Decisione di esecuzione (UE) 2018/1524 della Commissione dell'11 ottobre 2018 che stabilisce una metodologia di monitoraggio e definisce le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici [notificata con il numero C(2018) 6560] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici1, in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e 6,
La direttiva (UE) 2016/2102 stabilisce prescrizioni comuni in materia di accessibilità per garantire una maggiore accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici in modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.
Per aiutare gli enti pubblici a soddisfare le prescrizioni in materia di accessibilità, il monitoraggio dovrebbe anche svolgere una funzione di sensibilizzazione e promuovere l'apprendimento negli Stati membri. Per questo motivo, e al fine di accrescere la trasparenza, i risultati complessivi delle attività di monitoraggio dovrebbero essere resi pubblici in un formato accessibile.
Per estrarre dati significativi e comparabili è necessaria una presentazione strutturata dei risultati delle attività di monitoraggio, in cui siano individuati i diversi poli di servizi pubblici e i vari livelli amministrativi.
Per facilitare il campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili da monitorare, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure volte a mantenere elenchi aggiornati dei siti web e delle applicazioni mobili che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2102.
Per favorire l'impatto sociale del monitoraggio, durante la selezione del campione è possibile seguire un approccio basato sul rischio prendendo in considerazione, tra l'altro, l'incidenza di specifici siti web e applicazioni mobili, le notifiche ricevute tramite il meccanismo di feedback, i risultati di precedenti attività di monitoraggio nonché i contributi forniti dall'organismo responsabile dell'attuazione e dalle parti interessate nazionali.
Poiché si prevede un graduale miglioramento delle tecnologie per il monitoraggio automatizzato delle applicazioni mobili, gli Stati membri dovrebbero vagliare l'opportunità di applicare anche alle applicazioni mobili il metodo di monitoraggio semplificato istituito nella presente decisione per i siti web, tenendo conto dell'efficacia e dell'accessibilità economica degli strumenti disponibili.
È opportuno che le norme e le specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102 costituiscano la base della metodologia di monitoraggio.
Al fine di promuovere l'innovazione, di evitare l'imposizione di barriere sul mercato e di garantire la propria neutralità tecnologica, la metodologia di monitoraggio non dovrebbe definire verifiche specifiche da applicare per misurare l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili. La metodologia di monitoraggio dovrebbe invece limitarsi a definire le prescrizioni applicabili ai metodi atti a verificare la conformità e a rilevare la non conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102.
Se le disposizioni contemplate nella normativa dello Stato membro superano le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102, per migliorare la comparabilità del monitoraggio è auspicabile che gli Stati membri effettuino il monitoraggio e presentino relazioni in maniera tale da fornire risultati riconoscibili in materia di conformità alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.
La comparabilità dei risultati del monitoraggio dovrebbe essere garantita mediante l'uso della metodologia di monitoraggio e la presentazione delle relazioni di cui alla presente decisione. Al fine di incoraggiare la condivisione di migliori prassi e promuovere la trasparenza, gli Stati membri dovrebbero rendere pubbliche le loro modalità di monitoraggio e mettere a disposizione del pubblico una mappatura, sotto forma di tavola di concordanza, che dimostri in che modo le attività di monitoraggio e le verifiche effettuate rispettino le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.
Se si avvalgono della possibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 5, di escludere dall'applicazione della direttiva i siti web o le applicazioni mobili di scuole, giardini d'infanzia o asili nido, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le parti pertinenti della metodologia di monitoraggio per verificare l'accessibilità dei contenuti di tali siti web e applicazioni mobili attinenti alle funzioni amministrative essenziali online.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2102,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione stabilisce una metodologia di monitoraggio della conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102.
La presente decisione definisce le disposizioni riguardanti la presentazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, compresi i dati misurati.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente decisione, si intende per:
(1) «formato accessibile», un documento elettronico conforme ai requisiti di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102;
(2) «periodo di monitoraggio», il periodo di tempo entro il quale gli Stati membri effettuano le attività di monitoraggio al fine di verificare la conformità o la non conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili inseriti nel campione. Il periodo di monitoraggio può anche comprendere la definizione dei campioni, l'analisi dei risultati del monitoraggio e le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni alla Commissione.
