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Decisione (UE) 2018/1599 del Consiglio del 15 ottobre 2018 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio (ALS) con gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN). Tale autorizzazione prevedeva la possibilità di avviare negoziati bilaterali.

Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati bilaterali per ALS con singoli Stati membri dell'ASEAN, cominciando da Singapore, che devono essere condotti in conformità con le direttive di negoziato esistenti.

I negoziati per un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore («accordo») sono stati portati a termine ed è opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, a condizione che siano rispettate le procedure necessarie per la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, con riserva della conclusione di tale accordo1.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018 Per il Consiglio La presidente E. Köstinger