Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1946 del Consiglio del 10 dicembre 2018 che attua la decisione (PESC) 2015/740 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC1, in particolare l'articolo 9,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 7 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/740.
Il 21 novembre 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2206 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione (PESC) 2015/740,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'allegato I della decisione (PESC) 2015/740 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018 Per il Consiglio La presidente F. Mogherini