Art. 3 Periodicità del monitoraggio
1. Gli Stati membri monitorano la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 secondo la metodologia di monitoraggio stabilita nella presente decisione.
2. Il primo periodo di monitoraggio per i siti web è compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 22 dicembre 2021. Dopo il primo periodo di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato con frequenza annuale.
3. Il primo periodo di monitoraggio per le applicazioni mobili è compreso tra il 23 giugno 2021 e il 22 dicembre 2021. Nel corso del primo periodo di monitoraggio, il monitoraggio delle applicazioni mobili comprende i risultati ottenuti da un campione limitato di applicazioni mobili. Gli Stati membri compiono ogni ragionevole sforzo per monitorare almeno un terzo del numero stabilito al punto 2.1.5 dell'allegato I.
4. Dopo il primo periodo di monitoraggio, il monitoraggio delle applicazioni mobili è effettuato con frequenza annuale sul campione stabilito al punto 2.1.5 dell'allegato I.
5. Successivamente al primo periodo di monitoraggio, il periodo di monitoraggio annuale sia per i siti web che per le applicazioni mobili è compreso tra il 1o gennaio e il 22 dicembre.
Art. 4 Ambito e base di riferimento del monitoraggio
1. Gli Stati membri monitorano la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 sulla base delle prescrizioni individuate nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102.
2. Se le prescrizioni in materia di accessibilità contemplate nella normativa di uno Stato membro superano le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102, il monitoraggio è effettuato in maniera tale da fornire risultati che permettano di distinguere la conformità alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102 dalla conformità alle prescrizioni che superano dette norme e specifiche tecniche.
Art. 5 Metodi di monitoraggio
Gli Stati membri monitorano la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 avvalendosi di:
a) un metodo di monitoraggio approfondito atto a verificare la conformità, applicato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.2 dell'allegato I;
b) un metodo di monitoraggio semplificato atto a rilevare la non conformità, applicato nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 1.3 dell'allegato I.
Art. 6 Campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili
Gli Stati membri provvedono affinché il campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili da monitorare avvenga in conformità alle prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I.
Art. 7 Informazioni sui risultati del monitoraggio
Qualora siano state riscontrate carenze, gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici ricevano i dati e le informazioni sulla conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità in relazione alle carenze dei siti web e delle applicazioni mobili rispettivi entro un limite di tempo ragionevole e in un formato tale da aiutare gli enti pubblici a porvi rimedio.
Art. 8 Formato della relazione
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102 in un formato accessibile e in una lingua ufficiale dell'Unione europea.
2. La relazione comprende l'esito del monitoraggio con riferimento alle prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102. I risultati relativi alle prescrizioni che superano le suddette prescrizioni possono anch'essi essere inclusi nella relazione e, in tal caso, sono presentati separatamente.
Art. 9 Contenuto della relazione
1. La relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102 contiene:
a) la descrizione dettagliata delle modalità con cui è stato effettuato il monitoraggio;
b) una mappatura, sotto forma di tavola di concordanza, che dimostri l'attinenza tra i metodi di monitoraggio applicati e le prescrizioni contenute nelle norme e nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2102, comprese eventuali modifiche significative dei metodi;
c) gli esiti del monitoraggio per ciascun periodo di monitoraggio, compresi i dati misurati;
d) le informazioni richieste a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/2102.
2. Nelle loro relazioni gli Stati membri forniscono le informazioni specificate nelle istruzioni di cui all'allegato II.
Art. 10 Periodicità della presentazione delle relazioni
1. La prima relazione riguarda il primo periodo di monitoraggio per i siti web e le applicazioni mobili di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.
2. In seguito le relazioni riguardano i periodi di monitoraggio per i siti web e le applicazioni mobili compresi tra il precedente termine per la presentazione delle relazioni e quello successivo, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/2102.
Art. 11 Ulteriori disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni
Gli Stati membri rendono pubbliche le relazioni in un formato accessibile.