) e definiscono all'inizio di ogni fase obiettivi più precisi per la realizzazione degli impegni più vincolanti di cui all'allegato;
c) che aggiornano e, ove necessario, rafforzano gli impegni più vincolanti di cui all'allegato alla luce dei risultati conseguiti mediante la PESCO al fine di tenere conto dell'evolversi del contesto di sicurezza dell'Unione. In particolare, le decisioni summenzionate sono adottate al termine delle fasi di cui al paragrafo 2, lettera b), sulla base di un processo di revisione strategica che valuta la realizzazione degli impegni relativi alla PESCO;
d) che valutano i contributi degli Stati membri partecipanti alla realizzazione degli impegni concordati, in base al meccanismo descritto all'articolo 6;
e) che fissano l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO, tenendo conto sia del sostegno allo sviluppo di capacità sia della fornitura di un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni e missioni della politica di sicurezza e di difesa comune;
f) che stabiliscono un insieme di regole di governanza per i progetti, che gli Stati membri partecipanti a un singolo progetto possano adattare nella misura necessaria al progetto stesso;
g) che stabiliscono, al momento opportuno, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti, e che decidono, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, se un determinato Stato terzo soddisfi tali condizioni; e
h) che forniscono le altre misure necessarie per proseguire l'attuazione della presente decisione.
Art. 5 Progetti della PESCO
1. A seguito di proposte presentate dagli Stati membri partecipanti che intendono partecipare a un singolo progetto, l'alto rappresentante può formulare una raccomandazione relativa all'individuazione e alla valutazione dei progetti della PESCO, sulla base delle valutazioni fornite conformemente all'articolo 7, per l'adozione di decisioni e raccomandazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), previa consulenza in materia militare del comitato militare dell'Unione europea (Military Committee of the European Union – EUMC).
2.
Gli Stati membri partecipanti che intendono proporre un singolo progetto informano gli altri Stati membri partecipanti in tempo utile prima della presentazione della proposta, al fine di ottenere sostegno e dare loro l'opportunità di unirsi alla presentazione della proposta su base collettiva.
I membri del progetto sono gli Stati membri partecipanti che hanno presentato la proposta. L'elenco dei membri di ogni singolo progetto è accluso alla decisione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e).
Gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto possono concordare di accettare altri Stati membri partecipanti che in un momento successivo desiderino partecipare al progetto.
3. Gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto si accordano sulle modalità e sulla portata della loro cooperazione nonché sulla gestione di tale progetto. Se del caso, gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto informano periodicamente il Consiglio sullo sviluppo di tale progetto.
Art. 6 Modalità relative alla vigilanza, alla valutazione e alla presentazione di relazioni
1. Il Consiglio, nel quadro dell'articolo 46, paragrafo 6, TUE, garantisce l'unità, la coerenza e l'efficacia della PESCO. Anche l'alto rappresentante contribuisce a tali obiettivi.
2. L'alto rappresentante è pienamente associato ai lavori nel quadro della PESCO, in conformità del protocollo n. 10.
3.
L'alto rappresentante presenta al Consiglio una relazione annuale sulla PESCO. Tale relazione si basa sui contributi dell'AED, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e del SEAE in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a). La relazione dell'alto rappresentante descrive lo stato di attuazione della PESCO, compresa la realizzazione degli impegni di ogni Stato membro partecipante, in conformità del suo piano nazionale di attuazione.
L'EUMC fornisce al comitato politico e di sicurezza consulenza e raccomandazioni in materia militare in merito al processo di valutazione annuale della PESCO.
Sulla base della relazione annuale sulla PESCO presentata dall'alto rappresentante, il Consiglio verifica con cadenza annuale se gli Stati membri partecipanti continuino ad assolvere gli impegni più vincolanti di cui all'articolo 3.
4. Ogni decisione circa la sospensione della partecipazione di uno Stato membro è adottata in conformità dell'articolo 46, paragrafo 4, TUE solo dopo che lo Stato membro abbia ricevuto un calendario chiaramente definito delle misure di consultazione e reazione individuali.
Art. 7 Sostegno del SEAE e dell'AED
1. Sotto la responsabilità dell'alto rappresentante, anche in qualità di capo dell'AED, il SEAE, compreso lo Stato maggiore dell'UE (EUMS), e l'AED forniscono congiuntamente le funzioni di segretariato necessarie alla PESCO che esulano dal livello del Consiglio e, a tal proposito, un punto di contatto unico.
2. Il SEAE, compreso l'EUMS, sostiene il funzionamento della PESCO, in particolare:
a) contribuendo alla valutazione dell'alto rappresentante, nella sua relazione annuale sulla PESCO, dei contributi degli Stati membri partecipanti per quanto concerne gli aspetti operativi, conformemente all'articolo 6;
b) coordinando la valutazione delle proposte di progetto previste all'articolo 5, in particolare nell'ambito della disponibilità, dell'interoperabilità, della flessibilità e della schierabilità delle forze. In particolare, il SEAE, compreso l'EUMS, valuta la conformità dei progetti proposti alle esigenze operative e il loro contributo ad esse.
3. L'AED sostiene la PESCO in particolare:
a) contribuendo alla valutazione dell'alto rappresentante, nella sua relazione annuale sulla PESCO, dei contributi degli Stati membri partecipanti, conformemente all'articolo 6, per quanto concerne le capacità, in particolare i contributi apportati conformemente agli impegni più vincolanti di cui all'articolo 3;
b) agevolando progetti di sviluppo delle capacità, in particolare coordinando la valutazione delle proposte di progetto previste all'articolo 5, specialmente nell'ambito dello sviluppo delle capacità. In particolare l'AED aiuta gli Stati membri a garantire che non vi siano inutili duplicazioni rispetto alle iniziative esistenti anche in altri contesti istituzionali.
Art. 8 Finanziamento
1. Le spese amministrative delle istituzioni dell'Unione e del SEAE derivanti dall'attuazione della presente decisione sono a carico del bilancio dell'Unione. Le spese amministrative dell'AED sono soggette alle pertinenti norme di finanziamento dell'AED conformemente alla decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio2.
2. Le spese operative derivanti da progetti intrapresi nel quadro della PESCO sono sostenute principalmente dagli Stati membri partecipanti che partecipano a un singolo progetto. Tali progetti possono ricevere contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, nel rispetto dei trattati e conformemente ai pertinenti strumenti dell'Unione.
Art. 9 Partecipazione di Stati terzi a singoli progetti
1. Le condizioni generali per la partecipazione di Stati terzi a singoli progetti sono specificate in una decisione del Consiglio adottata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, in cui può essere incluso un modello di accordi amministrativi con gli Stati terzi.
2. Qualora gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio decide conformemente all'articolo 46, paragrafo 6, TUE se tale Stato terzo soddisfi i requisiti definiti nella decisione di cui al paragrafo 1.
3. A seguito di una decisione positiva di cui al paragrafo 2, gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto possono concludere accordi amministrativi con lo Stato terzo interessato ai fini della sua partecipazione al progetto. Tali accordi rispettano le procedure e l'autonomia decisionale dell'Unione.
Art. 10 Norme di sicurezza
Nel contesto della PESCO si applicano le disposizioni della decisione 2013/488/UE del Consiglio3.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini