Decisione di esecuzione (UE) 2017/2376 della Commissione del 15 dicembre 2017 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 per quanto riguarda la coerenza degli obiettivi rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati da Malta, dalla Bulgaria e dalla Polonia [notificata con il numero C(2017) 8433] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro»)1, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione2, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,
In conformità al regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri adottano i piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB») comprendenti obiettivi nazionali od obiettivi a livello di FAB di carattere vincolante, garantendone la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione. Il regolamento (CE) n. 549/2004 stabilisce inoltre che la Commissione valuti la coerenza di tali obiettivi in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d), del medesimo regolamento. Norme dettagliate al riguardo sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
In seguito alla valutazione dei piani di prestazione, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/3483, la quale stabilisce, tra l'altro, che gli obiettivi a livello locale nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica inclusi nei piani di prestazione presentati da Malta, dalla Bulgaria e dalla Polonia sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).
Successivamente la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2017/1985 della Commissione4, che consente a tali Stati membri, su loro richiesta, di rivedere i loro obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per gli anni 2017, 2018 e 2019 conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
Su tale base Malta, la Bulgaria e la Polonia hanno rivisto i rispettivi obiettivi e modificato di conseguenza i loro piani di prestazione, che hanno presentato alla Commissione con la richiesta di autorizzare la revisione nel 2016.
La Commissione ha valutato i piani così modificati e, in particolare, gli obiettivi rivisti, a norma dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. La coerenza degli obiettivi per il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, espressa in termini di costi unitari determinati di rotta, con gli obiettivi a livello di Unione è stata valutata in conformità ai principi di cui al punto 5, in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, allegato IV, punto 1, tenendo conto in particolare della tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento in relazione all'obiettivo di riduzione media del 3,3 % annuo, e nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019) in relazione all'obiettivo di riduzione media dell'1,7 % annuo, e del livello dei costi unitari determinati di rotta rispetto ad altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile.
Per quanto riguarda Malta, dalla valutazione emerge che gli obiettivi rivisti si basano su una riduzione media annua prevista del 3 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è leggermente inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per lo stesso periodo. Nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento i costi unitari determinati di rotta hanno tuttavia subito una riduzione maggiore (– 4,6 %) rispetto all'obiettivo a livello dell'Unione. L'obiettivo rivisto per il 2019 per Malta si basa inoltre su una previsione di costi unitari determinati di rotta nettamente inferiore (40,4 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello di Malta. La Commissione ritiene pertanto che gli obiettivi rivisti di Malta per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento.
Per quanto riguarda la Bulgaria, dalla valutazione emerge che gli obiettivi rivisti si basano su una riduzione media annua prevista dell'1,1 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per lo stesso periodo. Nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento i costi unitari determinati di rotta hanno tuttavia subito una riduzione maggiore (– 2,3 %) rispetto all'obiettivo a livello dell'Unione. L'obiettivo rivisto per il 2019 per la Bulgaria si basa inoltre su una previsione di costi unitari determinati di rotta inferiore (3,0 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello della Bulgaria. La Commissione ritiene pertanto che gli obiettivi rivisti della Bulgaria per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento.
Per quanto riguarda la Polonia, dalla valutazione emerge che gli obiettivi rivisti si basano su una riduzione media annua prevista dello 0,1 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per lo stesso periodo. Nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento i costi unitari determinati di rotta sono aumentati (+ 1,4 % medio annuo). L'obiettivo rivisto per il 2019 per la Polonia si basa tuttavia su una previsione di costi unitari determinati di rotta nettamente inferiore (14,9 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta di altri Stati membri con un ambiente economico e operativo simile a quello della Polonia. Considerato tale livello favorevole in termini di costi unitari determinati di rotta e tenuto conto delle circostanze specifiche che spiegano l'evoluzione sfavorevole dei costi unitari determinati di rotta, nello specifico l'adozione delle misure necessarie in materia di sicurezza, la Commissione ritiene che, nel complesso, gli obiettivi rivisti per la Polonia per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento.
È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2015/348 in modo da tenere conto degli obiettivi rivisti di Malta, della Bulgaria e della Polonia.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/348 è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Art. 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione