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Decisione delegata (UE) 2018/771 della Commissione del 25 gennaio 2018 relativa al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio1, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 60, lettera h),

Una decisione appropriata per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione non esiste per i dispositivi di ancoraggio utilizzati per i lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto («dispositivi di ancoraggio»). È pertanto necessario stabilire quale sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione è applicabile ai dispositivi di ancoraggio.

Tenendo conto che i dispositivi di ancoraggio sono destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto, è opportuno scegliere un sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione comprendente una sorveglianza continua, la valutazione del controllo della produzione in fabbrica e prove per sondaggio (audit-testing) di campioni prelevati nella fabbrica o nei depositi dall'organismo notificato di certificazione del prodotto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La presente decisione si applica ai dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute dall'alto.

Art. 2

I dispositivi di ancoraggio di cui all'articolo 1 sono oggetto della valutazione e della verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente al sistema indicato nell'allegato.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker