Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione del 25 ottobre 2018 che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 47, paragrafi 2 e 5,
Al fine di garantire la tracciabilità dei veicoli e della loro storia, i veicoli dovrebbero essere registrati con un numero europeo di veicolo in un registro dei veicoli. Le norme per la determinazione del numero europeo di veicolo dovrebbero essere armonizzate al fine di garantire che i veicoli siano immatricolati nello stesso modo in tutta l'Unione.
I veicoli sono attualmente registrati nei registri nazionali dei veicoli e ogni Stato membro gestisce il proprio registro nazionale. È necessario migliorare l'utilizzabilità dei registri nazionali dei veicoli per evitare molteplici immatricolazioni di un veicolo in diversi registri dei veicoli, compresi i registri di paesi terzi connessi al registro virtuale dei veicoli. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/756/CE della Commissione2.
L'analisi dei costi-benefici eseguita dall'Agenzia ferroviaria dell'Unione europea («Agenzia») ha evidenziato i notevoli vantaggi per il sistema ferroviario dell'Unione derivanti dall'istituzione di un registro europeo dei veicoli che sostituirebbe i registri nazionali.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi per gli Stati membri e le parti interessate, la Commissione dovrebbe adottare specifiche funzionali e tecniche per il registro europeo dei veicoli che incorporerà i registri nazionali.
L'Agenzia dovrebbe istituire un registro europeo dei veicoli e provvedere alla sua manutenzione, se del caso in cooperazione con gli organismi nazionali di immatricolazione. Dovrebbero poter consultare il registro europeo dei veicoli le autorità nazionali preposte alla sicurezza, gli organismi investigativi nazionali e, in risposta a qualsiasi richiesta legittima, gli organismi di regolamentazione, l'Agenzia, le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e le persone/gli organismi che immatricolano veicoli o che figurano nel registro.
Gli Stati membri dovrebbero designare un organismo responsabile dell'immatricolazione dei veicoli e del trattamento e aggiornamento delle informazioni relative ai veicoli che l'organismo ha registrato nel registro europeo dei veicoli.
I detentori di veicoli dovrebbero compilare una domanda di immatricolazione con le informazioni richieste e essere in grado di presentare la domanda da uno strumento online su un modulo elettronico armonizzato. I detentori di veicoli dovrebbero garantire che i dati relativi al veicolo presentati agli organismi di immatricolazione sono aggiornati ed esatti.
Dovrebbe competere agli Stati membri garantire la qualità e l'integrità dei dati registrati nel registro europeo dei veicoli conformemente all'articolo 22 della direttiva (UE) 2016/797 dall'organismo di immatricolazione designato e all'Agenzia provvedere allo sviluppo e alla manutenzione del sistema informatico del registro europeo dei veicoli conformemente alla presente decisione.
Il registro europeo dei veicoli dovrebbe essere un registro centralizzato che funga da interfaccia armonizzata per tutti gli utenti ai fini della consultazione, dell'immatricolazione dei veicoli e della gestione dei dati.
È necessario prevedere lo sviluppo tecnico e la prova delle funzionalità del registro europeo dei veicoli. Ciò nondimeno conformemente all'articolo 47, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797 il registro europeo dei veicoli dovrebbe essere operativo il 16 giugno 2021.
Al fine di rispondere alle esigenze specifiche degli Stati membri, alcuni registri nazionali dei veicoli sono utilizzati per scopi diversi dal garantire la tracciabilità dei veicoli e della loro storia. Per consentire ai registri nazionali non utilizzati specificamente per l'immatricolazione dei veicoli di adeguarsi all'interfaccia del registro europeo dei veicoli, la migrazione verso l'immatricolazione centralizzata dei veicoli dovrebbe essere graduale. Dall'introduzione del registro europeo dei veicoli fino al 16 giugno 2024 gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di utilizzare una «funzione di immatricolazione decentrata», mentre le altre funzioni dovrebbero essere centralizzate a decorrere dal 16 giugno 2021. Dopo il 16 giugno 2024 tutti gli Stati membri dovrebbero utilizzare esclusivamente la funzione di immatricolazione centralizzata.
Il registro europeo dei veicoli dovrebbe consentire la registrazione di informazioni supplementari specifiche prescritte dagli Stati membri. I detentori di veicoli dovrebbero fornire le informazioni supplementari prescritte dallo Stato membro al momento della presentazione della domanda di immatricolazione a tale Stato membro.
Al fine di agevolare l'uso dei veicoli immatricolati nel registro europeo dei veicoli nei paesi terzi, in particolare quelli che applicano le disposizioni della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari di cui l'Unione europea è parte, è opportuno autorizzare le autorità competenti di tali paesi terzi ad accedere ai dati pertinenti del registro europeo dei veicoli. A tal fine l'Agenzia dovrebbe agevolare l'attuazione delle decisioni adottate conformemente alla Convenzione per i trasporti internazionali ferroviari del 9 maggio 1980, modificata dal Protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999.
Il 21 dicembre 2016 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulle specifiche dei registri nazionali dei veicoli, indicando alcune possibilità di miglioramento della loro utilizzabilità. Il 14 dicembre 2017 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulle specifiche per il registro europeo dei veicoli.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Capo 1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente decisione modifica le specifiche comuni per i registri nazionali dei veicoli e stabilisce le specifiche funzionali e tecniche per il registro europeo dei veicoli.
