Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/1887 della Commissione del 30 novembre 2018 recante modifica della decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2018) 7866] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,
previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,
A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio2 la Francia può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1o gennaio 1978, continuare a esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, di tale direttiva. In conformità a detto articolo occorre tenere conto di queste operazioni per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Con la decisione 90/176/Euratom, CEE della Commissione3, la Francia è stata autorizzata a utilizzare, tra l'altro, valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per, tra l'altro, le operazioni indicate ora nell'allegato X, parte B, punto 8), della direttiva 2006/112/CE riguardanti l'erogazione di acqua da parte di enti pubblici.
Con lettera del 26 aprile 2018 la Francia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 8), della direttiva 2006/112/CE riguardanti l'erogazione di acqua da parte di enti pubblici. La Francia ha dimostrato che la percentuale applicata alla base intermedia è rimasta stabile dal 2012 al 2016. L'autorizzazione a utilizzare percentuali fisse ridurrebbe ulteriormente gli oneri amministrativi per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per tali operazioni. La Francia dovrebbe pertanto essere autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA utilizzando una percentuale fissa per quanto riguarda l'erogazione di acqua da parte di un ente di diritto pubblico.
Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.
La decisione 90/176/Euratom, CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Nella decisione 90/176/Euratom, CEE è inserito il seguente articolo 2 quater: «Articolo 2 quater In deroga all'articolo 2, punto 3), della presente decisione, ai fini del calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, la Francia è autorizzata a utilizzare lo 0,02 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 8), della direttiva 2006/112/CE.»
Art. 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2018 Per la Commissione Günther Oettinger Membro della Commissione