diritto.io

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1985 della Commissione del 13 dicembre 2018 che non approva Willaertia magna c2c maky come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 11 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

Il 17 marzo 2014 l'autorità di valutazione competente della Francia ha ricevuto una domanda di approvazione del microrganismo Willaertia magna c2c maky ai fini del suo uso come principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 11 (preservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale), descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

Il 15 marzo 2017 l'autorità di valutazione competente francese ha presentato la relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 26 aprile 2018 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente2.

Secondo tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 11 contenenti Willaertia magna c2c maky non soddisfino i criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. In particolare, gli scenari esaminati nella valutazione dei rischi per la salute umana hanno rivelato rischi inaccettabili e non ha potuto essere individuato alcun uso sicuro. Inoltre l'efficacia naturale di Willaertia magna c2c maky contro la Legionella pneumophila non è stata sufficientemente dimostrata.

In considerazione del parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, la Commissione ritiene che non sia opportuno approvare Willaertia magna c2c maky per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 11.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Willaertia magna c2c maky non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 11.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker