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Decisione di esecuzione (UE) 2017/2379 della Commissione del 18 dicembre 2017 relativa al riconoscimento della relazione del Canada sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8801]

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE1, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

Il 14 marzo 2016 il Canada ha presentato una relazione che illustra i risultati dei calcoli delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di canola nelle regioni del Canada analoghe alle regioni NUTS2 nell'UE.

Dopo aver esaminato la relazione presentata dal Canada, la Commissione ritiene che essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla direttiva 2009/28/CE per permettere a un paese terzo di usare i valori tipici per una zona geografica più ridotta (regioni canadesi) di quella utilizzata per il calcolo dei valori standard: i dati della suddetta relazione si riferiscono alle emissioni derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole (semi di canola); è possibile prevedere che le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di semi di canola siano inferiori o pari alle emissioni che sono state ipotizzate nel calcolo dei valori standard pertinenti; e tali emissioni tipiche di gas a effetto serra sono state comunicate alla Commissione.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La Commissione ritiene che la relazione presentata dal Canada a fini di riconoscimento il 14 marzo 2016 contiene dati accurati per la misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di semi di canola prodotti nelle regioni canadesi equivalenti alle regioni NUTS2 ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. Una sintesi dei dati contenuti nella relazione è riportata nell'allegato.

Art. 2

La presente decisione è valida per un periodo di 5 anni. Eventuali modifiche relative al contenuto o alle circostanze della relazione, quale presentata alla Commissione a fini di riconoscimento il 14 marzo 2016, che possono avere un'incidenza sulle condizioni prescritte per il riconoscimento di cui all'articolo 1 sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se la relazione continua a fornire dati accurati.

Art. 3

La Commissione può abrogare la presente decisione se è chiaramente dimostrato che la relazione non contiene più dati accurati ai fini della misurazione di emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di semi di canola prodotti in Canada.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker