Decisione (UE) 2018/641 del Consiglio del 17 aprile 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione UE-Algeria riguardo alla modifica delle condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra1 («accordo di associazione»), è stato firmato il 22 aprile 2002 ed è entrato in vigore il 1o settembre 2005.
A seguito delle difficoltà incontrate dalla Repubblica algerina democratica e popolare («Algeria») all'atto dell'applicazione della soppressione dei dazi doganali per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, l'Unione e l'Algeria hanno trovato un compromesso sulle modifiche accettabili relative ai diritti di base, ai quantitativi e al calendario per la soppressione dei dazi inizialmente previsti, nel rispetto delle condizioni di cui ai protocolli nn. 2 e 5 dell'accordo di associazione.
L'articolo 16 dell'accordo di associazione prevede, a talune condizioni, un'eventuale modifica unilaterale delle disposizioni tariffarie convenute. Tuttavia, la parte che procede alla modifica deve acconsentire a garantire benefici analoghi per quanto riguarda le importazioni dell'altra parte. L'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo di associazione prevede che il comitato di associazione UE-Algeria («comitato di associazione») si riunisca per tenere conto degli interessi di tale altra parte. A norma dell'articolo 97 dell'accordo di associazione, il comitato di associazione dispone di potere decisionale per quanto riguarda la gestione dell'accordo stesso. È opportuno che il comitato di associazione si pronunci sulle modifiche previste.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione, poiché la decisione del comitato di associazione vincolerà l'Unione a norma dell'articolo 97 dell'accordo di associazione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui protocolli nn. 2 e 5 dell'accordo di associazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione UE-Algeriariguardo alla modifica delle condizioni di applicazione delle preferenze tariffarie per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, si basa sul progetto di decisione del comitato di associazione accluso alla presente decisione.
Art. 2
La decisione del comitato di associazione è pubblicata, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 aprile 2018 Per il Consiglio La presidente E. Zaharieva