Decisione (PESC) 2018/653 del Consiglio del 26 aprile 2018 relativa all'installazione di una capacità di deposito per missioni di gestione civile delle crisi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Ai fini delle operazioni dell'Unione di gestione civile delle crisi, è necessario provvedere affinché le esigenze di spiegamento rapido e i requisiti operativi siano soddisfatti.
Il 13 novembre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/698/PESC1 relativa all'installazione di un deposito per missioni di gestione civile delle crisi. A norma dell'articolo 6 di tale decisione, è stato condotto da parte del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) un riesame dell'utilità, dell'efficacia e dell'efficienza in termini di costi del deposito. L'esito di tale riesame è stato discusso con i pertinenti organi preparatori del Consiglio nel primo semestre del 2016.
Il 3 maggio 2016 il Comitato politico e di sicurezza ha ribadito che l'installazione di una capacità di deposito è una misura utile che sosterrebbe lo spiegamento rapido delle missioni nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Ha convenuto inoltre che una nuova capacità di deposito dovrebbe essere gestita da un organismo di diritto pubblico o da un organismo di diritto privato investito di attribuzioni di servizio pubblico degli Stati membri, come previsto all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio2, e ha affidato al SEAE il compito di condurre la procedura di selezione. Il mandato su cui si fonda la procedura di selezione è stato approvato dai pertinenti organi preparatori del Consiglio.
A seguito della relazione del SEAE, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha raccomandato al Consiglio di selezionare l'Agenzia svedese per le emergenze civili (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB) quale gestore della capacità di deposito per l'attuazione della capacità di deposito.
La capacità di deposito dovrebbe provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio, alla manutenzione e alla ricostituzione di una riserva strategica di attrezzature e mezzi essenziali necessari per lo spiegamento rapido di missioni civili in ambito PSDC. Essa dovrebbe inoltre provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio, alla manutenzione e alla messa a disposizione di attrezzature e mezzi nuovi e usati, nonché alla fornitura di servizi di supporto per le missioni civili in ambito PSDC. Essa dovrebbe inoltre poter provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio e alla messa a disposizione di altri attrezzature e mezzi usati e recuperati da tali missioni.
La capacità di deposito dovrebbe inoltre poter fornire, come compito secondario, lo stesso sostegno per altri interventi operativi dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28 del trattato, e per i rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE).
La capacità di deposito dovrebbe essere attuata per un periodo di tre anni con una possibile proroga di un altro anno,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Obiettivi
1. Al fine di assicurare lo spiegamento rapido di attrezzature e mezzi essenziali e la fornitura di adeguati servizi di supporto per le sue missioni di gestione civile delle crisi, nonché di garantire a dette missioni un accesso rapido e costante a tali attrezzature e mezzi, l'Unione rafforza le sue capacità tramite l'installazione di una capacità di deposito.
2. La capacità di deposito può inoltre fornire, ove opportuno, lo stesso sostegno in termini di attrezzature, mezzi e servizi, per altri interventi operativi dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28 del trattato, e per gli RSUE.
Art. 2 Installazione di una capacità di deposito
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è installata una capacità di deposito, che svolge le funzioni seguenti:
a) acquisire, stoccare, manutenere e ricostituire una riserva strategica di attrezzature e mezzi essenziali, quali indicati nell'allegato;
b) acquisire, stoccare, manutenere e mettere a disposizione attrezzature e mezzi essenziali nuovi e usati, nonché fornire servizi di supporto, quali indicati nell'allegato, per le missioni civili in ambito PSDC, ivi compresi le attrezzature e i mezzi recuperati da tali altre missioni.
2. La capacità di deposito può anche provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio, alla manutenzione e alla messa a disposizione, a fini di missioni civili in ambito PSDC, di attrezzature e mezzi pertinenti aventi caratteristiche e utilizzi analoghi a quelli indicati nell'allegato.
3. La capacità di deposito può anche provvedere all'acquisizione, allo stoccaggio e alla messa a disposizione, a fini di missioni civili in ambito PSDC, di attrezzature e mezzi usati, recuperati da altre missioni, aventi caratteristiche e utilizzi differenti da quelli indicatinell'allegato.
