Decisione di esecuzione (UE) 2018/1919 del Consiglio del 4 dicembre 2018 recante modifica della decisione 2009/790/CE che autorizza la Repubblica di Polonia a introdurre una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Testo vigente
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
L'articolo 287, punto 14), della direttiva 2006/112/CE autorizza la Polonia ad applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 10000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
A norma della decisione 2009/790/CE del Consiglio2, la Polonia è stata autorizzata ad applicare ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 30000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione una franchigia dall'IVA fino al 31 dicembre 2012. L'autorizzazione ad applicare tale misura speciale è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2015 dalla decisione di esecuzione 2012/769/UE del Consiglio3 e fino al 31 dicembre 2018 dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1173 del Consiglio4. La decisione di esecuzione (UE) 2016/2090 del Consiglio5 ha aumentato la soglia di esenzione al controvalore in moneta nazionale di 40000 EUR.
Con lettera protocollata dalla Commissione il 15 maggio 2018 la Polonia ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo pari al controvalore in moneta nazionale di 40000 EUR una franchigia dall'IVA.
Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso la domanda della Polonia agli altri Stati membri con lettera del 20 luglio 2018, a eccezione della Spagna, cui la domanda è stata trasmessa con lettera del 23 luglio 2018. Con lettera del 23 luglio 2018 la Commissione ha comunicato alla Polonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
Dalle informazioni fornite dalla Polonia emerge che i motivi della domanda di deroga restano in gran parte immutati. Essa semplifica gli oneri gravanti sull'attività di un numero più ampio di soggetti passivi che hanno una attività imprenditoriale limitata. Essa determina inoltre la riduzione dell'onere amministrativo per l'amministrazione fiscale, limitando la necessità di controlli sui piccoli soggetti passivi, che sono relativamente costosi rispetto all'importo dell'IVA in gioco. Tale misura speciale è del tutto facoltativa per i soggetti passivi.
Poiché la fissazione di tale soglia più elevata ha comportato una riduzione significativa degli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese, che restano tuttavia libere di scegliere il regime IVA normale, conformemente all'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare la Polonia ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo limitato fino al 31 dicembre 2021.
Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza del periodo di validità della deroga il 31 dicembre 2021 sarà adottata una direttiva volta a modificare tali articoli e fisserà una data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare disposizioni nazionali. In tal caso la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.
La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto la Polonia deve effettuare il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio6.
La decisione 2009/790/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'articolo 2 della decisione 2009/790/CE è sostituito dal seguente: «Articolo 2 La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2010 fino alla prima delle due date seguenti: a) 31 dicembre 2021; b) la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese.».
Art. 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Essa si applica dal 1o gennaio 2019.
Art. 3
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018 Per il Consiglio Il presidente H. Löger