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Decisione (UE) 2017/2425 del Consiglio del 18 dicembre 2017 sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda la tabella di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici

Testo vigente

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

Con decisione (UE) 2016/839 del Consiglio1, l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), che è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

A norma dell'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo, la Repubblica di Moldova presenta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, di tale accordo, una tabella di marcia completa relativa all'attuazione del capo sugli appalti pubblici, che comprende il calendario e le tappe previste per l'attuazione di tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale.

A norma dell'articolo 272, paragrafo 3, dell'accordo, a seguito del parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» la tabella di marcia è considerata il documento di riferimento per l'attuazione del titolo V, capo 8, dell'accordo. L'Unione si adopera al massimo per aiutare la Repubblica di Moldova ad attuare la tabella di marcia.

Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» dovrà adottare una decisione al fine di esprimere un parere favorevole sulla tabella di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici. A norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, la decisione di detto comitato è vincolante per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», poiché la tabella di marcia presentata dalla Repubblica di Moldova è conforme ai requisiti di cui all'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione è basata sul progetto di decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» accluso alla presente decisione.

Art. 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017 Per il Consiglio Il presidente K. Simson