Decisione di esecuzione (UE) 2018/257 della Commissione del 19 febbraio 2018 che accorda ad alcuni Stati membri deroghe in merito alla trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS) [notificata con il numero C(2018) 832] (I testi in lingua finlandese, francese, inglese, maltese, neerlandese, rumena, svedese e tedesca sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
viste le domande presentate dal Regno del Belgio, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Romania, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2008, la Commissione può accordare agli Stati membri deroghe e periodi di transizione sulla base di ragioni oggettive.
Dalle informazioni fornite alla Commissione risulta che le domande di deroga presentate dagli Stati membri sono motivate dalla necessità di procedere a modifiche di rilievo dei sistemi amministrativi e statistici nazionali al fine di soddisfare appieno le disposizioni del regolamento (CE) n. 1338/2008.
È opportuno accordare tali deroghe, su loro richiesta, al Regno del Belgio, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Romania, alla Repubblica di Finlandia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le deroghe specificate nell'allegato sono accordate agli Stati membri in esso indicati.
Art. 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Romania, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018 Per la Commissione Marianne Thyssen Membro della Commissione