Decisione (UE) 2018/1702 della Commissione dell'8 novembre 2018 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai lubrificanti [notificata con il numero C(2018) 7125] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.
La decisione 2011/381/UE della Commissione2 definisce i criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica per i lubrificanti. Il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 con decisione (UE) 2015/877 della Commissione3.
Dal controllo dell'adeguatezza (REFIT) del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017, che ha riesaminato l'attuazione del regolamento (CE) n. 66/20104, è emersa la necessità di sviluppare un approccio più strategico all'Ecolabel UE, definendo anche criteri razionalizzati di selezione dei prodotti. In linea con tali conclusioni e di concerto con il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno rivedere i criteri per il gruppo di prodotti «lubrificanti», prendendo in considerazione il successo attuale, gli interessi delle parti interessate, le potenziali opportunità di aumentare in futuro la diffusione dei prodotti sostenibili e la domanda del mercato. La definizione del gruppo di prodotti «lubrificanti» dovrebbe essere modificata in modo da includere un riferimento alla funzionalità del prodotto anziché alla sua composizione. In questo modo si intende garantire che la definizione copra tutte le composizioni di lubrificanti pertinenti.
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi del mercato e delle innovazioni introdotte durante il periodo trascorso, è opportuno definire un nuovo insieme di criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «lubrificanti». Obiettivo di tali criteri dovrebbe essere la promozione dei prodotti che hanno un impatto limitato sull'ambiente acquatico, contengono una quantità ridotta di sostanze pericolose e offrono prestazioni pari o superiori a quelle di un lubrificante tradizionale disponibile sul mercato. In linea con gli obiettivi della strategia europea per la plastica nell'economia circolare5, i criteri dovrebbero inoltre essere intesi a favorire la transizione verso un'economia più circolare, incoraggiando una migliore progettazione e incentivando ulteriormente la domanda di materiali riciclati.
Tenuto conto del ciclo di innovazione per questo gruppo di prodotti, i nuovi criteri e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero restare validi fino al 31 dicembre 2024.
Per ragioni di certezza del diritto la decisione 2011/381/UE dovrebbe essere abrogata.
È opportuno istituire un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i lubrificanti sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/381/UE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti. Inoltre, per un periodo di tempo limitato dopo l'adozione della presente decisione, è opportuno consentire ai produttori di presentare domande in base ai criteri fissati nella decisione 2011/381/UE o ai criteri rivisti di cui alla presente decisione. Laddove l'Ecolabel UE sia stato assegnato in base ai criteri fissati nella decisione 2011/381/UE, il suo uso non dovrebbe essere consentito dopo il 31 dicembre 2019.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il gruppo di prodotti «lubrificanti» comprende tutti i lubrificanti che rientrano in uno dei seguenti sottogruppi:
a) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita totale, che comprende oli per motosega, lubrificanti per funi, disarmanti per calcestruzzo, grassi a perdita totale e altri lubrificanti a perdita totale;
b) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita parziale, che comprende oli per ingranaggi destinati all'uso in ingranaggi aperti, oli per l'astuccio dell'elica, oli per motori a due tempi, protezioni temporanee contro la corrosione e grassi a perdita parziale;
c) il sottogruppo dei lubrificanti a perdita accidentale, che comprende sistemi idraulici, fluidi per la lavorazione dei metalli, oli per ingranaggi chiusi destinati all'uso in ingranaggi chiusi e grassi a perdita accidentale.
Art. 2
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1) «lubrificante»: un preparato che è in grado di ridurre frizione, aderenza, calore, usura o corrosione se applicato a una superficie o introdotto tra due superfici in moto relativo, oppure è in grado di trasmettere energia meccanica. Gli ingredienti più comuni sono fluidi di base e additivi;
2) «fluido di base»: un fluido lubrificante le cui proprietà – fluidità, invecchiamento, proprietà lubrificante, proprietà anti-usura e proprietà relative alle sostanze inquinanti in sospensione – non sono state migliorate con l'aggiunta di additivi;
3) «additivo»: una sostanza o miscela le cui funzioni principali consistono nel migliorare uno o più dei seguenti aspetti: fluidità, invecchiamento, proprietà lubrificante, proprietà anti-usura o sostanze inquinanti in sospensione;
4) «sostanza»: un elemento chimico e i relativi composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi processo produttivo, compresi gli additivi necessari per preservarne la stabilità e le eventuali impurità derivate dal processo impiegato ed esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza né modificarne la composizione;
5) «a perdita totale»: un lubrificante che viene completamente rilasciato nell'ambiente durante l'utilizzo;
6) «a perdita parziale»: un lubrificante che viene parzialmente rilasciato nell'ambiente durante l'utilizzo e la cui parte non rilasciata può essere recuperata per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento;
7) «a perdita accidentale»: un lubrificante utilizzato in un sistema chiuso che può essere rilasciato nell'ambiente solo accidentalmente e che dopo l'utilizzo può essere recuperato per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento;
8) «olio per motosega»: un lubrificante utilizzato per lubrificare la barra e la catena di uno o più tipi di motosega;
9) «lubrificante per funi»: un lubrificante utilizzato per lubrificare funi costituite da più trefoli di filo metallico raggruppati in modo da formare una fune;
10) «disarmante per calcestruzzo»: un lubrificante utilizzato nell'industria edilizia per evitare che il calcestruzzo appena gettato aderisca a una superficie, solitamente compensato, compensato rivestito, acciaio o alluminio;
11) «grasso»: un lubrificante solido o semisolido che contiene un agente addensante utilizzato per addensare o modificare la reologia del fluido di base;
12) «olio per ingranaggi»: un lubrificante destinato specificamente a trasmissioni, scatole di rinvio e differenziali di automobili, camion e altri macchinari;
13) «olio per l'astuccio dell'elica»: un lubrificante utilizzato nell'astuccio dell'elica di un'imbarcazione;
14) «olio per motore a due tempi»: un lubrificante utilizzato nei motori a due tempi;
15) «protezione temporanea contro la corrosione»: un lubrificante applicato a una superficie di metallo in uno strato sottile per evitare il contatto con acqua ed ossigeno;
16) «sistemi idraulici»: un lubrificante che permette la trasmissione dell'energia nei macchinari idraulici;
17) «fluido per la lavorazione dei metalli»: un lubrificante studiato appositamente per i processi di lavorazione dei metalli, quali il taglio e la formatura, e le cui funzioni principali sono il raffreddamento, la riduzione della frizione, la rimozione delle particelle metalliche e la protezione dei pezzi lavorati, dell'utensile e della macchina utensile contro la corrosione.
Art. 3
Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, un lubrificante rientra nel gruppo di prodotti «lubrificanti» secondo la definizione di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri nonché i rispettivi requisiti di valutazione e verifica enunciati nell'allegato della presente decisione.
Art. 4
I criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti «lubrificanti» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.
Art. 5
Ai fini amministrativi, al gruppo di prodotti «lubrificanti» è attribuito il numero di codice «027».
Art. 6
La decisione 2011/381/UE è abrogata.
Art. 7
1. In deroga all'articolo 6, le domande relative all'Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «lubrificanti» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base ai criteri fissati nella decisione 2011/381/UE.
2. Le domande relative all'Ecolabel UE per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti «lubrificanti» presentate entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri fissati nella decisione 2011/381/UE o sui criteri di cui alla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate.
3. Se l'Ecolabel UE è assegnato in base ai criteri fissati nella decisione 2011/381/UE, il marchio può essere utilizzato solo fino al 31 dicembre 2019.
Art. 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2018 Per la Commissione Karmenu Vella Membro della Commissione