Decisione della Commissione (UE) 2019/1116 del 19 dicembre 2017 concernente l'aiuto di stato SA.33829 (2012/C) Regime maltese di imposta sul tonnellaggio e altre misure di aiuto di Stato a favore delle società di navigazione e dei loro azionisti [notificata con il numero C(2017) 8734] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
L'aiuto concesso ai sensi del regime di imposta sul tonnellaggio è compatibile con il mercato interno, fatta salva l'osservanza degli impegni di cui all'allegato.
Art. 3
1. I seguenti elementi del regime di imposta sul tonnellaggio sono incompatibili con il mercato interno:
a) l'ammissibilità a beneficiare dell'imposizione sul tonnellaggio per il reddito generato dall'esercizio di chiatte non motorizzate, impianti di trivellazione del petrolio e pescherecci;
b) l'ammissibilità a beneficiare dell'imposta sul tonnellaggio per i redditi generati dalle navi da rimorchio e da dragaggio e dal noleggio a scafo nudo senza restrizioni;
c) l'ammissibilità a beneficiare dell'imposta sul tonnellaggio per le navi soggette a noleggio a tempo/viaggio senza restrizioni;
d) l'ammissibilità a beneficiare dell'imposta sul tonnellaggio per le entrate derivanti da attività ausiliarie senza la restrizione secondo la quale la maggior parte del tonnellaggio delle entrate soggette a imposta sul tonnellaggio debbano originare da attività di trasporto marittimo primarie e la mancanza di meccanismi messi in atto per garantire che i servizi a terra siano forniti a condizioni di mercato;
e) l'ammissibilità a beneficiare dell'imposta sul tonnellaggio per le imprese attive nei trasporti marittimi senza applicazione del requisito secondo il quale le organizzazioni di trasporto marittimo soggette a imposizione sul tonnellaggio che hanno nella loro flotta anche navi battenti bandiera non del SEE devono aumentare o mantenere la quota di tonnellaggio battente bandiera del SEE della flotta nel caso in cui tale quota sia inferiore al 60 %;
f) l'ammissibilità a beneficiare dell'imposta sul tonnellaggio per «qualsiasi altra attività che possa essere prescritta»;
g) l'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita o dal trasferimento di navi applicata ai residenti maltesi.
2.
Anche le seguenti misure sono incompatibili con il mercato interno:
a) l'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni in società di navigazione applicate ai residenti maltesi;
b) l'esenzione dall'imposta sul reddito per i redditi da interessi o per altri redditi di istituti finanziari in relazione al finanziamento di società di navigazione o di navi soggette all'imposta sul tonnellaggio;
c) l'esenzione dai diritti da corrispondere su documenti e trasferimenti per il trasferimento di partecipazioni in organizzazioni di trasporto marittimo per i residenti maltesi;
d) l'esenzione dal pagamento di imposte a discrezione ministeriale.
Malta sopprime tali esenzioni fiscali dalla sua legislazione e adatta la portata del regime di imposta sul tonnellaggio come specificato negli impegni stabiliti nell'allegato.
Art. 4
Non sono stati concessi singoli aiuti in relazione alla misura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nonché in relazione alle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d). Non è richiesto alcun recupero in relazione a queste misure.
Art. 5
I singoli aiuti concessi ai sensi delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c) sono incompatibili e devono essere recuperati, fatto salvo il caso in cui essi soddisfino le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
Art. 6
1. Malta recupera gli aiuti incompatibili concessi nel quadro delle misure di cui all'articolo 5 da qualsiasi beneficiario.
2. Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del suo effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione153 e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione154 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
Art. 7
1. Il recupero di qualsiasi aiuto incompatibile concesso nel quadro delle misure di cui all'articolo 5 è immediato ed effettivo.
2. Malta assicura che la presente decisione sia attuata entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.
Art. 8
Malta informa la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, in merito alle misure adottate per conformarvisi e trasmette le seguenti informazioni:
a) l'importo totale dell'aiuto incompatibile ricevuto da eventuali beneficiari individuati;
b) l'importo totale (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso ciascun beneficiario;
c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
d) i documenti che dimostrano che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare gli aiuti incompatibili.