Decisione di esecuzione (UE) 2018/5 della Commissione del 3 gennaio 2018 che modifica la decisione di esecuzione 2012/270/UE per quanto riguarda i segni di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix Papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) e la definizione di zone delimitate pertinenti [notificata con il numero C(2017) 8788]
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità1, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
Dopo l'ultima modifica della decisione di esecuzione 2012/270/UE2 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2016/1359 della Commissione3, l'esperienza ha dimostrato che le gallerie superficiali scavate dalle larve sotto l'epidermide dei tuberi di patate e i piccoli fori ad esse associati sono segni attendibili di infestazione dagli organismi specificati. Le disposizioni di cui alla decisione di esecuzione 2012/270/UE riguardanti le ispezioni, le indagini, le notifiche e le misure di delimitazione non dovrebbero essere applicate soltanto in presenza degli organismi specificati nei tuberi di patate, bensì anche quando tali segni siano stati osservati in assenza degli organismi specificati.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/270/UE.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifiche della decisione di esecuzione 2012/270/UE
La decisione di esecuzione 2012/270/UE è così modificata:
1) all'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: «a) monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati e dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate mediante ispezioni appropriate delle piante di patate e, se del caso, di altre piante ospiti, compresi i campi in cui tali piante sono coltivate, entro un raggio di almeno 100 metri dall'impianto di imballaggio;»;
2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Indagini e notifiche riguardanti gli organismi specificati 1. Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali annuali per verificare la presenza degli organismi specificati e dei segni di infestazione da tali organismi nei tuberi di patate, compresi i campi destinati alla coltivazione di tuberi di patate all'interno del proprio territorio e, ove opportuno, in altre piante ospiti. Gli Stati membri notificano i risultati di tali indagini alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno. 2. La presenza sospetta o confermata di un organismo specificato o dei segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate è immediatamente notificata agli organismi ufficiali competenti.»;
3) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora uno Stato membro, a seguito delle indagini di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o in base ad altre prove, confermi la presenza di un organismo specificato o dei segni di infestazione da tale organismo nei tuberi di patate in una parte del proprio territorio, esso delimita immediatamente un'area corrispondente alla zona infestata e a una “zona tampone”, conformemente all'allegato II, sezione 1. Tale Stato membro adotta le misure di cui all'allegato II, sezione 2.»;
4) gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Art. 2 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2018 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione