Decisione (UE) 2018/1520 della Commissione del 9 ottobre 2018 che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/20121, in particolare l'articolo 281, paragrafo 2,
Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio2 specifica le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e alla presentazione e alla revisione dei conti. Il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione3 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ha sostituito il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Al fine di ridurre la complessità delle regole finanziarie applicabili al bilancio e includere quelle pertinenti in un unico regolamento, le norme principali del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 sono state inserite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Conformemente all'articolo 279, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 devono continuare ad applicarsi agli impegni giuridici assunti prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Conformemente all'articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, taluni articoli del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 devono continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2018 con riguardo all'esecuzione degli stanziamenti amministrativi delle istituzioni dell'Unione.
Conformemente all'articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 deve essere abrogato con effetto dalla data dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Fatti salvi l'articolo 279, paragrafo 3, e l'articolo 281, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 è abrogato con effetto dal 2 agosto 2018.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker