Decisione di esecuzione (PESC) 2018/36 del Consiglio del 10 gennaio 2018 che attua la decisione 2012/285/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC1, in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC.
Il 20 dicembre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2048 (2012) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espunto una persona dall'elenco di persone soggette a misure restrittive.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2012/285/PESC e tale persona dovrebbe essere espunta altresì dall'allegato III della stessa,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Gli allegati I e III della decisione 2012/285/PESC sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2018 Per il Consiglio Il presidente E. Kraleva