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Decisione (UE) 2017/2431 del Consiglio dell'11 dicembre 2017 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di due gruppi di lavoro speciali

Testo vigente

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

L'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra1 («accordo»), è stato firmato il 18 febbraio 2017 ed è soggetto ad applicazione provvisoria, a norma del suo articolo 59, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 3 della decisione (UE) 2017/434 del Consiglio2.

A norma dell'articolo 49 dell'accordo è stato istituito un comitato misto per garantire, tra l'altro, il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo. Per contribuire all'efficace attuazione dell'accordo, il comitato misto dovrebbe adottare il proprio regolamento interno.

A norma dell'articolo 49 dell'accordo, il comitato misto può decidere di istituire comitati o gruppi di lavoro speciali che possano coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto e all'istituzione di gruppi di lavoro speciali dovrebbe, pertanto, basarsi sui progetti di decisione del comitato misto acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 49 dell'accordo, per quanto riguarda:

  1. a) l'adozione del regolamento interno del comitato misto; e

  2. b) l'istituzione di due gruppi di lavoro speciali,

si basa sui progetti di decisione del comitato misto allegati alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione del comitato misto senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017 Per il Consiglio Il presidente F. Mogherini