Decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio del 14 maggio 2018 che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo2,
Conformemente all'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA), che è stata trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 14 novembre 2017.
Il CUMYL-4CN-BINACA è un cannabinoide sintetico. Presenta effetti simili al THC, che è responsabile dei principali effetti psicoattivi della cannabis, ma il CUMYL-4CN-BINACA possiede una tossicità aggiuntiva tale da mettere in pericolo la vita. L'alta potenza del CUMYL-4CN-BINACA, per un verso, e il fatto che può rappresentare un tenore variabile ampio o sconosciuto nelle miscele da fumare significa che presenta un elevato rischio di avvelenamento.
Il CUMYL-4CN-BINACA è disponibile nell'Unione europea almeno dall'ottobre 2015 e la sua presenza è stata rilevata in 11 Stati membri. Poiché, data la natura del CUMYL-4CN-BINACA, il CUMYL-4CN-BINACA non è oggetto di controlli sistematici, è probabile che le segnalazioni siano incomplete. Nella maggior parte dei casi il CUMYL-4CN-BINACA sequestrato si presentava in forma di polvere o di materiale vegetale, mentre in misura minore presentava altre forme fisiche, ad esempio carta assorbente. Sono state eseguiti più di 270 sequestri nell'Unione.
Due Stati membri hanno segnalato 11 decessi correlati al CUMYL-4CN-BINACA. In almeno cinque casi il CUMYL-4CN-BINACA è stato la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito. Inoltre, due Stati membri hanno segnalato cinque casi non mortali di intossicazione acuta associata al CUMYL-4CN-BINACA. Data la natura del CUMYL-4CN-BINACA, è probabile che il numero di casi individuati e segnalati di intossicazioni non mortali e di decessi causati dal CUMYL-4CN-BINACA sia inferiore al reale.
Non esistono informazioni sulla partecipazione di organizzazioni criminali alla fabbricazione, alla distribuzione, al traffico e alla fornitura del CUMYL-4CN-BINACA all'interno dell'Unione. I dati disponibili indicano che il CUMYL-4CN-BINACA è prodotto da aziende chimiche site in Cina.
Il CUMYL-4CN-BINACA è venduto solitamente, in piccoli e grandi quantitativi in negozi specializzati («head shop»), come miscela da fumare cosiddetta «euforizzante legale» («legal high») o sotto forma di polvere,nonché su Internet, come cosiddetto sostituto legale della cannabis. È anche possibile che sia venduto direttamente sul mercato delle droghe illecite. Poiché le confezioni di prodotti di questo tipo raramente espongono gli ingredienti, la maggior parte dei consumatori è inconsapevole del fatto di usare il CUMYL-4CN-BINACA o persino cannabinoidi sintetici in generale.
Il CUMYL-4CN-BINACA non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario riconosciuto nell'Unione né, a quanto risulta, altrove. Non vi sono indicazioni di un possibile uso del CUMYL-4CN-BINACA per altre finalità oltre che come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica.
Secondo la relazione di valutazione dei rischi, molte questioni connesse al CUMYL-4CN-BINACA poste dalla mancanza di dati sui rischi per la salute delle persone, per la sanità pubblica e per la società potrebbero trovare risposta in seguito a ulteriori ricerche. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi sociali e sanitari rappresentati dal CUMYL-4CN-BINACA forniscono motivi sufficienti per sottoporlo a misure di controllo in tutta l'Unione.
Il CUMYL-4CN-BINACA non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 o della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Il CUMYL-4CN-BINACA non è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.
Poiché nove Stati membri controllano il CUMYL-4CN-BINACA in base alla legislazione nazionale relativa al controllo delle droghe e cinque Stati membri lo controllano mediante altre misure legislative, sottoporre il CUMYL-4CN-BINACA a misure di controllo in tutta l'Unione contribuirebbe a evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e a proteggere i cittadini dai rischi presentati dalla sua disponibilità e dal suo consumo.
La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, è opportuno adottare una decisione di esecuzione al fine di sottoporre a controllo il CUMYL-4CN-BINACA in tutta l'Unione.
La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, che dà esecuzione alla decisione 2005/387/GAI.
L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, che dà esecuzione alla decisione 2005/387/GAI.
Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La nuova sostanza psicoattiva 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide («CUMYL-4CN-BINACA») è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.
Art. 2
Entro il 23 maggio 2019 gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di sottoporre il CUMYL-4CN-BINACA a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2018 Per il Consiglio La presidente E. Zaharieva