Decisione (UE) 2018/1869 del Consiglio del 26 novembre 2018 relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti e ha fissato il soggiorno di breve durata a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
È necessario inserire questa nuova definizione nell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali2, al fine di armonizzare il regime dell'Unione in materia di soggiorno di breve durata.
Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica federativa del Brasile per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali («accordo»). I negoziati sull'accordo si sono conclusi positivamente con la sua sigla il 31 ottobre 2017.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio3; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio4; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
È opportuno firmare l'accordo e approvare il testo della dichiarazione allegata alla presente decisione e il testo delle dichiarazioni congiunte accluse all'accordo, a nome dell'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo5.
Art. 2
Il testo della dichiarazione allegata alla presente decisione e il testo delle dichiarazioni congiunte accluse all'accordo sono approvate a nome dell'Unione.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2018 Per il Consiglio La presidente J. Bogner-Strauss