Decisione (PESC) 2018/1789 del Consiglio del 19 novembre 2018 a sostegno della lotta contro il commercio illegale e la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro negli Stati membri della Lega degli Stati arabi
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni («strategia dell'UE in materia di SALW»), riveduta in seguito nel 2018, che stabilisce le linee guida per l'azione dell'Unione nel settore delle armi leggere e di piccolo calibro («SALW»). La strategia dell'UE in materia di SALW ha precisato che l'Unione sosterrà in via prioritaria le iniziative regionali di lotta alle SALW illegali e relative munizioni, fornendo sostegno finanziario e tecnico alle organizzazioni regionali e nazionali responsabili dell'attuazione degli strumenti regionali pertinenti.
Il 13 giugno 2018 la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza («alto rappresentante») hanno presentato una comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio su elementi per una strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le SALW illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini».
L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU) per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015, ha affermato che lo sviluppo sostenibile non può essere realizzato senza pace e sicurezza e che i flussi illeciti di armi figurano tra i fattori che generano violenza, insicurezza e ingiustizia.
Nell'Agenda per il disarmo dal titolo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune), avviata il 24 maggio 2018, il segretario generale dell'ONU chiede un approccio inclusivo, integrato e partecipativo al controllo delle armi di piccolo calibro a livello nazionale e, in alcune situazioni, a livello subregionale.
Nella terza conferenza dell'ONU di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (UNPOA), tenutasi nel giugno 2018, gli Stati membri dell'ONU si sono impegnati a rafforzare, se del caso, i partenariati e la cooperazione a tutti i livelli nel prevenire e combattere il commercio illecito di SALW, in particolare per quanto riguarda il controllo delle frontiere; la gestione e la sicurezza delle scorte, la distruzione e lo smaltimento; la marcatura, la registrazione e il rintracciamento e l'intermediazione illecita. Essi si sono impegnati altresì a rafforzare la cooperazione con le pertinenti organizzazioni subregionali e regionali nel consolidare l'attuazione dell'UNPOA e dello strumento internazionale per il rintracciamento.
La Lega degli Stati arabi (LSA) è un'organizzazione regionale che riunisce tutti i paesi arabi, allo scopo di promuovere e rafforzare la cooperazione tra i suoi membri.
Nel 2016 l'Unione e la LSA hanno istituito il dialogo strategico UE-LSA e formato una serie di gruppi di lavoro.
Il gruppo di lavoro del dialogo strategico in materia di armi di distruzione di massa e controllo degli armamenti ha definito i settori prioritari per una cooperazione possibile e concreta,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Al fine di sostenere gli Stati membri della LSA nella loro attuazione nazionale dell'UNPOA e dello strumento internazionale per il rintracciamento (International Tracing Instrument – ITI), l'Unione perseguirà i seguenti obiettivi:
sviluppare in modo sostenibile la capacità nazionale degli Stati membri della LSA di lottare contro la proliferazione illegale di SALW, combattere il terrorismo e potenziare la sicurezza in situazioni postbelliche, nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani;
sviluppare in modo sostenibile la capacità regionale della LSA di affrontare le stesse sfide;
rafforzare il controllo nazionale degli Stati membri della LSA in materia di SALW nelle fasi cruciali del loro ciclo di vita;
potenziare lo scambio delle migliori prassi e degli insegnamenti tratti.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione sostiene, mediante la presente decisione, azioni concernenti i seguenti settori:
controllo internazionale dei trasferimenti di SALW (lotta contro i flussi illegali di armi);
identificazione e smantellamento delle fonti di armi di piccolo calibro illegali (sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto);
altre misure relative al controllo delle armi di piccolo calibro, tra cui la gestione delle scorte, il controllo dei relativi rifornimenti e la sicurezza;
disarmo, smobilitazione e reinserimento (disarmament, demobilisation and reintegration – DDR);
comunicazione di informazioni pertinenti alle SALW illegali e potenziamento del controllo delle SALW.
3. Una descrizione dettagliata del progetto di cui ai paragrafi 1 e 2 è riportata nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
1. L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è a cura dell'Inchiesta sulle armi di piccolo calibro (Small Arms Survey – «SAS»), rappresentata dal Graduate Institute of International and Development Studies (Istituto di alti studi internazionali e dello sviluppo), con l'assistenza dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) e dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e in stretta cooperazione con il segretariato della LSA.
3. La SAS, assistita da Interpol e OMD, svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante definisce le necessarie modalità con la SAS.
Art. 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 2858550 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, conclude il necessario accordo con la SAS. L'accordo stabilisce che la SAS deve assicurare al contributo dell'Unione una visibilità corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà incontrate e della data di conclusione dell'accordo.
Art. 4
1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di rapporti periodici trimestrali stilati dalla SAS. Su tali rapporti si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi 30 mesi dalla data di conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018 Per il Consiglio La presidente F. Mogherini