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Decisione (PESC) 2018/280 del Consiglio del 23 febbraio 2018 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC1.

In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della Bielorussia fino al 28 febbraio 2019.

Il Consiglio ha inoltre convenuto che l'esportazione di determinati tipi di fucili e pistole sportivi di piccolo calibro nonché di munizioni di piccolo calibro, esclusivamente per eventi sportivi o addestramenti sportivi, o di assistenza tecnica o servizi di intermediazione, di finanziamenti o assistenza finanziaria correlati, può essere autorizzata dagli Stati membri, precisando che si tratterà di un numero limitato e che ciò lascerà impregiudicate le disposizioni applicabili in materia di licenze.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC.

La presente decisione dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

  1. 1) all'articolo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «4. In deroga all'articolo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di fucili e pistole sportivi di piccolo calibro nonché di munizioni di piccolo calibro, destinati a essere utilizzati esclusivamente per eventi sportivi e addestramenti sportivi, o di assistenza tecnica o servizi di intermediazione, di finanziamenti o assistenza finanziaria correlati. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere contemplati dal presente paragrafo. 5. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del paragrafo 4 almeno dieci giorni prima del rilascio dell'autorizzazione, compresi il tipo e il quantitativo dell'attrezzatura interessata e lo scopo al quale è destinata, o la natura dell'assistenza o dei servizi correlati.»;

  2. 2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2019. 2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2018 Per il Consiglio Il presidente E. Zaharieva