Decisione (UE) 2018/893 del Consiglio del 18 giugno 2018 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 dell'accordo SEE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
L'accordo sullo Spazio economico europeo2 («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e il protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 («Protocollo 37»).
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
Il regolamento (UE) 2016/679 abroga la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XI e il protocollo 37 dell'accordo SEE.
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) e del protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2018 Per il Consiglio Il presidente R. Porodzanov