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Decisione di esecuzione (UE) 2017/2378 della Commissione del 15 dicembre 2017 relativa alla conformità dei tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 [notificata con il numero C(2017) 8501] (I testi in lingua ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»)1, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 20132, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera d),

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio3 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione4.

La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione5 stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento relativo agli anni dal 2015 al 2019 compreso.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione valuta i tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie presentati dagli Stati membri alla Commissione entro il 1o giugno 2016, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

La Commissione ha effettuato la sua valutazione dei tassi unitari con il supporto dell'unità di valutazione delle prestazioni di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dagli Stati membri entro il 1o novembre 2016. La valutazione della Commissione ha tenuto conto anche delle spiegazioni fornite e delle correzioni effettuate prima della riunione di consultazione sui tassi unitari del 2017 per i servizi di rotta, tenutasi il 23 novembre 2016 in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, nonché delle correzioni apportate dagli Stati membri ai tassi unitari a seguito di contatti successivi con la Commissione.

Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha constatato, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie di rotta presentati da Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, gli Stati membri interessati dovrebbero essere informati di tale constatazione.

La constatazione e la notifica che i tassi unitari per le zone tariffarie sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 lasciano impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Croazia, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e l'Ungheria sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017 Per la Commissione Violeta Bulc Membro della Commissione