Decisione (UE) 2017/2423 del Consiglio dell'11 dicembre 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia riguardo alla modifica del protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia1 («accordo») ha lo scopo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra l'Unione e la Turchia e istituisce un Consiglio di associazione incaricato di garantire l'attuazione e il progressivo sviluppo del regime di associazione.
La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia2 stabilisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli. Il protocollo 2 di tale decisione contiene disposizioni dettagliate relative al regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di prodotti agricoli originari dell'Unione, compreso un regime preferenziale per l'importazione di carni bovine congelate.
L'Unione e la Turchia si sono consultate e hanno convenuto di modificare il regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di carni bovine originarie dell'Unione e di estendere il campo di applicazione dell'attuale contingente tariffario, stabilito nell'allegato del protocollo 2 della decisione n. 1/98, alle carni bovine fresche e refrigerate.
A norma dell'articolo 35 del protocollo addizionale all'accordo3, l'ambito di applicazione del trattamento preferenziale che si accordano reciprocamente l'Unione e la Turchia può essere modificato mediante una decisione del Consiglio di associazione.
È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia sia basata sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel Consiglio di associazione UE-Turchia riguardo alla modifica del protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli è basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione UE-Turchia accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017 Per il Consiglio Il presidente S. Kiisler