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Decisione di esecuzione (PESC) 2018/36 del Consiglio del 10 gennaio 2018 che attua la decisione 2012/285/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC1, in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC.

Il 20 dicembre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2048 (2012) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espunto una persona dall'elenco di persone soggette a misure restrittive.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2012/285/PESC e tale persona dovrebbe essere espunta altresì dall'allegato III della stessa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2018 Per il Consiglio Il presidente E. Kraleva