Decisione di esecuzione (UE) 2017/2374 della Commissione del 15 dicembre 2017 che stabilisce le condizioni per il movimento, l'immagazzinamento e la trasformazione di taluni frutti e relativi ibridi originari di paesi terzi per impedire l'introduzione nell'Unione di determinati organismi nocivi [notificata con il numero C(2017) 8395]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità1, in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, lettera e), e 16.4, lettera e),
L'allegato IV della direttiva 2000/29/CE stabilisce i requisiti particolari che devono essere rispettati da tutti gli Stati membri per l'introduzione e il movimento sul loro territorio di vegetali e prodotti vegetali.
La direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione2 ha inserito i punti 16.2, lettera e), e 16.4, lettera e), nell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. Tali punti stabiliscono requisiti particolari in merito a taluni frutti (frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. e relativi ibridi) destinati alla trasformazione industriale (di seguito «i frutti specificati»). In conformità ai suddetti punti la Commissione è tenuta ad adottare le condizioni per il movimento nell'Unione, l'immagazzinamento e la trasformazione di tali frutti.
Al fine di consentire agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori professionali di rispettare le condizioni applicabili ai frutti specificati, è opportuno richiedere la comunicazione delle informazioni dettagliate riguardanti detti frutti prima che questi possano essere trasportati all'interno dell'Unione.
Il movimento dei frutti specificati all'interno dell'Unione dovrebbe essere soggetto al controllo degli organismi ufficiali responsabili al fine di garantire una verifica efficace del rispetto delle condizioni pertinenti.
È opportuno stabilire condizioni specifiche per la trasformazione industriale dei frutti specificati, al fine di assicurare la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione da organismi nocivi. Tali condizioni dovrebbero includere disposizioni relative agli impianti, ai rifiuti, ai sottoprodotti e alla tenuta dei registri.
Allo scopo di assicurare la protezione fitosanitaria dell'Unione e, se necessario, il controllo delle attività di immagazzinamento, i frutti specificati dovrebbero essere conservati in un deposito riconosciuto a tal fine dallo Stato membro in cui esso si trova, in modo da evitare ogni potenziale rischio di diffusione degli organismi specificati. È opportuno fissare condizioni specifiche in materia di immagazzinamento, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità di tali prodotti, il controllo dell'attività in questione e la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione.
Poiché gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2017/1279 dal 1o gennaio 2018, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione