Decisione (UE) 2019/433 del Consiglio del 20 febbraio 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, riguardo all'aggiornamento degli allegati XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari), XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), è stato concluso, a nome dell'Unione, in conformità della decisione 2016/839 del Consiglio1 e il 1o luglio 2016 è entrato in vigore.
Diversi atti dell'Unione elencati negli allegati XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari), XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo («allegati») sono stati modificati o abrogati successivamente alla conclusione dei negoziati dell'accordo nel giugno 2013. Pertanto, al fine di garantire un reale ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova agli atti dell'Unione una serie di atti che attuano, modificano, integrano o sostituiscono gli atti elencati in tali allegati dovrebbero essere aggiunti agli stessi, e determinate scadenze dovrebbero essere modificate per tenere conto dei progressi già compiuti dalla Repubblica di Moldova fino ad oggi nel processo di tale ravvicinamento.
A norma della decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova2, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («Comitato») può aggiornare o modificare taluni allegati dell'accordo.
Il Comitato deve adottare le decisioni che aggiornano gli allegati. Tali decisioni sono vincolanti per l'Unione.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato riguardo all'aggiornamento degli allegati.
L'Unione dovrebbe pertanto adottare in sede di Comitato la posizione di cui ai progetti di decisione acclusi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato è basata sui seguenti progetti di decisione acclusi alla presente decisione:
a) decisione del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova riunito nella formazione «Commercio» riguardo all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-A (Norme applicabili ai servizi finanziari) dell'accordo;
b) decisione del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova riunito nella formazione «Commercio» riguardo all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell'accordo;
c) decisione del Comitato di associazione UE-Repubblica di Moldova riunito nella formazione «Commercio» riguardo all'aggiornamento dell'allegato XXVIII-D (Norme applicabili al trasporto marittimo internazionale) dell'accordo.
Art. 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2018 Per il Consiglio Il presidente V. Goranov