Decisione (UE) 2018/776 del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 12 02 01: «Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari») (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31.
Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione relative ai servizi finanziari.
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dal 1o gennaio 2018.
È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE si basi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018 Per il Consiglio Il presidente E. Karanikolov