4. La capacità di deposito può inoltre svolgere, ove opportuno, le funzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 2 e 3, per quanto riguarda altri interventi operativi dell'Unione e degli RSUE.
Art. 3 Attuazione
1. L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'attuazione tecnica della presente decisione è affidata all'Agenzia svedese per le emergenze civili, che agisce quale gestore della capacità di deposito. L'Agenzia svedese per le emergenze civili svolge il suo compito sotto la responsabilità dell'alto rappresentante, fatte salve le responsabilità finanziarie della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
3. Le modalità dettagliate per l'attuazione della presente decisione sono concordate tra l'Agenzia svedese per le emergenze civili e il comandante dell'operazione civile, in consultazione con i servizi competenti della Commissione. Tali modalità garantiscono in particolare che il comandante dell'operazione civile abbia accesso al deposito per esercitare la supervisione operativa e tecnica al fine di assicurare la capacità di spiegamento e il corretto funzionamento delle missioni di gestione civile delle crisi. Il comandante dell'operazione civile valuta altresì l'idoneità tecnica dei mezzi usati a fini di stoccaggio e di uso futuro, e riferisce sull'esigenza di rinnovare e ricostituire le riserve.
4. La capacità di deposito mette a disposizione le attrezzature e i mezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 2 paragrafo 2, su richiesta di una missione civile in ambito PSDC, in funzione delle esigenze specifiche della stessa e conformemente al mandato della missione. La medesime condizioni si applicano mutatis mutandis per quanto riguarda altri interventi operativi dell'Unione e degli RSUE.
5. L’Agenzia svedese per le emergenze civili assicura la piena capacità operativa del deposito fino a che la presente decisione cessa di produrre effetti. Le modalità dettagliate del caso sono concordate tra l’Agenzia svedese per le emergenze civili, il comandante dell’operazione civile e i servizi competenti della Commissione.
6. Il gestore della capacità di deposito assicura una transizione e un passaggio di consegne senza discontinuità verso il futuro regime di deposito, secondo le istruzioni del comandante dell’operazione civile e dei servizi competenti della Commissione.
Art. 4 Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione della presente decisione per il periodo di 54 mesi successivo alla data di conclusione dell’accordo di cui al paragrafo 3 è di 46197384,22 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, essa conclude un accordo con l'Agenzia svedese per le emergenze civili in qualità di gestore della capacità di deposito.
4. L'accordo di cui al paragrafo 3 prevede, tra l'altro, che:
a) le attrezzature e mezzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 2, paragrafo 2, siano acquistati dall'Agenzia svedese per le emergenze civili per proprio conto e in conformità delle proprie norme di approvvigionamento;
b) l'Agenzia svedese per le emergenze civili deve mettere a disposizione attrezzature e mezzi senza alcun costo per le missioni civili in ambito PSDC e li riprende in consegna se del caso;
c) prima della scadenza dell'accordo, l'Agenzia svedese per le emergenze civili deve procedere alla donazione di tutte le attrezzature e i mezzi da essa stoccatialla Commissione o a qualsiasi altra entità designata dalla Commissione.
5. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà incontrate e della data di conclusione dell'accordo.
Art. 5 Relazione
1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione ogni sei mesi.
2. La Commissione fornisce al Consiglio le informazioni sugli aspetti finanziari del funzionamento della capacità di deposito ogni sei mesi.
Art. 6 Riesame
Dopo 18 mesi dalla data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, il Consiglio procede a un riesame dell'importo di riferimento finanziario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, riguardo all'importo ritenuto necessario per soddisfare le richieste delle missioni civili in ambito PSDC, per le attrezzature e i mezzi in aggiunta ai relativi quantitativi conservati nella riserva strategica, al fine di garantire che l'importo di riferimento finanziario tenga debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze di tali missioni. Il riesame deve inoltre tenere conto dell'evolversi delle esigenze di altri interventi operativi dell'Unione e degli RSUE.
Art. 7 Entrata in vigore e cessazione degli effetti
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa cessa di produrre effetti 54 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 4, paragrafo 3.
Art. 8 Abrogazione
La decisione 2012/698/PESC è abrogata.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2018 Per il Consiglio La presidente E. Zaharieva