Capo 2. Registri nazionali dei veicoli
Art. 2 Modifica delle specifiche comuni per i registri nazionali dei veicoli
L'allegato della decisione 2007/756/CE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.
Art. 3 Soppressione delle immatricolazioni superflue
1. Il detentore provvede affinché le immatricolazioni superflue di veicoli a norma del punto 3.2.5, paragrafo 1, dell'allegato della decisione 2007/756/CE modificata dalla decisione 2011/107/UE3 della Commissione siano soppresse dai registri nazionali dei veicoli entro un anno a decorrere dal 15 novembre 2018.
2. Il detentore provvede affinché le immatricolazioni superflue di veicoli di paesi terzi destinati a circolare nel sistema ferroviario dell'Unione e immatricolati in un registro dei veicoli conforme alle specifiche dell'allegato della decisione 2007/756/CE e collegato al registro virtuale dei veicoli specificato in tale decisione siano ritirate entro un anno a decorrere dal 15 novembre 2018.
Capo 3. Registro europeo dei veicoli
Art. 4 Specifiche per il registro europeo dei veicoli
Le specifiche funzionali e tecniche del registro europeo dei veicoli sono stabilite nell'allegato II.
Art. 5 Organismo di immatricolazione
1. Ogni Stato membro designa un organismo di immatricolazione indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria, che sarà responsabile del trattamento delle domande e dell'aggiornamento dei dati nel registro europeo dei veicoli in relazione ai veicoli immatricolati in tale Stato membro entro il 15 maggio 2019.
2. Tale organismo di immatricolazione può essere l'organismo designato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2007/756/CE. Gli Stati membri assicurano che gli organismi di immatricolazione in questione cooperino e condividano le informazioni al fine di comunicare tempestivamente le modifiche apportate al registro europeo dei veicoli.
3. Se l'organismo di immatricolazione non coincide con l'organismo designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2007/756/CE, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, entro il 15 novembre 2019.
Art. 6 Immatricolazione di veicoli con autorizzazione d'immissione sul mercato
1. Il detentore presenta domanda di immatricolazione a uno Stato membro di sua scelta mediante il registro europeo dei veicoli nell'area d'uso del veicolo.
2. Gli organismi di immatricolazione adottano misure ragionevoli per assicurare l'accuratezza dei dati registrati nel registro europeo dei veicoli.
3. Ogni organismo di immatricolazione è in grado di estrarre i dati relativi alle immatricolazioni di veicoli che esso ha effettuato.
Art. 7 Architettura del registro europeo dei veicoli
1. L'Agenzia istituisce il registro europeo dei veicoli e provvede alla sua manutenzione in conformità alla presente decisione.
2. Successivamente alla migrazione di cui all'articolo 8, il registro europeo dei veicoli diventa un registro centralizzato che funge da interfaccia armonizzata per tutti gli utenti ai fini della consultazione, dell'immatricolazione dei veicoli e della gestione dei dati.
3. In deroga al paragrafo 1 gli Stati membri possono utilizzare la funzione di immatricolazione di cui al punto 2.1.4 dell'allegato II in un modo decentrato fino al 16 giugno 2024.
4. Entro il 15 maggio 2019 gli Stati membri notificano all'Agenzia se intendono utilizzare la funzione di immatricolazione centralizzata istituita dall'Agenzia o istituire una funzione di immatricolazione decentrata. Essi dimostrano le modalità con cui intendono soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 5 entro il 16 giugno 2020.
5. Lo Stato membro che attui la funzione di immatricolazione decentrata garantisce la compatibilità e la comunicazione con il registro europeo dei veicoli. Esso garantisce inoltre che la funzione di immatricolazione decentrata sia operativa in conformità con le specifiche del registro europeo dei veicoli entro il 16 giugno 2021.
6. Mediante notifica all'Agenzia, gli Stati membri possono modificare in qualsiasi momento la decisione di ricorrere a una funzione di immatricolazione decentrata e optare invece per la funzione di immatricolazione centralizzata. La decisione prende effetto sei mesi dopo la notifica.
Art. 8 Migrazione dai registri nazionali dei veicoli al registro europeo dei veicoli
1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati dei veicoli immatricolati siano trasferiti dai registri nazionali dei veicoli al registro europeo dei veicoli entro il 16 giugno 2021. Durante la migrazione l'Agenzia coordina con gli organismi di immatricolazione la transizione dai registri nazionali dei veicoli al registro europeo dei veicoli e garantisce la disponibilità del sistema informatico.
2. L'Agenzia mette le funzioni del registro europeo dei veicoli a disposizione degli Stati membri entro il 15 novembre 2020.
3. L'Agenzia definisce le specifiche per l'attuazione delle interfacce con la funzione di immatricolazione decentrata e le mette a disposizione degli Stati membri entro il 16 gennaio 2020.
4. A decorrere dal 16 giugno 2021 gli Stati membri immatricolano i veicoli nel registro europeo dei veicoli conformemente all'articolo 7.
5. A decorrere dal 16 giugno 2024 tutti gli Stati membri utilizzano la funzione di immatricolazione centralizzata.
Capo 4. Disposizioni finali
Art. 9 Abrogazione
La decisione 2007/756/CE è abrogata a decorrere dal 16 giugno 2021.
Art. 10 Entrata in vigore e applicazione
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4.3 e 5 dell'allegato II e le appendici da 1 a 6 dello stesso allegato si applicano a decorrere dal 16 giugno 2021.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker