Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/195 della Commissione dell'8 febbraio 2018 che definisce le schede per la segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali e per la relazione sui controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,
La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2365 della Commissione2 fissa le modalità di comunicazione da parte degli Stati membri di talune informazioni trasmesse alla Commissione nel quadro del sistema delle risorse proprie.
I casi di frode e irregolarità dovrebbero essere segnalati in modo strutturato e contenere informazioni relative ai rischi. La stessa scheda per la segnalazione delle frodi e irregolarità viene già utilizzata per aggiornare i casi precedentemente comunicati. Di conseguenza, l'allegato II della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2365 è diventato obsoleto.
È necessario prevedere un periodo transitorio per dare agli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi alle modifiche introdotte nelle schede di segnalazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.
Per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2365,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Gli Stati membri utilizzano la scheda di cui all'allegato I della presente decisione per fornire la descrizione dei casi di frodi e irregolarità constatati a danno di diritti d'importo superiore a 10000 EUR, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014. Tale scheda è utilizzata anche per fornire i particolari sulla situazione dei casi di frodi e irregolarità già segnalati alla Commissione, riguardo ai quali non sia già stato comunicato il recupero, l'annullamento o il non avvenuto recupero, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.
2. Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 per via elettronica, utilizzando l'applicazione informatica OWNRES.
Art. 2
Gli Stati membri utilizzano la scheda di cui all'allegato II della presente decisione per la relazione sui controlli riguardanti le risorse proprie tradizionali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.
La relazione per l'esercizio 2017 è redatta utilizzando la scheda di cui al primo comma.
Art. 3
Gli Stati membri utilizzano la scheda di cui all'articolo 1 a decorrere dal 1oaprile 2018.
Art. 4
La decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2016/2365 è abrogata a decorrere dal 1o aprile 2018.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker