Decisione (PESC) 2018/1540 del Consiglio del 15 ottobre 2018 che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio del 20 settembre 2016 concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693.
Le misure restrittive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione (PESC) 2016/1693 si applicano fino al 31 ottobre 2018. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2019.
È opportuno aggiungere una persona all'elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui all'allegato della decisione (PESC) 2016/1693.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'articolo 6, paragrafo 5 della decisione (PESC) 2016/1693 è sostituito dal seguente: «5. Le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2019.».
Art. 2
L'allegato della decisione (PESC) 2016/1693 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2018 Per il Consiglio La presidente F. Mogherini