Decisione (UE) 2017/2434 del Consiglio del 18 dicembre 2017 relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di consiglio congiunto istituito dall'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni del consiglio congiunto riguardanti il regolamento interno del consiglio congiunto e del comitato misto
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
L'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra1 («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2016 e si applica a titolo provvisorio dal 1o novembre 2017.
Gli articoli 81 e 82 dell'accordo istituiscono un consiglio congiunto e un comitato misto per agevolare l'applicazione dell'accordo.
A norma dell'articolo 81, paragrafo 4, dell'accordo, il consiglio congiunto deve adottare il proprio regolamento interno e, a norma dell'articolo 82, paragrafo 3, il consiglio congiunto deve stabilire il regolamento interno del comitato misto.
A norma dell'articolo 81, paragrafi 3 e 5, dell'accordo, il consiglio congiunto è composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale e deve essere presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e di Cuba.
A norma dell'articolo 82, paragrafi 1 e 5, dell'accordo, il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari e deve essere presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e di Cuba.
Al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del consiglio congiunto e il regolamento interno del comitato misto.
La posizione dell'Unione in sede di Consiglio congiunto dovrebbe pertanto basarsi sugli acclusi progetti di decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di consiglio congiunto istituito dall'articolo 81 dell'accordo è basata sul progetto di decisione del consiglio congiunto accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017 Per il Consiglio Il presidente K. Simson