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Decisione di esecuzione (UE) 2018/1669 della Commissione del 6 novembre 2018 che abroga la decisione 2006/80/CE che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali [notificata con il numero C(2018) 2167] (I testi in lingua ceca, francese, italiana, portoghese, slovacca e slovena sono i soli facenti fede)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini1, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

La direttiva 2008/71/CE stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/71/CE gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente disponga di un elenco aggiornato di tutte le aziende che detengono gli animali contemplati da detta direttiva e sono situate sul suo territorio.

Gli Stati membri possono essere autorizzati, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE, ad escludere dall'elenco delle aziende di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva le persone fisiche che detengono un unico suino destinato all'uso o al consumo personale, purché tale animale sia sottoposto, prima di ogni spostamento, ai controlli stabiliti in detta direttiva.

La decisione 2006/80/CE della Commissione2 autorizza la Repubblica ceca, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Slovenia e la Slovacchia ad applicare la deroga ora prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE nei confronti delle aziende con un unico suino. La Repubblica ceca, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Slovenia e la Slovacchia hanno confermato di non applicare più la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE nei confronti delle aziende con un unico suino.

È pertanto opportuno abrogare la decisione 2006/80/CE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2006/80/CE è abrogata.

Art. 2

La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione