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Decisione (UE) 2018/860 della Commissione del 7 febbraio 2018 sul regime di aiuti SA.45852 — 2017/C (ex 2017/N) cui la Germania intende dare esecuzione per la costituzione di una capacità di riserva [notificata con il numero C(2018) 612] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni1 e tenendo conto delle stesse,

1. PROCEDIMENTO

Il 23 gennaio 2017 la Germania ha notificato alla Commissione per via elettronica l'ultimo progetto di normativa in materia di capacità di riserva unitamente alla sua valutazione della necessità di tale regime di aiuti.

Con lettera del 7 aprile 2017, la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in relazione a detto regime di aiuti (in appresso: la «decisione di avvio»). Con lettera del 17 maggio 2017 la Germania ha presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione di avvio.

La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea2. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sul regime di aiuti.

La Commissione ha ricevuto osservazioni da 22 interessati e le ha trasmesse alla Germania, alla quale è stata data la possibilità di replicare. Con lettera del 14 luglio 2017 le autorità tedesche hanno quindi presentato le proprie osservazioni al riguardo.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL REGIME DI AIUTI

2.1. Contesto e base giuridica

Il regime di aiuti notificato fa parte di una modifica approvata il 26 luglio 2016 della legge tedesca sul settore energetico (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG) del 7 luglio 2005. L'EnWG contiene una serie di ulteriori misure destinate a promuovere il funzionamento del mercato dell'energia elettrica e del gas in Germania, che sono descritte nella sezione 2.1. della decisione di avvio. L'obiettivo primario della revisione dell'EnWG è la riforma del mercato dell'energia elettrica con l'obiettivo di prepararlo alla transizione energetica («Energiewende») caratterizzata, in Germania, da un significativo aumento della produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili variabili quali l'energia eolica e quella solare, dal progressivo abbandono dell'energia nucleare, nonché da uno stretto collegamento a molteplici mercati vicini.

La base giuridica della capacità di riserva è l'articolo 13e dell'EnWG riveduta. Disposizioni più dettagliate, tra l'altro, in merito alla procedura di gara, all'utilizzo e alla remunerazione della riserva sono contenute nella normativa in materia di capacità di riserva3.

La capacità di riserva mira a garantire in maniera permanente la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica anche in caso di mutate condizioni del mercato corrispondente. Inoltre, mira a garantire la sicurezza di approvvigionamento in situazioni nelle quali, nonostante la libera formazione dei prezzi sulle borse dell'energia elettrica sul mercato all'ingrosso, l'offerta disponibile non sia sufficiente a coprire tutta la domanda. A tal fine, gli impianti di produzione esistenti vengono tenuti al di fuori del mercato dell'energia elettrica nella riserva e utilizzati secondo le necessità. La Germania intende limitare il più possibile eventuali distorsioni della concorrenza sul mercato, adottando una serie di misure. Al fine di evitare una distorsione della formazione dei prezzi e dei segnali di investimento sul mercato dell'energia elettrica, le capacità conservate come riserva devono essere mantenute rigorosamente separate dal funzionamento del mercato.

2.2. Descrizione della capacità di riserva

L'EnWG e la normativa in materia di capacità di riserva prevedono che i quattro gestori tedeschi dei sistemi di trasmissione (in appresso «TSO», dall'inglese transmission system operator) costituiscano gradualmente capacità di riserva al fine di garantire la sicurezza di approvvigionamento nel caso in cui il mercato non raggiunga un equilibrio e la domanda di energia elettrica non sia coperta dall'offerta.

I gestori dei sistemi di trasmissione devono procurarsi congiuntamente la capacità mediante gare d'appalto organizzate ogni due anni per un periodo di esecuzione dell'appalto di due anni, laddove il primo di tali periodi decorre dal mese di ottobre del 2019 al mese di settembre del 2021. A fronte della remunerazione annuale che desiderano ricevere per il mantenimento a disposizione della loro capacità, i fornitori di capacità presentano un'offerta fino a un valore massimo di 100000 EUR/MW l'anno. Tali fornitori vengono selezionati sulla base della loro offerta fino alla concorrenza della capacità complessiva richiesta di 2 GW. Tutte le offerte che ottengono un'aggiudicazione vengono rimborsate in base al valore dell'offerta che presenta il valore più elevato (struttura tariffaria unica).

Alla gara d'appalto possono partecipare tutti i tipi di fornitori di capacità nazionali (impianti di produzione, accumulatori e gestori della domanda), a condizione che soddisfino determinati requisiti tecnici di cui all'articolo 9 della normativa in materia di capacità di riserva. In seguito alla decisione di avvio, la Germania si è impegnata a modificare determinate condizioni di ammissibilità. Si tratta innanzitutto delle condizioni di ammissibilità per i gestori della domanda illustrate in maggior dettaglio nella sezione 6 della presente decisione.

I fornitori di capacità non possono vendere la loro capacità di riserva sul mercato dell'energia elettrica e, una volta scaduto il contratto, non possono tornare sul mercato. In questo modo, le autorità tedesche hanno inteso garantire una netta separazione tra il mercato e la capacità di riserva e impedire a tale riserva di creare distorsioni sul mercato.

I fornitori di capacità non possono cedere a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dalla loro partecipazione alla capacità di riserva. La partecipazione e la corrispondente remunerazione sono strettamente legate all'impianto selezionato nel quadro della gara d'appalto.

Il divieto di ritorno descritto nel considerando 11 non si applica ai gestori della domanda, infatti, questi ultimi possono vendere nuovamente il rendimento della loro gestione della domanda ai mercati dell'energia elettrica, una volta conclusosi il periodo di esecuzione del contratto4. Nella sua decisione di avvio la Commissione ha espresso le sue perplessità anche in relazione ad altri requisiti imposti ai gestori della domanda, che sono discussi in maggior dettaglio nelle seguenti sezioni 3.2.2 e 7.3.3.

I fornitori di capacità devono restare a disposizione dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'intera durata del contratto di due anni. Inoltre, devono soddisfare le condizioni di ammissibilità per tutta la durata del contratto. Tuttavia, sono ammesse indisponibilità dovute a misure di manutenzione tecnicamente necessarie, comunicate ai gestori dei sistemi di trasmissione entro il 31 luglio di un anno civile per l'anno civile successivo. Tuttavia, tali indisponibilità pianificate possono ammontare ad un massimo di tre mesi per anno contrattuale. Le indisponibilità non pianificate devono essere comunicate immediatamente ai TSO e l'impianto deve essere nuovamente disponibile entro tre mesi.

I TSO sono tenuti a effettuare una prova funzionale per ciascun impianto prima della sua inclusione nella capacità di riserva al fine di verificare che soddisfi i requisiti tecnici. Inoltre, i gestori dei sistemi di trasmissione sono tenuti a effettuare richieste di prova di utilizzo della capacità di riserva senza preavviso. Tali richieste di prova di utilizzo hanno luogo in relazione alla potenza di riserva completa degli impianti per un periodo di 12 ore ciascuna. Qualora la prova dimostri che un impianto non soddisfa i requisiti, il gestore deve pagare una penalità contrattuale pari al 20 % della remunerazione pattuita per l'intero periodo di esecuzione. Qualora le carenze individuate presso l'impianto vengano sanate entro sei mesi, tale penalità sarà calcolata soltanto in maniera proporzionale per il periodo durante il quale l'impianto non è stato disponibile per la riserva (ossia un sesto dell'importo per ciascun mese). Qualora l'impianto soddisfi i requisiti soltanto per una quantità parziale della potenza di riserva, la penalità deve essere applicata soltanto alla quantità risultata non disponibile.

L'entità della capacità di riserva si baserà sui risultati di una valutazione della proporzionalità riveduta, descritta più dettagliatamente nei considerando 84 e 85. Quando la decisione di avvio è stata adottata, la Germania intendeva procurarsi precisamente 2 GW per il primo biennio e, in linea di massima, 2 GW per i seguenti periodi di fornitura, a meno che una valutazione della proporzionalità non evidenzi un fabbisogno diverso fino al 5 % del picco di carico. La Germania si è ora offerta di applicare una valutazione della proporzionalità riveduta a partire dalla prima gara d'appalto e di stimare la quantità necessaria in base a tale valutazione, nonché di limitare l'entità della capacità di riserva a non più di 2 GW in tutti e tre i periodi di esecuzione dei contratti. Qualora dalla valutazione della proporzionalità riveduta dovesse risultare un fabbisogno superiore a 2 GW e la Germania intendesse quindi aumentare la capacità di riserva a più di 2 GW, essa dovrebbe notificare tale aumento alla Commissione per consentirne l'esame ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.

La capacità di riserva viene utilizzata qualora il mercato non raggiunga un equilibrio, ossia nel caso in cui l'offerta non sia sufficiente a soddisfare la domanda. Si ritiene che il mercato non abbia raggiunto l'equilibrio quando sulla borsa dell'energia elettrica nel contesto del mercato del giorno prima o infragiornaliero (in occasione dell'ultima asta delle negoziazioni del giorno precedente, dell'asta iniziale delle negoziazioni infragiornaliere o delle negoziazioni continue infragiornaliere) non vengono soddisfatte completamente, entro un'ora, offerte pari al prezzo di riserva tecnico, laddove attualmente il prezzo di riserva tecnico in Germania è pari a 3000 EUR/MWh per il mercato del giorno prima e a 10000 EUR/MWh per il mercato infragiornaliero.

I gestori dei sistemi di trasmissione possono utilizzare la capacità di riserva soltanto come ultima risorsa, quando tutti gli altri servizi di sistema sono esauriti. Poiché gli impianti della capacità di riserva possono richiedere un tempo di attivazione pari a fino 12 ore, i gestori dei sistemi di trasmissione devono richiedere capacità agli impianti molto prima che i risultati del mercato siano noti e quindi prima di poter sapere con certezza se si possa verificare un mancato equilibrio del mercato. La normativa in materia di capacità di riserva stabilisce pertanto che i gestori dei sistemi di trasmissione debbano determinare i tempi di avviamento degli impianti e tenerne conto al momento dell'attivazione della riserva.

Nel quadro del processo di attivazione, gli impianti della capacità di riserva immettono esigue quantità di energia elettrica nella rete prima di entrare effettivamente in uso. Il regolamento tedesco stabilisce che i gestori dei sistemi di trasmissione devono richiedere ai gestori degli impianti attivi nei mercati dell'energia elettrica di ridurre la loro alimentazione di potenza attiva per una quantità pari alla quantità di energia elettrica alimentata alla rete dagli impianti della capacità di riserva al fine di garantire che tali quantità di energia elettrica alimentate in maniera supplementare non influenzino il funzionamento del mercato infragiornaliero.

Il regolamento prevede inoltre che i gestori dei sistemi di trasmissione debbano di norma attivare tutti gli impianti della capacità di riserva. Qualora tuttavia i gestori dei sistemi di trasmissione siano in grado di risolvere il disavanzo delle partite correnti ricorrendo soltanto a una parte degli impianti della capacità di riserva, possono scegliere gli impianti maggiormente adatti a tale fine.

2.3. Dotazione di bilancio

Per la capacità di riserva non è previsto alcun bilancio fisso, in quanto i suoi costi dipendono largamente dai risultati della prima gara d'appalto. Il valore massimo che può essere offerto dai fornitori di capacità nel quadro della gara d'appalto è 100000 EUR/MW l'anno. Di conseguenza i costi fissi massimi di una capacità di riserva pari a 2 GW ammonterebbero a 200 milioni di EUR l'anno. Tuttavia, le autorità tedesche ritengono che la gara d'appalto produrrà offerte di valore inferiore al prezzo massimo, in quanto vi sarebbero numerosi fattori che porterebbero a una riduzione dei costi come, ad esempio, il fatto che possono partecipare alla procedura di gara impianti relativamente vecchi (ossia impianti i cui costi di investimento sono già parzialmente o completamente ammortizzati), ma anche gestori della domanda e impianti per i quali sono già stati indicati i piani di dismissione.

2.4. Meccanismo di finanziamento

Ai sensi dell'articolo 13e, terzo e quarto comma, dell'EnWG, i gestori dei sistemi di trasmissione possono compensare con le tariffe di rete tutti i costi che devono sostenere derivanti dalla capacità di riserva. I gestori dei sistemi di trasmissione deducono le loro entrate dalla capacità di riserva, ossia penalità o pagamenti compensativi riscossi dai responsabili del bilanciamento che presentavano uno squilibrio delle partite correnti al momento dell'utilizzo della capacità di riserva. Le autorità tedesche hanno sottolineato che i gestori dei sistemi di trasmissione non sono tenuti a dimostrare i loro costi rimborsabili all'autorità di regolamentazione. Tuttavia, qualora decidano di procedere in tal senso, questi costi sono considerati come costi che non possono essere influenzati dai gestori dei sistemi di trasmissione ai fini della disciplina tariffaria e non possono essere compensati dalle tariffe di rete. I costi della capacità di riserva vengono trattati secondo le disposizioni che vengono applicate anche per altre componenti delle tariffe di rete.

2.5. Durata

La normativa in materia di capacità di riserva non specifica alcuna data di fine. I gestori dei sistemi di trasmissione effettuano gare d'appalto per un periodo di esecuzione di due anni, a decorrere dalla prima nel 2018 per un periodo di esecuzione del contratto che va da ottobre del 2019 a settembre del 20205. Successivamente, verrà organizzata una nuova gara d'appalto ogni due anni al fine di ottenere la quantità di capacità appropriata (eventualmente rettificata) per un periodo di esecuzione del contratto di due anni. Le autorità tedesche hanno sottolineato che l'attuazione del regime di aiuti terminerà non appena si stabilirà, sulla base della valutazione dell'entità necessaria della capacità di riserva, che il mantenimento di tale riserva non è più necessario.

2.6. Beneficiari

I beneficiari degli aiuti concessi nel quadro del regime sono i fornitori di capacità aggiudicatari dell'appalto e di un contratto per la capacità di riserva nel contesto della gara d'appalto corrispondente.

3. MOTIVI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il 7 aprile 2017 la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in relazione al regime di aiuti. Nella sua decisione di avvio la Commissione ha dichiarato:

  1. a) che, secondo la sua valutazione preliminare, il regime in esame non costituisce alcuna compensazione per un servizio di interesse economico generale («SIEG») che soddisfa i criteri della sentenza Altmark6, bensì un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE;

  2. b) di nutrire dubbi in merito alla compatibilità del regime di aiuti con il mercato interno, in ragione di preoccupazioni relative all'adempimento di determinati criteri di compatibilità, in particolare per quanto riguarda la necessità, l'adeguatezza e la proporzionalità del regime, nonché il rischio di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

3.1. Motivi per l'avvio del procedimento: esistenza dell'aiuto di Stato

Per poter essere considerata un aiuto di Stato, una misura a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE deve soddisfare tutte le condizioni riportate qui di seguito:

  1. a) la misura deve essere finanziata mediante risorse statali ed essere imputabile allo Stato;

  2. b) deve favorire talune imprese o talune produzioni;

  3. c) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza; e

  4. d) deve essere in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri.

Nella sua notifica la Germania ha sostenuto che la capacità di riserva non soddisfa tali criteri e non costituisce pertanto un aiuto di Stato. Innanzitutto, secondo la Germania, il regime di aiuti non sarebbe finanziato mediante risorse statali. In secondo luogo, stando alle autorità tedesche, non verrebbe concesso alcun vantaggio ai gestori in quanto essi fornirebbero un SIEG e la compensazione per tale servizio soddisferebbe i quattro criteri stabiliti nella sentenza della Corte nella causa Altmark. In terzo luogo, il regime in esame non avrebbe alcun effetto sugli scambi tra Stati membri.

Innanzitutto la Commissione ha ritenuto preliminarmente che il regime di aiuti fosse finanziato tramite risorse statali e fosse imputabile allo Stato. Infatti, il regime è stato sviluppato dallo Stato tedesco il quale ha stabilito per legge che i costi sostenuti nell'applicazione di tale normativa possono essere trasferiti a tutti i consumatori attraverso un aumento delle tariffe di rete. Sulla base della sentenza nella causa Vent de Colère7 la Commissione ha, quindi, presupposto che vengano utilizzate risorse statali e che la misura sia attribuibile allo Stato. Inoltre, ai sensi della normativa in materia di capacità di riserva, i gestori dei sistemi di trasmissione devono detrarre le loro entrate ottenute dall'applicazione del regime dai costi sostenuti in relazione allo stesso. Di conseguenza, i gestori dei sistemi di trasmissione sono incaricati dallo Stato di occuparsi dell'assegnazione e della riscossione dei fondi necessari. I fondi vengono generati dalla normativa in materia di capacità di riserva e gestiti congiuntamente dai gestori dei sistemi di trasmissione. Pertanto, i fondi rimangono sempre sotto l'influenza dei poteri pubblici.

In secondo luogo, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che fossero rispettati il primo e il quarto criterio Altmark ed è giunta, quindi, alla conclusione provvisoria che il regime di aiuti conferisce un vantaggio selettivo ai beneficiari.

Il primo criterio Altmark stabilisce che l'impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e che detti obblighi devono essere stati definiti in modo chiaro. Sebbene gli Stati membri dispongano di un ampio potere discrezionale in merito alla determinazione di un SIEG, l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8 limita le possibilità degli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico nel settore dell'energia elettrica liberalizzato. Di conseguenza, obblighi di servizio pubblico possono essere imposti esclusivamente in ragione di determinati obiettivi: la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del clima. Inoltre, questi obblighi devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e devono garantire alle imprese dell'Unione che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali.

Pertanto, nella decisione di avvio, sono state sollevate le seguenti preoccupazioni:

  1. a) il regime di aiuti potrebbe essere discriminatorio in quanto sembra escludere de facto i gestori della domanda e de iure i fornitori di capacità stranieri dall'effettiva partecipazione alla riserva;

  2. b) sono stati notificati dubbi in merito al fatto che il regime atto a garantire la sicurezza di approvvigionamento sia necessario in Germania e che l'aiuto possa essere considerato una compensazione per l'adempimento di un obbligo di servizio pubblico destinato a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

  3. c) in linea di principio, un SIEG è giustificato soltanto nel caso in cui il mercato non sia in grado di fornire il servizio desiderato in maniera efficiente. Se uno Stato membro può migliorare il funzionamento del mercato, un SIEG atto a garantire la sicurezza di approvvigionamento non è giustificato in quanto il mercato non è stato messo nella posizione di fornire il servizio desiderato. Sebbene si preveda che le riforme del mercato pianificate contribuiranno alla sicurezza di approvvigionamento, sussistono comunque preoccupazioni in merito alla sufficienza di tali riforme per fornire segnali di investimento adeguati. In particolare, si dovrebbe determinare il valore del carico perso (acronimo: VoLL, dall'inglese value of lost load) dei consumatori al fine di garantire che i prezzi di mercato possano raggiungere tale livello.

Ai sensi del quarto criterio Altmark, le imprese devono essere scelte nel contesto di una gara d'appalto pubblico, che garantisca la fornitura dei servizi al minor costo possibile per la collettività, oppure tramite un confronto delle prestazioni che assicuri che la compensazione non superi i costi sostenuti da un'impresa media, ben gestita. Nella decisione di avvio, la Commissione ha ritenuto che il regime (data l'esclusione dei gestori della domanda e delle capacità internazionali) non sia sufficientemente aperto e quindi, nonostante sia previsto lo svolgimento di una gara d'appalto, ciò non garantisca una concorrenza effettiva e nemmeno che i servizi vengano forniti ai costi più bassi possibili per la collettività. Inoltre, non vi sono indicazioni a sostegno del fatto che la seconda parte del quarto criterio Altmark possa essere soddisfatta.

In terzo luogo, nella sua decisione di avvio, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che la capacità di riserva potrebbe incidere sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato dell'energia elettrica poiché il mercato tedesco dell'energia elettrica è aperto alla concorrenza e connesso ai mercati dell'energia elettrica dei paesi limitrofi. Nel quadro del regime di aiuti, alcuni gestori ottengono sostegno a condizione che non siano più attivi sul mercato. La misura avrebbe quindi ripercussioni sulla curva dell'ordine di merito della zona di offerta nella quale operano impianti ai quali vengono concessi aiuti e, di conseguenza, anche sull'interazione di questa zona di offerta con le zone adiacenti.

3.2. Motivi per l'avvio del procedimento: compatibilità dell'aiuto

Nella decisione di avvio la Commissione ha motivato l'avvio del procedimento in ragione delle sue preoccupazioni preliminari sulla compatibilità di quattro aspetti dell'aiuto con il mercato interno:

  1. a) prove insufficienti della necessità di una misura statale;

  2. b) adeguatezza insufficiente del regime a causa di condizioni restrittive di ammissibilità;

  3. c) mancanza di proporzionalità del regime, ossia nessuna limitazione dell'aiuto al minimo necessario; e

  4. d) rischio di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

Tuttavia, la Commissione ha ritenuto preliminarmente che il regime di aiuti sia inteso contribuire a un obiettivo di interesse comune (sicurezza di approvvigionamento), che tale regime abbia un effetto di incentivazione in ragione della variazione del comportamento dei partecipanti al mercato e che gli obblighi di trasparenza siano soddisfatti. Di conseguenza, nella presente sezione, vengono discussi soltanto i dubbi della Commissione, di cui alle lettere da a) a d), sulla compatibilità del regime con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-20209 (in appresso: «disciplina»).

3.2.1. Necessità dell'intervento statale

In accordo con i considerando da 222 a 224 della disciplina, nella decisione di avvio la Commissione ha ritenuto preliminarmente che per giustificare la capacità di riserva prevista si dovrebbe dimostrare che il mercato riformato garantirà un'adeguata sicurezza di approvvigionamento nel lungo termine, ma che, nel breve termine, sussistono fondati motivi che portano a supporre che possano esservi casi in cui il mercato non sia in grado di fornire un livello di sicurezza di approvvigionamento adeguato dal punto di vista economico. Inoltre, la capacità di riserva dovrebbe essere gradualmente dismessa non appena verranno attuate le riforme del mercato e il mercato fornisca la protezione necessaria.

Innanzitutto la Commissione ha espresso dubbi in merito alla necessità della capacità di riserva, in quanto non è prevista alcuna data di fine e il regime è manifestamente inteso fungere da elemento costitutivo fisso del mercato dell'energia elettrica e non da misura temporanea a sostegno delle riforme del mercato.

In secondo luogo, la Commissione ha constatato che la mancanza di un livello di affidabilità economicamente adeguato e di un indicatore della rilevanza economica della capacità di riserva limita la capacità del mercato di mettere a disposizione capacità sufficienti e non consente una determinazione precisa dell'entità della riserva stessa.

In terzo luogo, la Commissione, pur accogliendo con favore la trasmissione di uno scenario «worst case» (scenario più pessimistico), ha espresso dubbi sul fatto che determinate ipotesi poste alla base della definizione di tale scenario siano realistiche.

3.2.2. Adeguatezza del regime

Nella decisione di avvio la Commissione ha valutato la compatibilità della capacità di riserva sulla base dei criteri stabiliti ai punti 225 e 226 della disciplina. Essa ha quindi constatato che il mantenimento temporaneo di una riserva strategica potrebbe rappresentare la forma di intervento più adatta per garantire la sicurezza di approvvigionamento nel contesto delle riforme in corso, ma ha tuttavia sottolineato che il regime di aiuti non è stato concepito come una misura temporanea; inoltre, due aspetti danno adito a preoccupazioni, ossia il rimborso separato dei costi variabili sostenuti all'atto dell'attivazione della riserva e le condizioni di ammissibilità.

In relazione al rimborso separato dei costi variabili in caso di attivazione della capacità di riserva, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che le categorie di costi previste per un rimborso separato rappresentino in effetti costi variabili. Secondo la Commissione non vi sarebbe alcuna concorrenza in relazione a questi costi qualora essi venissero rimborsati separatamente e in maniera indipendente dalla gara d'appalto.

Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità, la Commissione ha espresso riserve poiché probabilmente il regime escludeva de facto i gestori della domanda e li avrebbe quindi lesi rispetto agli impianti di produzione. La Commissione temeva che le diverse condizioni di ammissibilità potessero scoraggiare i gestori della domanda in misura tale da rendere altamente improbabile la loro partecipazione alla misura. Per poter partecipare al regime dovevano essere soddisfatte, tra le altre, le seguenti condizioni:

  1. a) quantità minima di offerta pari a 10 MW per i gestori della domanda;

  2. b) nessun raggruppamento di più carichi;

  3. c) connessione diretta dell'impianto a un sistema di trasmissione con una tensione di 110 kV o superiore;

  4. d) possibilità di svolgimento di fino a dieci prove di funzionamento l'anno;

  5. e) obbligo per i gestori della domanda di garantire un assorbimento di energia costante per tutto il periodo di esecuzione del contratto di appalto (ossia due anni) e di procurarsi l'intera quantità di energia elettrica prima dell'inizio di tale periodo;

  6. f) nessuna determinazione della durata massima della prestazione del servizio; e

  7. g) divieto di svolgimento di attività da parte degli operatori sul mercato di bilanciamento dell'energia elettrica dopo la scadenza del loro contratto per la capacità di riserva.

Di conseguenza la Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'esclusione di capacità straniere.

3.2.3. Proporzionalità dell'aiuto

Per quanto concerne la proporzionalità dell'aiuto, la Commissione ha ribadito le sue preoccupazioni circa le condizioni restrittive di ammissibilità della misura e ha sottolineato che, in considerazione delle inutili restrizioni alla partecipazione, non si poteva concludere che l'importo complessivo degli aiuti risultante dalla gara d'appalto fosse limitato al minimo necessario per il conseguimento dell'obiettivo auspicato.

3.2.4. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

Nella decisione di avvio la Commissione ha ritenuto che la configurazione della capacità di riserva assicuri la separazione efficace tra la stessa e le capacità disponibili sul mercato, evitando così effetti negativi indebiti sulla concorrenza nel mercato tedesco dell'energia elettrica e sugli scambi tra Stati membri.

Tuttavia, gli importi di compensazione previsti per l'energia di bilanciamento sono pari al doppio del prezzo di riserva tecnico registrato sul mercato infragiornaliero. La Commissione ha spiegato che ciò potrebbe essere meno conveniente dal punto di vista economico rispetto alla fissazione del prezzo di riserva infragiornaliero a un importo pari all'importo di compensazione per l'energia di bilanciamento, il quale a sua volta dovrebbe riflettere il valore del carico perso. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che fosse necessaria una definizione del valore del carico perso per impedire l'applicazione di compensazioni eccessivamente elevate che falserebbero la concorrenza.

4. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

Nel quadro della consultazione pubblica sulla decisione di avvio, la Commissione ha ricevuto osservazioni da 22 interessati. Si è trattato in particolare di soggetti interessati afferenti al settore dell'energia elettrica (ad esempio produttori convenzionali e imprese produttrici di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché di gestori della domanda e associazioni di categoria), la Bundesnetzagentur (agenzia federale competente per le reti), i gestori tedeschi dei sistemi di trasmissione (che hanno presentato osservazioni congiunte) e le autorità ceche.

4.1. Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

Pochissimi partecipanti al mercato hanno commentato il carattere di aiuto della misura nelle loro osservazioni. Tuttavia, la Repubblica ceca ha sostenuto che i criteri Altmark per l'esistenza di un SIEG non sarebbero soddisfatti e si è associata al ragionamento della Commissione di cui nella decisione di avvio. Le autorità ceche hanno altresì condiviso la posizione della Commissione secondo la quale la misura sarebbe finanziata tramite risorse statali e sarebbe imputabile allo Stato.

4.2. Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno

4.2.1. Osservazioni sull'obiettivo del regime

Non sono pervenute alla Commissione osservazioni suffragate da motivazioni in merito al fatto che il regime contribuisca a un obiettivo di interesse comune; tuttavia, alcuni dei partecipanti alla consultazione hanno espresso dubbi in merito al fatto che tale obiettivo fosse sufficientemente definito.

4.2.2. Osservazioni sulla necessità del regime

4.2.2.1. Osservazioni sulla giustificazione economica della necessità e dell'entità della capacità di riserva

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha considerato il regime di aiuti necessario in quanto tale. A loro avviso, una riserva strategica offre una garanzia contro i rischi legati alla transizione energetica, caratterizzata in particolare dall'abbandono progressivo dell'energia nucleare, da un aumento significativo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e dall'incertezza relativa alla portata della dismissione delle centrali elettriche convenzionali.

Alcuni sostenitori della capacità di riserva hanno sottolineato l'esistenza di una notevole incertezza in merito ai futuri sviluppi del mercato che rende pertanto estremamente difficile determinare l'entità necessaria della riserva; tuttavia, la maggior parte delle osservazioni pervenute non conteneva commenti specifici sull'adeguatezza dell'entità della capacità di riserva.

I partecipanti alla consultazione che hanno espresso dubbi in merito alla necessità della riserva hanno sottolineato che è necessario fissare un livello di affidabilità e un indicatore del valore economico della riserva per poter valutare la necessità della riserva.

4.2.2.2. Osservazioni in merito al «reasonable worst case scenario» (scenario ragionevole più pessimistico)

Soltanto pochi partecipanti al mercato hanno valutato se le ipotesi dello scenario presentato dalla Germania per giustificare la misura fossero realistiche. Tre partecipanti alla consultazione hanno dichiarato di ritenere irrealistico l'assunto relativo alla possibilità di frodi.

4.2.2.3. Osservazioni sulla durata del regime

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione che si sono espressi in merito alla durata del regime ha dichiarato che la capacità di riserva dovrebbe essere applicata in maniera temporanea. A loro avviso, sarebbe quindi necessario concludere la misura gradualmente, stabilendone la data di fine preventivamente oppure sulla scorta di indicatori predefiniti della necessità di tale riserva.

4.2.3. Osservazioni sull'adeguatezza del regime

4.2.3.1. Osservazioni su misure alternative

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha affermato che una riserva strategica costituisce una misura adeguata per gestire i rischi per il mercato tedesco dell'energia elettrica. Detti partecipanti hanno sostenuto un tale punto di vista poiché la capacità di riserva sarà relativamente esigua rispetto ai picchi di domanda in Germania, è strutturata in considerazione di effetti possibilmente limitati sul mercato dell'energia elettrica, verrà attivata soltanto in circostanze eccezionali, può essere dismessa facilmente non appena non sarà più necessaria, nonché poiché promuove lo sviluppo di energie rinnovabili in quanto, a differenza di meccanismi di regolazione della capacità applicati all'intero mercato, non sovvenziona e mantiene nel sistema alcuna centrale elettrica convenzionale. Tuttavia, una minoranza dei partecipanti alla consultazione ha espresso il parere che un meccanismo di regolazione della capacità applicato a tutto il mercato sarebbe più appropriato, in quanto offrirebbe una sicurezza maggiore ai partecipanti al mercato e promuoverebbe quindi in tal modo investimenti precoci, oltre a ridurre i costi del capitale di investimento.

4.2.3.2. Osservazioni sulla remunerazione della disponibilità pura

Per quanto riguarda la struttura della remunerazione, alla Commissione sono pervenute osservazioni relativamente contrastanti. Due partecipanti al mercato hanno dichiarato che i costi variabili dovrebbero essere presi in considerazione nel processo di selezione. Un altro ha sottolineato che i costi variabili dovrebbero essere rimborsati in quanto ciò non falserebbe il mercato dato che la riserva è separata dal mercato. Secondo i gestori dei sistemi di trasmissione, la considerazione nella gara d'appalto di costi come quelli sostenuti per garantire la fornitura di combustibile faciliterebbe il raffronto delle diverse offerte, ma comporterebbe altresì il rischio di determinare un aumento dei pagamenti fissati e potrebbe rendere necessaria la determinazione del numero e della durata delle richieste di attivazione sulla base di scenari specifici. Un altro partecipante alla consultazione ha osservato che l'esigenza di garantire l'approvvigionamento di combustibili potrebbe diventare estremamente costosa, soprattutto per le centrali elettriche a gas. L'approvvigionamento di combustibili, in particolare la prenotazione di capacità di trasporto del gas, non dovrebbe aver luogo prima dell'aggiudicazione degli appalti, in modo tale da evitare che gli offerenti debbano sostenere costi non recuperabili qualora non si vedano aggiudicare l'appalto.

4.2.3.3. Osservazioni sull'apertura della misura e sulle condizioni di ammissibilità

a) Apertura a tutti i gestori della domanda

La maggior parte delle osservazioni sull'adeguatezza del regime ha riguardato l'apertura della capacità di riserva e le condizioni di ammissibilità.

I commenti riguardanti le condizioni restrittive di ammissibilità, che avrebbero de facto escluso i gestori della domanda, sono stati contrastanti. Un'esigua maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha dichiarato che non vi era motivo di escludere i gestori della domanda dalla partecipazione alla gara d'appalto in quanto essi potrebbero fornire servizi di valore come capacità di riserva e la misura dovrebbe essere neutrale dal punto di vista tecnologico.

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno sottolineato che sussistono i seguenti ostacoli alla partecipazione dei gestori della domanda, individuati dalla Commissione nella decisione di avvio:

  1. a) quantità di offerta minima elevata;

  2. b) necessità di connessione a un sistema di trasmissione con una tensione nominale di 110 kV o superiore;

  3. c) nessuna possibilità di aggregazione di carichi;

  4. d) nessun rimborso dei costi di opportunità;

  5. e) prove molto numerose;

  6. f) approvvigionamento delle quantità necessarie di energia elettrica per l'intera durata del contratto;

  7. g) nessuna fissazione della durata massima degli utilizzi e delle indisponibilità; e

  8. h) impossibilità di ritorno sul mercato per i gestori della domanda, nonostante il modello di consumo del mercato possa essere cambiato nel corso del tempo.

b) Partecipazione transfrontaliera

Sebbene alcuni partecipanti alla consultazione abbiano sostenuto che, in generale, tutti i potenziali fornitori di capacità dovrebbero avere la possibilità di partecipare alla capacità di riserva, la maggior parte delle osservazioni non si è espressa a favore di una partecipazione transfrontaliera. Nella maggior parte dei casi è stato affermato che le capacità straniere dovrebbero essere esaurite prima di ricorrere alla capacità di riserva e non dovrebbero quindi essere riservate come ultima risorsa, come nel caso della capacità di riserva. Qualora fosse consentita la partecipazione di capacità straniere ciò potrebbe creare incentivi inappropriati. Inoltre sarebbe necessario riservare interconnettori per le capacità straniere e ciò comporterebbe la disponibilità di minori capacità durante il non utilizzo della riserva, aspetto questo che avrebbe effetti negativi sugli scambi transfrontalieri.

4.2.4. Osservazioni sulla prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

In alcune osservazioni è stata espressa la necessità di definire il valore del carico perso e di utilizzare tale valore come limite superiore per il prezzo infragiornaliero e per la determinazione della compensazione per l'energia di bilanciamento. Tuttavia a tale proposito le osservazioni hanno presentato opinioni divergenti. Taluni partecipanti alla consultazione hanno sottolineato che era necessario definire il valore del carico perso e che tale stima della disponibilità dei consumatori a pagare per la sicurezza di approvvigionamento dovrebbe essere presa in considerazione nella definizione della configurazione del mercato dell'energia elettrica. Altri partecipanti al mercato hanno invece sostenuto che una compensazione elevata per l'energia di bilanciamento, così come prevista nel progetto di mercato proposto, offrirebbe ai partecipanti al mercato incentivi indipendentemente dal valore del carico perso effettivo.

5. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

Nella presente sezione sono sintetizzate le osservazioni della Germania del 17 maggio 2017 (sezione 5.1) e del 14 luglio 2017 (sezione 5.2).

La Germania ha trasmesso tali osservazioni prima di offrire il rispetto degli impegni descritti nella sezione 6.

5.1. Osservazioni sulla decisione di avvio

Con lettera del 17 maggio 2017 la Germania ha risposto alla decisione di avvio della Commissione. Le osservazioni formulate sono raggruppate in due parti. La prima parte delinea gli obiettivi comuni della Germania e della Commissione europea in relazione al mercato interno dell'energia elettrica e illustra come la capacità di riserva si inserisce in tale sistema di obiettivi comuni. La seconda parte tratta le preoccupazioni specifiche della Commissione in merito alla compatibilità del regime pianificato rispetto alle norme in materia di aiuti di Stato. Nella presente sezione si riporta una sintesi delle osservazioni tedesche riferite direttamente al procedimento avviato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.

In linea di principio, la Germania considera la capacità di riserva come una piccola ma efficace misura di accompagnamento per la transizione energetica in Germania. Sottolinea che la misura non influisce sul funzionamento del mercato. Tuttavia non è possibile effettuare una derivazione matematicamente esatta dell'entità della riserva.

5.1.1. Osservazioni sulla necessità

Per quanto riguarda la necessità della misura, la Germania sottolinea che, a differenza di un meccanismo di regolazione della capacità applicato all'intero mercato, la capacità di riserva è orientata a circostanze eccezionali che sussistono esclusivamente in presenza di uno scenario ragionevole più pessimistico (reasonable worst case scenario). La probabilità che un tale scenario o che le ipotesi alla base dello stesso si verifichino sarebbe difficile e, per definizione, non sarebbe possibile determinarla in maniera così accurata come nel quadro della modellizzazione probabilistica, effettuata nel caso dei meccanismi applicati all'intero mercato, degli effetti di una serie di scenari.

Per quanto riguarda le ipotesi dello scenario ragionevole più pessimistico, la Germania afferma che l'ipotizzata riduzione di 10 GW nel contesto delle centrali convenzionali entro il 2020 è un'ipotesi prudente. A sostegno di tale affermazione la Germania sottolinea che nel periodo tra il 2013 e il 2015 la rete europea di gestori di sistemi di trasmissione (dell'energia elettrica) («ENTSO-E») ha previsto un adeguamento al ribasso da – 35 GW a – 41 GW in merito alla potenza totale disponibile presso centrali elettriche convenzionali nel 2020.

Per quanto riguarda l'ipotesi relativa a frodi concernenti il bilanciamento, la Germania afferma che la probabilità di un'ulteriore grave frode nel contesto del bilanciamento dovrebbe essere ridotta dalla legislazione futura, ma che non si può tuttavia escludere del tutto che tali frodi possano ripetersi in futuro.

Per quanto riguarda le preoccupazioni della Commissione determinate dalla mancanza di un'analisi costi-benefici a sostegno dell'efficienza economica della capacità di riserva, la Germania spiega che è difficile calcolare i profitti della riserva, in quanto la capacità di riserva è soggetta a circostanze impreviste, la cui natura e frequenza sono sconosciute.

La Germania ha altresì comunicato che attualmente il governo federale sta sviluppando ulteriormente il monitoraggio della sicurezza di approvvigionamento.

Per quanto concerne la durata della misura, la Germania ha sottolineato che ai sensi dell'EnGW deve essere stabilito con regolarità se è necessario continuare a disporre della capacità di riserva e che quest'ultima può essere mantenuta soltanto se e nella misura in cui ciò sia possibile in seguito all'approvazione da parte della Commissione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato.

5.1.2. Osservazioni sull'adeguatezza

Per quanto riguarda i costi variabili, la Germania ha dichiarato che i costi dell'approvvigionamento di combustibile garantito sono rimborsati separatamente al fine di trattare in maniera equa gli impianti che partecipano alla riserva di rete e quelli che non vi partecipano. Agli impianti della riserva di rete tali costi sono già stati rimborsati e, pertanto, essi avrebbero goduto di un vantaggio rispetto ad altri partecipanti.

La Germania sostiene altresì che, dal suo punto di vista, i costi variabili svolgono soltanto un ruolo subordinato rispetto ai costi fissi per il mantenimento della capacità di esercizio e della disponibilità degli impianti.

Per quanto riguarda la partecipazione dei gestori della domanda, la Germania afferma che il rispetto del principio di stretta separazione tra il mercato e la capacità di riserva implica che tali gestori non dovrebbero partecipare alla capacità di riserva, bensì dovrebbero piuttosto restare a piena disposizione del mercato.

In merito alla partecipazione transfrontaliera la Germania contesta il parere espresso dalla Commissione nella decisione di avvio secondo il quale la partecipazione transfrontaliera dovrebbe essere consentita. Le autorità tedesche sottolineano che il concetto di «de-rating» proposto dalla Commissione al considerando 146 della decisione di avvio non potrebbe essere applicato attualmente alle riserve strategiche, che vengono attivate esclusivamente dopo che tutte le altre risorse disponibili sul mercato sono state esaurite. Ciò sarebbe in particolare da ricondurre al fatto che la quantità di energia elettrica che fluisce attraverso gli interconnettori è determinata dall'applicazione dell'algoritmo di accoppiamento dei mercati e non è quindi influenzata dalla Germania.

5.1.3. Osservazioni sugli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

La Germania concorda con la Commissione sul fatto che per i responsabili del bilanciamento dovrebbe essere un incentivo mantenere sempre bilanciate la domanda e l'offerta, e che per gli stessi non dovrebbe mai essere economicamente vantaggioso che un gestore dei sistemi di trasmissione bilanci un loro sbilanciamento. Questo sarebbe quindi il motivo per il quale le compensazioni per l'energia di bilanciamento relative all'attivazione della capacità di riserva sarebbero state fissate a un valore doppio rispetto al prezzo di riserva tecnico dell'offerta nelle negoziazioni infragiornaliere.

5.2. Osservazioni della Germania in merito alle osservazioni degli interessati

Il 14 luglio 2017 la Germania ha espresso la propria opinione in merito alle osservazioni degli interessati pervenute alla Commissione. La lettera della Germania ha incluso commenti di carattere generale, commenti sulla necessità del regime, sulle condizioni di ammissibilità e sull'apertura transfrontaliera del regime.

5.2.1. Commenti di carattere generale

La Germania ha dichiarato che la maggior parte delle osservazioni presentate era in accordo con il regime e con la sua struttura e che pochissimi partecipanti alla consultazione hanno respinto in modo sostanziale il regime.

5.2.2. Commenti sulla necessità del regime

Secondo la Germania, la maggior parte dei partecipanti alla consultazione considera la capacità di riserva un utile strumento di copertura durante la transizione energetica che sta avendo luogo in Germania. Delle 22 osservazioni presentate soltanto quattro hanno comunque criticato l'introduzione della capacità di riserva e solo due di esse hanno invece richiesto l'adozione di un mercato della capacità.

5.2.3. Commenti sulle condizioni di ammissibilità (gestori della domanda e capacità straniere)

Secondo la Germania, in merito a questi punti è stata commentata quasi esclusivamente la partecipazione dei gestori della domanda. Nella sua lettera, la Germania affronta le principali problematiche o preoccupazioni sollevate dai gestori della domanda e dagli aggregatori. Poiché la Germania ha promesso di modificare la maggior parte delle condizioni di ammissibilità contestate per i gestori della domanda, tale aspetto sarà trattato in maniera dettagliata nella sezione 6 sugli impegni offerti dalla Germania.

Dalle osservazioni presentate la Germania rileva che la maggior parte dei partecipanti alla consultazione concorda con le autorità tedesche in merito al fatto che la partecipazione di capacità straniere è difficile da attuare nella pratica e che tale risorsa apporta uno scarso valore aggiunto in considerazione dell'obiettivo e della configurazione della capacità di riserva. La Germania sottolinea che i tre partecipanti alla consultazione che si sono espressi a favore della partecipazione transfrontaliera non hanno presentato proposte concrete per la sua attuazione pratica.

6. IMPEGNI OFFERTI DALLA GERMANIA

In considerazione dell'indagine approfondita della Commissione e delle osservazioni degli interessati, la Germania ha espresso la propria disponibilità a modificare le modalità della capacità di riserva sotto vari aspetti con l'obiettivo di risolvere le rimanenti preoccupazioni.

Innanzitutto la Germania ha promesso di rivedere le norme per il rimborso dei costi variabili. La Germania non rimborserà più tali costi e pertanto i fornitori di capacità devono considerare tanto i costi fissi quanto quelli variabili nella loro offerta per la partecipazione alla capacità di riserva. Di conseguenza è necessario effettuare una valutazione della frequenza con la quale si prevede di utilizzare la capacità di riserva.

In secondo luogo, in relazione ai gestori della domanda, la Germania si è offerta di modificare il regime di aiuti come segue10:

  1. a) i carichi allacciati alle reti elettriche a media tensione possono ora partecipare, aumentando così potenzialmente il numero di gestori della domanda coinvolti;

  2. b) sarà consentita l'aggregazione di carichi (ossia la combinazione di più carichi nel contesto di una gestione della domanda), ottenendo così un controllo della domanda migliorato e più efficiente e facilitando notevolmente la partecipazione dei gestori della domanda;

  3. c) i carichi più piccoli possono ora partecipare più facilmente individualmente, poiché la quantità minima è stata ridotta da 10 MW a 5 MW;

  4. d) il periodo per il quale l'energia complessiva deve essere acquistata in anticipo è stato ridotto da due anni a sei mesi, rendendo la partecipazione dei gestori della domanda meno rischiosa e quindi meno costosa11;

  5. e) il numero di prove di attivazione è stato ridotto da dodici a due prove l'anno. Poiché tali prove sono relativamente costose per i gestori della domanda (elevati costi variabili all'attivazione), ciò consente a detti gestori di presentare offerte più competitive nel contesto della gara d'appalto e, quindi, di aumentare la pressione competitiva;

  6. f) soltanto i carichi non flessibili possono partecipare alla riserva, il che è assicurato dal fatto che nei 36 mesi precedenti i carichi non devono aver partecipato al regime AbLaV né essere stati attivi sui mercati della capacità di bilanciamento; e

  7. g) al fine di incentivare i gestori della domanda a vendere la loro flessibilità direttamente sul mercato dell'energia elettrica, detti gestori possono partecipare soltanto per un periodo limitato di tempo. In seguito alla partecipazione alla riserva (per due anni o quattro anni con un «periodo di riflessione» di un anno), possono tornare a partecipare al mercato (ma non al regime AbLaV). Prima di partecipare alla gara d'appalto i gestori devono scegliere una di queste due opzioni (partecipazione per due anni o quattro anni con periodo di riflessione).

In terzo luogo, la Germania ha promesso di rivedere il metodo per la determinazione dello scenario ragionevole più pessimistico al fine di riflettere lo stato dell'arte nella valutazione della proporzionalità della produzione di energia elettrica. Tale revisione include anche il calcolo di un livello di affidabilità che tenga conto dei costi e dei profitti più ampi di un livello più elevato di sicurezza dell'approvvigionamento per la società. La Germania si è offerta di applicare questa metodologia riveduta e il livello di affidabilità nella determinazione della necessità e dell'entità della capacità di riserva per il primo periodo di esecuzione del contratto di appalto.

In quarto luogo, la Germania ha promesso di limitare l'entità della riserva a un massimo di 2 GW durante i tre periodi di esecuzione dei contratti di appalto.

In quinto luogo, la Germania si è offerta di adeguare i parametri dello scenario ragionevole più pessimistico in maniera da ridurre le ipotesi relative all'entità delle frodi nel bilanciamento dell'energia elettrica da 2,5 GW a 1 GW. La Germania ha giustificato tale decisione con il fatto che tramite la legge sul mercato dell'energia elettrica12 sono state adottate delle precauzioni per arginare le frodi nel bilanciamento dell'energia elettrica, se non addirittura per evitarle del tutto. Poiché permarrebbe un'incertezza residua, per motivi di sicurezza dell'approvvigionamento, sarebbe necessario comunque continuare a tener conto delle frodi relative al bilanciamento. Inoltre, la Germania ha sottolineato che adatterà le ipotesi dello scenario ragionevole più pessimistico al parco di centrali elettriche tradizionali disponibili in considerazione dei numerosi progetti di dismissione presentati alla Bundesnetzagentur. La Germania si basa sul presupposto che l'attuale velocità di dismissione degli impianti sarà mantenuta e che ciò comporterà dismissioni ulteriori per 2 GW. Tali ipotesi modificate costituiranno altresì parte della valutazione della proporzionalità riveduta di cui al considerando 84.

7. VALUTAZIONE DELLA MISURA

7.1. Esistenza dell'aiuto

Come spiegato nella sezione 3, nella decisione di avvio, la Commissione è giunta alla conclusione preliminare che la capacità di riserva costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Nonostante la Germania abbia sostenuto che i pagamenti effettuati nel quadro della capacità di riserva siano da considerarsi a titolo di risarcimento per la fornitura di un SIEG che soddisfa tutte le condizioni previste nella sentenza Altmark e, pertanto, non costituiscano un aiuto di Stato, la Commissione ha espresso dubbi circa l'adempimento del primo e del quarto criterio Altmark.

Alla luce del primo criterio Altmark, nella decisione di avvio erano stati espressi dubbi in merito alla compatibilità del regime con la direttiva 2009/72/CE. In particolare è stato sottolineato che il regime potrebbe essere discriminatorio in quanto sembra escludere de facto i gestori della domanda e de iure i fornitori di capacità esteri dall'effettiva partecipazione alla riserva. Inoltre sono stati espressi dubbi in merito al fatto che il regime atto a garantire la sicurezza di approvvigionamento sia necessario in Germania e possa essere giustificato dalla finalità di garantire la sicurezza di approvvigionamento. Infine, nella decisione di avvio è stato ricordato che un SIEG può essere giustificato soltanto se viene dimostrato che il mercato non è in grado di erogare la prestazione desiderata e che il mercato dell'energia elettrica in Germania non è in grado di fornire tale prestazione senza riforme di ampia portata.

Inoltre, tenuto conto delle presunte discriminazioni menzionate in precedenza, la Commissione dubitava che il quarto criterio Altmark fosse soddisfatto. La Commissione osserva che, mentre è stato possibile risolvere alcuni dei dubbi menzionati nella decisione di avvio, altri permangono tuttavia.

Innanzitutto, la Commissione prende atto delle migliorate condizioni di ammissibilità per i gestori della domanda, che sono state esposte ed esaminate nel considerando 83 e nei considerando da 118 a 122. Tramite queste modifiche viene eliminata la discriminazione tra i gestori della domanda e gli altri fornitori di capacità. Inoltre, tali modifiche portano a un aumento del numero di potenziali partecipanti alla gara d'appalto e, quindi, a una maggiore pressione competitiva e a una remunerazione proporzionale.

In secondo luogo, la Commissione ritiene che l'esclusione di impianti stranieri possa essere giustificata in quanto la capacità di importazione è già pienamente utilizzata nelle situazioni estreme nelle quali viene utilizzata la capacità di riserva, come descritto al considerando 125.

In terzo luogo, la Commissione prende atto del miglioramento della valutazione della necessità di cui ai considerando 84 e 85, che è esaminata nella sezione 7.3.2. La Commissione sottolinea che una valutazione della necessità, che consente di trarre conclusioni realistiche sulla probabilità di occorrenza di una situazione estrema, è importante ai fini della determinazione della portata della misura.

Tuttavia, la Commissione dubita ancora che la misura in questione possa essere considerata un SIEG. A suo avviso, infatti, si può presumere l'esistenza di un SIEG soltanto se il mercato non è in grado di fornire il livello necessario di sicurezza di approvvigionamento. Sarebbe quindi inappropriato definire come SIEG un'attività che può essere svolta in normali condizioni di mercato. Nel valutare se un servizio possa essere fornito dal mercato, vengono prese in considerazione anche eventuali modifiche del funzionamento del mercato.

La Commissione constata che sebbene la Germania stia considerando di attuare una serie di riforme del mercato e progetti infrastrutturali nei prossimi anni, il mercato dell'energia elettrica presenta comunque un significativo fallimento del mercato che non è stato ancora risolto. Sussistono, ad esempio, notevoli squilibri regionali tra offerta e domanda di energia elettrica derivanti da colli di bottiglia nei sistemi di trasmissione tra il nord e il sud e dai diversi andamenti di offerta e domanda tra la Germania settentrionale e quella meridionale, che sono da ricondurre in particolare alla continua forte espansione dell'energia eolica nel nord della Germania e alla decisione di eliminare gradualmente l'energia nucleare, aspetti che influenzano principalmente la Germania meridionale. Di conseguenza, questi squilibri regionali aggravano il problema degli «introiti mancati» (missing money problem) del mercato tedesco dell'energia elettrica, in particolare in termini di capacità nella Germania meridionale, dove i prezzi sono generalmente più bassi rispetto a quelli che si avrebbero in caso di una piena considerazione, nella determinazione dei prezzi, di una scarsità di energia elettrica a livello regionale. Nella Germania meridionale esiste quindi il rischio che capacità che potrebbero essere redditizie su un mercato pienamente funzionante e che potrebbero essere utilizzate in seguito all'abbandono del nucleare, vengano invece escluse dal mercato. Ciò contribuisce a mettere maggiormente a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.

La Commissione constata altresì che un mercato dell'energia elettrica normalmente funzionante dovrebbe essere in grado di attirare gli investimenti necessari per soddisfare la domanda. La Germania sta già adottando misure per migliorare il funzionamento del mercato, ad esempio, migliorando i segnali di prezzo in maniera da rendere più redditizi gli investimenti in capacità flessibili. La Commissione accoglie favorevolmente tali misure e ritiene che possano offrire un incentivo a maggiori investimenti nelle capacità in futuro. Nel contempo è necessario del tempo affinché tali riforme possano avere effetti percepibili sul mercato e il loro impatto preciso sulla sicurezza dell'approvvigionamento in Germania è difficile da prevedere. In ogni caso, attualmente il mercato non è in grado di garantire pienamente il livello richiesto di sicurezza dell'approvvigionamento tramite un impulso agli investimenti necessari in capacità flessibili.

La Commissione conferma che non è giustificato considerare l'esistenza di un SIEG, finché il mercato non sarà messo nella posizione di conseguire nella massima misura possibile l'obiettivo politico desiderato, ossia la garanzia della sicurezza di approvvigionamento. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura non possa costituire un SIEG vero e proprio e che, pertanto, non si possa escludere che conferisca un vantaggio ai beneficiari.

In linea con la decisione di avvio, in considerazione delle disposizioni di cui all'articolo 13e dell'EnWG, la Commissione giunge alla conclusione che il regime sia finanziato mediante risorse statali e sia imputabile allo Stato. Il regime è stato infatti sviluppato dallo Stato tedesco il quale ha stabilito per legge che i costi sostenuti nel suo contesto possono essere trasferiti a tutti i consumatori attraverso un aumento delle tariffe di rete. Sulla base della sentenza nella causa Vent de Colère, la Commissione presuppone quindi che vengano utilizzate risorse statali e che il regime sia imputabile allo Stato. Inoltre, ai sensi della normativa in materia di capacità di riserva, i gestori dei sistemi di trasmissione devono detrarre le loro entrate ottenute dall'applicazione del regime dai costi sostenuti in relazione allo stesso. Di conseguenza, i gestori dei sistemi di trasmissione sono incaricati dallo Stato per legge di occuparsi dell'assegnazione e della riscossione dei fondi necessari. I fondi vengono generati dalla normativa in materia di capacità di riserva e gestiti congiuntamente dai gestori dei sistemi di trasmissione. Pertanto, i fondi rimangono sempre sotto l'influenza dei poteri pubblici. Poiché rispetto alla decisione di avvio non vi sono state variazioni né in termini di meccanismo di finanziamento né di legislazione pertinente, la Commissione conferma la sua conclusione preliminare di cui nella decisione di avvio secondo la quale il regime è finanziato mediante risorse statali ed è imputabile allo Stato.

In linea con la decisione di avvio, la Commissione ritiene inoltre che il regime rischi di influenzare la concorrenza e gli scambi sul mercato dell'energia elettrica, in quanto, come illustrato nel considerando 33, il mercato tedesco dell'energia elettrica è aperto alla concorrenza e ben connesso ai mercati dell'energia elettrica dei paesi vicini.

Non essendo possibile escludere che il regime conferisca un vantaggio ai beneficiari e che le altre condizioni per l'esistenza di un aiuto di Stato siano soddisfatte, la Commissione non può escludere che il regime in questione costituisca un aiuto e, pertanto, conferma il suo esame sulla compatibilità di detto regime con il mercato interno.

7.2. Legittimità dell'aiuto

La Germania ha notificato il regime di aiuti alla Commissione e non l'ha ancora attuato. La Germania ha quindi adempiuto ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

7.3. Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno

Nella decisione di avvio la Commissione ha ritenuto preliminarmente che nel caso della capacità di riserva si tratti di un regime di aiuti tramite il quale si intende garantire un'adeguatezza della capacità di produzione e una sicurezza di approvvigionamento, e che per tale regime sia pertinente la sezione 3.9 della disciplina nella quale vengono stabilite le condizioni per valutare la compatibilità degli aiuti per l'adeguatezza della capacità di produzione con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Una misura destinata a garantire l'adeguatezza della capacità di produzione è compatibile con il mercato interno se sono soddisfatti i criteri di compatibilità di cui al punto 27 della disciplina13:

  1. a) contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune (sezione 7.3.1);

  2. b) necessità dell'intervento statale (sezione 7.3.2);

  3. c) adeguatezza (sezione 7.3.3);

  4. d) effetto di incentivazione (sezione 7.3.4);

  5. e) proporzionalità (sezione 7.3.5);

  6. f) prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (sezione 7.3.6); e

  7. g) trasparenza (sezione 7.3.7).

7.3.1. Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune

Nella decisione di avvio, si è concluso in via provvisoria che l'obiettivo della capacità di riserva consiste nel porre rimedio a problemi relativi alla sicurezza di approvvigionamento. La Commissione ha invitato gli interessati a commentare la posizione provvisoria preliminare secondo la quale è improbabile che la capacità di riserva sia in conflitto con l'obiettivo di eliminare progressivamente le sovvenzioni dannose e che si debba pertanto dare priorità ad altri approcci per garantire un'adeguatezza della capacità di produzione che non abbia effetti dannosi sull'ambiente (punto 220 della disciplina)14.

Alla Commissione non sono pervenute osservazioni a tale proposito e, di conseguenza, essa riafferma il parere secondo il quale la capacità di riserva non dovrebbe essere in contrasto con l'obiettivo di eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente in quanto tale riserva è necessaria e integra gli sforzi attualmente profusi dalla Germania nella transizione verso un mix energetico più sostenibile.

Su questa base, la Commissione è giunta alla conclusione che la sicurezza dell'approvvigionamento è un obiettivo di interesse comune al quale la capacità di riserva contribuisce, in quanto serve ad affrontare le situazioni nelle quali l'energia elettrica disponibile è insufficiente.

7.3.2. Necessità dell'intervento statale

Un requisito centrale della disciplina è costituito dall'obbligo di dimostrare la necessità di una misura sulla base di una cosiddetta valutazione della proporzionalità. Come spiegato al considerando 35, nella decisione di avvio sono stati espressi dubbi in merito alla necessità della misura, poiché:

  1. a) mancavano i parametri fondamentali per la valutazione oggettiva della misura (in particolare l'indicatore economico del valore del carico perso e il livello di affidabilità); e

  2. b) vi erano dubbi in merito alla proporzionalità di alcune delle ipotesi dello scenario più pessimistico.

Come illustrato nella sezione 6, la Germania si è impegnata a risolvere tali dubbi migliorando la propria metodologia di valutazione della proporzionalità e rivedendo le sue ipotesi.

La Commissione prende atto dell'impegno della Germania di rivedere la propria metodologia per il calcolo della necessità della riserva (cfr. considerando 84). La Commissione ritiene che la revisione della metodologia per il calcolo degli effetti dello scenario più pessimistico, che si applicherà dalla seconda gara d'appalto, porterà a una determinazione più oggettiva della necessità e dell'entità futura della capacità di riserva. In particolare, la Commissione accoglie con favore il calcolo di un livello di affidabilità come parametro di riferimento economico per la sicurezza di approvvigionamento che consente l'analisi costi-benefici di una protezione aggiuntiva contro i rischi per la sicurezza di approvvigionamento. La Commissione constata che sebbene la Germania non si sia impegnata a utilizzare il metodo del valore del carico perso per il calcolo della disponibilità dei consumatori a pagare per la sicurezza di approvvigionamento, le autorità tedesche hanno comunque promesso di calcolare gli effetti economici e sociali più ampi della capacità di riserva. L'obiettivo di questi calcoli consiste nell'evitare un costoso approvvigionamento di sovraccapacità. In questo modo si intende evitare che lo Stato paghi un livello di «garanzia» che va oltre la disponibilità dei consumatori a pagare per la sicurezza di approvvigionamento. La Commissione ritiene che l'approccio adottato dalla Germania impedirà un approvvigionamento costoso e sovradimensionato.

Per quanto riguarda le principali ipotesi dello scenario più pessimistico, la Commissione prende atto dell'impegno della Germania di correggere al ribasso le ipotesi relative alle frodi nel bilanciamento, come illustrato al considerando 86. La Commissione concorda con il governo federale sul fatto che è più probabile che le frodi relative al bilanciamento si verifichino quando l'offerta è ridotta e i prezzi sono elevati. Tuttavia, la Commissione ritiene opportuno correggere al ribasso la presunta portata di tale ipotesi poiché tali frodi sono rese più difficili dalle nuove disposizioni di legge. Alla luce delle informazioni più recenti in merito alle dismissioni di centrali elettriche convenzionali in Germania notificate alla Bundesnetzagentur, la Commissione rileva un aumento della velocità di dismissione. Le cifre mostrano che nel periodo compreso tra la creazione dello scenario più pessimistico, trasmesso alla Commissione prima della decisione di avvio (ossia nel novembre 2016) e il settembre 2017, sono state notificate alla Bundesnetzagentur ulteriori dismissioni pari a 1,4 GW. Si tratta di un aumento significativo rispetto al tasso di dismissione previsto nello scenario ragionevole più pessimistico che presupponeva la dismissione di 670 MW l'anno oltre allo scenario di base dell'ENTSO-E. Di conseguenza, la Commissione ritiene opportuno correggere al rialzo tale ipotesi alla luce delle evidenze fornite.

La Commissione conclude quindi che l'entità di una riserva strategica può essere determinata sulla scorta del calcolo di uno scenario più pessimistico, purché detto calcolo tenga conto del costo di una protezione aggiuntiva rispetto ai suoi vantaggi sociali. La Commissione ritiene che la capacità di riserva sia in linea con questo approccio in ragione degli impegni offerti dalla Germania.

Per quanto riguarda la durata del regime, nella decisione di avvio sono state espresse preoccupazioni per il fatto che non è prevista una data di fine. La Commissione constata che la Germania ha dichiarato che intende effettuare una valutazione della proporzionalità ogni due anni al fine di stabilire se la capacità di riserva sia ancora necessaria. La Germania sottolinea che l'entità della capacità di riserva verrà quindi adeguata sulla base di tali calcoli.

La Commissione ritiene che la valutazione della proporzionalità riveduta sarà appropriata per determinare la necessità e l'entità della capacità di riserva e che la necessità della riserva è stata dimostrata.

La Commissione conferma la propria argomentazione di cui nella decisione di avvio15, secondo la quale le riserve strategiche costituirebbero ad esempio misure temporanee appropriate per accompagnare le riforme di mercato fino a quando il mercato non funzionerà correttamente e i partecipanti al mercato non avranno acquisito familiarità con il suo funzionamento.

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione limita la sua approvazione a un periodo di sei anni, ossia a tre periodi consecutivi di due anni ciascuno a decorrere dalla prima gara d'appalto, nell'ambito della quale l'aggiudicazione deve avvenire il 1o ottobre 2019, fino alla fine del terzo periodo di esecuzione dell'appalto, che si concluderà il 30 settembre 2025.

7.3.3. Adeguatezza

Per quanto riguarda l'adeguatezza della capacità di riserva, nella decisione di avvio erano stati espressi dubbi in merito al rimborso separato dei costi variabili sostenuti all'atto dell'attivazione della riserva, nonché alle condizioni di ammissibilità.

7.3.3.1. Rimborso separato dei costi variabili

In relazione al rimborso separato dei costi variabili in caso di attivazione della capacità di riserva, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che tutte le categorie di costi previste per un rimborso separato rappresentino in effetti costi variabili. La Commissione ha osservato che un rimborso di questi costi, separato e indipendente dalla gara d'appalto, comporterebbe l'assenza di una procedura competitiva che garantirebbe la limitazione dei costi al minimo necessario.

La Commissione prende atto dell'impegno della Germania di vietare a tutti i partecipanti il rimborso separato dei costi variabili, così come descritto nel considerando 82. La Commissione ritiene che tale modifica porterà a una maggiore concorrenza nel contesto della gara d'appalto poiché i partecipanti saranno incentivati a prendere in considerazione nella loro offerta tutti i costi che essi devono sostenere. Nella valutazione dei loro costi variabili, i partecipanti devono fare ipotesi sul numero di volte in cui si ricorrerà alla capacità di riserva in quanto i costi variabili vengono sostenuti soltanto nel momento in cui si utilizza la riserva. La Commissione constata che tramite l'eliminazione del rimborso separato dei costi per un approvvigionamento garantito dei combustibili tale elemento di costo viene incluso nella procedura competitiva, determinando così parità di condizioni di concorrenza per tutti i fornitori di capacità. Di conseguenza, la Commissione ritiene che i suoi dubbi a tale proposito siano stati fugati.

7.3.3.2. Condizioni di ammissibilità

Partecipazione dei gestori della domanda

Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità dei gestori della domanda, la Commissione aveva espresso la preoccupazione che essi fossero soggetti a uno svantaggio rispetto agli impianti di produzione in ragione di talune condizioni di ammissibilità e che tali gestori potessero quindi essere de facto esclusi dalla riserva.

La Commissione ha preso atto degli impegni assunti dalla Germania a questo proposito, riportati nel considerando 83, e ritiene che le condizioni di ammissibilità modificate garantiscano una parità di condizioni di concorrenza per i gestori della domanda e altri fornitori di capacità.

Gli impegni assunti in proposito migliorano la posizione competitiva dei gestori della domanda in due modi. Una prima serie di impegni rende meno rigide le loro condizioni di ammissibilità e, pertanto, gestori della domanda che non avrebbero potuto partecipare in considerazione dei requisiti notificati originariamente, possono ora partecipare. Questo è il caso dei gestori di dimensioni minori (da 5 MW fino a 10 MW), dei gestori che necessitano di un aggregatore per poter essere attivati, nonché di gestori connessi a una rete elettrica a media tensione e non al sistema di trasmissione. Grazie a una seconda serie di impegni diventa finanziariamente più interessante e meno rischioso per i gestori della domanda partecipare alla capacità di riserva. In particolare riducendo il numero massimo di prove di attivazione e il periodo per il quale i gestori della domanda devono acquistare l'energia elettrica anticipatamente i costi per detti gestori diminuiscono, consentendo loro di diventare più competitivi nel contesto della gara d'appalto rispetto agli impianti di produzione.

Sebbene queste modifiche contribuiscano a fare sì che i gestori della domanda possano partecipare alle medesime condizioni dei produttori, la Commissione accetta che ai gestori si applichino determinate restrizioni. La disposizione che ne limita la partecipazione ai carichi non flessibili serve esclusivamente a evitare che le risorse flessibili esistenti, che offrono già la loro flessibilità sul mercato, abbandonino quest'ultimo per partecipare alla capacità di riserva. Secondo il parere della Commissione questa disposizione impedisce ai carichi flessibili di lasciare il mercato a causa della capacità di riserva e assicura, allo stesso tempo, che i carichi non flessibili diventino flessibili. Allo stesso modo, la limitazione del periodo di partecipazione è giustificata poiché i gestori della domanda che sono diventati flessibili sono in questo modo incentivati, dopo aver lasciato la capacità di riserva, a diventare attivi nel mercato dell'energia elettrica e ciò potrebbe determinare una riduzione della necessità della capacità di riserva a lungo termine.

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione è giunta alla conclusione che i suoi dubbi relativi alla discriminazione de facto di gestori della domanda nel contesto della capacità di riserva sono stati risolti.

Partecipazione di capacità straniere

Come illustrato nel considerando 42, nella decisione di avvio sono state sollevate preoccupazioni in merito all'esclusione di produttori stranieri e gli interessati sono stati invitati a presentare osservazioni in merito. Nel quadro dei contatti di pre-notificazione occorsi prima dell'adozione della decisione di avvio, le autorità tedesche avevano dichiarato che vi erano due ragioni principali per l'esclusione delle capacità straniere. Innanzitutto, al fine di consentire la partecipazione di capacità straniere sarebbe necessario riservare capacità di connessione. In secondo luogo, la prenotazione delle capacità straniere per la capacità di riserva farebbe sì che tali capacità non potrebbero produrre o vendere energia elettrica sui loro mercati nazionali, ma dovrebbero restare a disposizione esclusivamente dei gestori tedeschi dei sistemi di trasmissione.

La Commissione constata che le osservazioni pervenute dai partecipanti al mercato in merito alla decisione di avvio non contenevano argomentazioni nuove. Sebbene in due osservazioni sia stato sottolineato che in linea di principio tutti i meccanismi di capacità dovrebbero essere disponibili anche per le capacità straniere, non sono state presentate argomentazioni per mostrare come ciò determinerebbe distorsioni della concorrenza nel mercato e come sarebbe possibile organizzare una tale partecipazione.

La Commissione ritiene quindi, in primo luogo, che le capacità straniere non potrebbero fornire alcun valore aggiunto in una situazione di carenza che porta al ricorso alla capacità di riserva dato che in una tale circostanza tutte le capacità di connessione verrebbero comunque utilizzate per l'importazione. In secondo luogo, la struttura del regime garantisce che la capacità di riserva sia mantenuta interamente al di fuori del mercato in modo da non falsare l'attività di mercato a breve termine o i segnali di investimento a lungo termine. In questo modo si garantisce altresì che le capacità straniere non siano influenzate dalla riserva e, pertanto, tali capacità straniere non devono partecipare alla capacità di riserva al fine di eliminare eventuali distorsioni della concorrenza, quali quelle che si verificherebbero, ad esempio, nel caso di un meccanismo di capacità applicato all'intero mercato. Di conseguenza la Commissione ritiene opportuno consentire esclusivamente alle capacità nazionali di contribuire alla capacità di riserva.

In considerazione di quanto sopra, la Commissione considera adeguata la capacità di riserva ai fini del conseguimento dell'obiettivo di interesse generale previsto.

7.3.4. Effetto di incentivazione

Nella decisione di avvio la Commissione era giunta alla conclusione che la capacità di riserva aveva un effetto di incentivazione che avrebbe indotto i destinatari a modificare il proprio comportamento. Poiché non sono pervenute osservazioni da parte di interessati su questo punto, la Commissione conferma tale conclusione.

7.3.5. Proporzionalità

Per quanto riguarda la proporzionalità della misura, nella decisione di avvio erano state sollevate preoccupazioni in merito alle condizioni restrittive di ammissibilità. Una restrizione non necessaria della partecipazione alla gara d'appalto potrebbe fare sì che l'aiuto non sia limitato al minimo necessario.

Al fine di garantire che non vengano concessi più aiuti di quanto necessario, occorre dimostrare altresì che la capacità aggiuntiva sotto forma di riserva strategica è ragionevole dal punto di vista economico e riflette la volontà dei clienti di pagare per tale capacità. Inoltre è necessario dismettere gradualmente la riserva non appena le riforme del mercato vengono attuate e risulti più chiaro quali sono gli effetti determinati dall'attuale transizione energetica sulla capacità.

I dubbi della Commissione in proposito sono stati risolti dagli impegni offerti dalla Germania descritti nella sezione 6. La Commissione constata, in particolare, che le migliorate possibilità di partecipazione per i gestori della domanda consentono una procedura di gara competitiva e garantiranno quindi un importo adeguato dell'aiuto. La Commissione ritiene altresì che la valutazione della proporzionalità riveduta garantirà l'approvvigionamento di una quantità adeguata di energia elettrica. Inoltre, la Commissione ribadisce che, come spiegato al considerando 114, l'approvazione della misura è limitata a sei anni mediante la presente decisione.

Alla luce di quanto precede, la Commissione è convinta che la progettazione della capacità di riserva garantirà la proporzionalità dell'aiuto.

7.3.6. Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

Nella decisione di avvio era stato sottolineato che le compensazioni per l'energia di bilanciamento ammontavano al doppio del prezzo di riserva tecnico registrato sul mercato infragiornaliero. La Commissione ha spiegato che ciò potrebbe essere meno conveniente dal punto di vista economico rispetto alla fissazione del prezzo di riserva infragiornaliero a un importo pari a quello di compensazione per l'energia di bilanciamento, il quale a sua volta dovrebbe riflettere il valore del carico perso. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che fosse necessaria una definizione del valore del carico perso per impedire l'applicazione di compensazioni eccessivamente elevate che falserebbero la concorrenza.

In merito alle preoccupazioni della Commissione, la Germania ha risposto che per quanto concerne il prezzo di riserva infragiornaliero di 10000 EUR/MWh non si tratta di un prezzo massimo fissato per legge sul mercato infragiornaliero, bensì semplicemente del prezzo di riserva tecnico applicato dalle borse. Ad esempio, i prezzi nel mercato fuori borsa (mercato OTC) potrebbero salire fino a 20000 EUR/MWh, importo che corrisponde al prezzo al quale viene utilizzata la capacità di riserva. Di conseguenza, i partecipanti al mercato potrebbero assicurare la loro posizione fino all'importo che corrisponde al loro rischio.

La Commissione constata che le spiegazioni fornite dalla Germania contribuiscono effettivamente a risolvere la preoccupazione che i partecipanti al mercato non sarebbero in grado di assicurarsi fino all'importo di potenziali sanzioni. Poiché il prezzo può salire fino all'importo della compensazione per l'energia di bilanciamento che deve essere corrisposta in caso di utilizzo della capacità di riserva, i partecipanti al mercato possono utilizzare appieno le risorse disponibili per evitare il ricorso alla capacità di riserva.

La Commissione constata che la Germania non si è impegnata a utilizzare il valore del carico perso o di definirlo. Nella decisione di avvio era stato sottolineato che la definizione del valore del carico perso è rilevante sia per la valutazione della necessità sia per la fissazione di un prezzo massimo nel mercato. Al considerando 108 la Commissione ha dichiarato che tramite l'approccio adottato dalla Germania di calcolare gli effetti economici e sociali più ampi della capacità di riserva, viene conseguito anche l'obiettivo di evitare un costoso acquisto di capacità in eccesso. Di conseguenza tale approccio è soddisfacente in quanto limita gli effetti della riserva su situazioni estreme non influenzando quindi la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica. Poiché non esiste un prezzo massimo, in linea di principio tale prezzo può aumentare fino al valore del carico perso, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato definito o meno. La Commissione ritiene che, in considerazione di una compensazione per l'energia di bilanciamento pari a 20000 EUR/MWh, sia improbabile che la capacità necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento non sarà disponibile nel momento in cui sarà necessaria.

Inoltre, la Commissione ricorda che viene raggiunta una rigorosa separazione tra il mercato e la capacità di riserva, in quanto la riserva viene utilizzata soltanto qualora il mercato non raggiunga un equilibrio. Tramite questa disposizione viene garantito che il regime non incida sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato dell'energia elettrica.

Alla luce delle osservazioni presentate dalla Germania, la Commissione è giunta alla conclusione che la misura non presenti effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi.

7.3.7. Trasparenza

Come illustrato nella decisione di avvio, la Germania applicherà le disposizioni in materia di trasparenza di cui alla sezione 3.2.7 della disciplina, nella misura in cui esse si applichino all'aiuto concesso sulla base della capacità di riserva. La presente condizione risulta pertanto soddisfatta.

8. CONCLUSIONE

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e degli impegni assunti dalla Germania (sezione 6), la Commissione è giunta alla conclusione che il regime di aiuti è compatibile con il mercato interno e in particolare con la sezione 3.9 della disciplina, sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il regime di aiuti pianificato dalla Germania per la costituzione di una capacità di riserva è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, per un totale di tre periodi biennali di fornitura consecutivi, ossia fino al 30 settembre 2025.

Di conseguenza, il regime può essere attuato.

Art. 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018 Per la Commissione Margrethe Vestager Membro della Commissione