Decisione di esecuzione (UE) 2018/1803 della Commissione del 20 novembre 2018 che autorizza la Francia a concludere un accordo, rispettivamente, con Saint-Barthélemy, Saint Pierre e Miquelon, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna affinché i trasferimenti di fondi tra la Francia e ognuno dei suddetti territori siano considerati trasferimenti di fondi all'interno della Francia conformemente al regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 7434] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/20061, in particolare l'articolo 24,
vista la domanda presentata dalla Francia a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/847,
A norma della decisione 2009/853/CE della Commissione2, alla Francia è stata concessa una deroga per i trasferimenti di fondi tra, rispettivamente, Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna e la Francia.
A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2015/847, il 24 marzo 2017 la Francia ha chiesto il rinnovo della deroga per i trasferimenti di fondi tra, rispettivamente, Saint-Barthélemy, Saint Pierre e Miquelon, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna e la Francia.
I territori francesi d'oltremare contemplati dalla decisione 2009/853/CE sono diversi da quelli per i quali è richiesto il rinnovo della deroga. Di conseguenza, la domanda della Francia rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/847.
Conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/847, dal 24 marzo 2017 i trasferimenti di fondi tra, rispettivamente, Saint-Barthélemy, Saint Pierre e Miquelon, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna e la Francia sono considerati provvisoriamente alla stregua di trasferimenti di fondi all'interno della Francia.
Il 25 maggio 2018 gli Stati membri sono stati informati, con procedura scritta del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, del fatto che la Commissione ritiene di aver ricevuto le informazioni necessarie per esaminare la domanda della Francia.
Lo status di Saint-Barthélemy nei confronti dell'Unione è cambiato; con decisione n. 528/2012/UE del Consiglio3 Saint-Barthélemy è diventata uno dei paesi e dei territori d'oltremare dell'Unione. In virtù della convenzione monetaria del 12 luglio 2011 tra l'Unione europea e la Repubblica francese4, Saint-Barthélemy fa parte dell'area monetaria della Francia e l'euro ha corso legale in tale territorio.
Anche lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione è cambiato; con decisione 2014/162/UE del Consiglio5 Mayotte è diventata un dipartimento francese d'oltremare e una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione. Mayotte pertanto non dovrebbe essere oggetto della presente decisione.
Saint Pierre e Miquelon, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna non fanno parte del territorio dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del trattato. Tuttavia, Saint Pierre e Miquelon, conformemente alla decisione 1999/95/CE del Consiglio6, e la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna, in virtù del protocollo n. 18 sulla Francia allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fanno tutte parte dell'area monetaria della Francia e l'euro ha corso legale in tutti questi territori.
Di conseguenza, Saint-Barthélemy, Saint Pierre e Miquelon, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna soddisfano il requisito definito all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2015/847.
I prestatori di servizi di pagamento di Saint-Barthélemy, di Saint Pierre e Miquelon, della Nuova Caledonia, della Polinesia francese e di Wallis e Futuna partecipano direttamente ai sistemi di pagamento e di regolamento della Francia, in particolare al CORE o al Target2-Banque de France. Pertanto, essi soddisfano il criterio di cui all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2015/847.
Affinché i regolamenti dell'Unione siano applicabili a Saint-Barthélemy, a Saint Pierre e Miquelon, alla Nuova Caledonia, alla Polinesia francese e a Wallis e Futuna, è necessario che la Francia adotti norme specifiche in tal senso. L'adozione da parte della Francia dell'ordinanza n. 2016-1635 del 1o dicembre 2016, in particolare gli articoli 18 e 19, garantisce che detti territori hanno integrato nei rispettivi ordinamenti giuridici disposizioni corrispondenti a quelle del regolamento (UE) 2015/847.
Di conseguenza, Saint-Barthélemy, Saint Pierre e Miquelon, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna hanno adottato norme identiche a quelle fissate nel regolamento (UE) 2015/847 e impongono ai rispettivi prestatori di servizi di pagamento di applicarle, soddisfacendo quindi il criterio di cui all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del suddetto regolamento.
È quindi opportuno concedere alla Francia la deroga richiesta.
Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La Francia è autorizzata a concludere un accordo, rispettivamente, con Saint-Barthélemy, Saint Pierre e Miquelon, la Nuova Caledonia, la Polinesia francese e Wallis e Futuna affinché i trasferimenti di fondi tra la Francia e ognuno dei suddetti territori siano considerati trasferimenti di fondi all'interno della Francia conformemente al regolamento (UE) 2015/847.
Art. 2
La decisione 2009/853/CE è abrogata.
Art. 3
La repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2018 Per la Commissione Věra Jourová Membro della Commissione