Decisione (UE) 2018/1838 del Consiglio del 19 novembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, l'Ucraina, dall'altra
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
In conformità dell'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra1 («accordo»), entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato per il commercio»), deve compilare un elenco delle persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie.
In conformità dell'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo, l'Unione e l'Ucraina hanno ciascuna proposto i propri rispettivi candidati disposti e idonei a esercitare la funzione di arbitro, e si sono altresì accordate su cinque persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente di un collegio arbitrale.
L'Ucraina ha proposto solo quattro persone. Il quinto candidato ucraino dovrebbe essere proposto dall'Ucraina quanto prima possibile.
Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'accordo, è opportuno stabilire senza indugio un elenco di 14 persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro neli procedimenti di risoluzione delle controversie.
La decisione del comitato per il commercio dovrebbe essere pubblicata dopo la sua adozione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in riferimento all'adozione dell'elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro, in conformità dell'articolo 323, paragrafo 1, si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Art. 3
La decisione del comitato per il commercio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018 Per il Consiglio La presidente E. Köstinger