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Decisione (PESC) 2017/2302 del Consiglio del 12 dicembre 2017 a sostegno delle attività svolte dall'OPCW ai fini delle operazioni di bonifica presso l'ex deposito di armi chimiche in Libia nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 20 luglio 2016 il consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) ha adottato la decisione EC-M-52/DEC.1 sulla «distruzione delle restanti armi chimiche in Libia» e ha invitato il direttore generale dell'OPCW ad assistere la Libia nello sviluppo di un piano di distruzione modificato delle armi chimiche di categoria 2 in Libia.

Il 22 luglio 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2298, in cui accoglie con favore e approva la decisione EC-M-52/DEC.1 e chiede al direttore generale dell'OPCW di informare periodicamente il Consiglio di sicurezza fino a quando la distruzione non sia stata completata e verificata.

Il 27 luglio 2016 il consiglio esecutivo dell'OPCW ha adottato la decisione EC-M-52/DEC.2 sui «requisiti dettagliati concernenti la distruzione delle restanti armi chimiche di categoria 2 in Libia».

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), che sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC) e dell'OPCW per liberare il mondo dalle armi chimiche.

L'Unione sta attivamente attuando la strategia e le misure elencate nel relativo capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l'OPCW.

Il 1o agosto 2016 con una nota il direttore generale dell'OPCW ha chiesto contributi volontari al nuovo fondo fiduciario a sostegno della Libia (S/1400/2016).

Il 29 settembre 2017 l'OPCW ha chiesto all'Unione europea di valutare l'eventualità di un'assistenza tempestiva con il finanziamento della bonifica degli impianti di distruzione e stoccaggio in Libia.

L'Unione sostiene da sempre con forza e costanza l'OPCW nell'esecuzione del suo mandato. La dichiarazione dell'UE del 7 aprile 2017 afferma che l'Unione continuerà a sostenere gli sforzi e i lavori dell'OPCW.

L'attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata all'OPCW. I progetti sostenuti dall'Unione possono essere finanziati esclusivamente tramite contributi volontari al segretariato tecnico dell'OPCW. Tali contributi, che dovranno essere forniti dall'Unione, saranno determinanti per consentire all'OPCW di continuare a espletare i compiti indicati nelle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW.

La sorveglianza della corretta attuazione del contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere affidata alla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. L'Unione sostiene l'OPCW ai fini della completa distruzione delle scorte di armi chimiche in Libia, fatte salve le misure di verifica contenute nella CWC.

2.

Il progetto sostenuto mediante la presente decisione del Consiglio contribuisce ai costi connessi con le operazioni di bonifica svolte dall'OPCW presso l'ex deposito di armi chimiche ubicato a Ruwagha in Libia.

Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato.

Art. 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. L'esecuzione tecnica delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'OPCW. Essa svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce con l'OPCW le necessarie modalità.

Art. 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 3035590,80 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l'OPCW. L'accordo di finanziamento prevede che l'OPCW assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà riscontrate e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Art. 4

1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall'OPCW. Tali relazioni formano la base per la valutazione del Consiglio.

2. La Commissione trasmette al Consiglio informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Art. 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. Essa cessa di produrre effetti 32 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento tra la Commissione e l'OPCW di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure sei mesi dopo la sua entrata in vigore se il predetto accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017 Per il Consiglio Il presidente S. Mikser