Decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione del 13 dicembre 2018 che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca e abroga le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE
Testo vigente
ALLEGATO I
ALLEGATO I INFORMAZIONI DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO E ISPEZIONE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA CHE SFRUTTANO SPECIE REGOLAMENTATE DALL’ICCAT5 NELL’ATLANTICO ORIENTALE E NEL MEDITERRANEO E PER ALCUNE ATTIVITÀ DI PESCA DEMERSALE E PELAGICA NEL MEDITERRANEO
1) Il presente programma specifico di controllo e ispezione riguarda le zone geografiche definite come segue:
a) «Atlantico orientale», le sottozone CIEM6 (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare) 7, 8, 9 e 10, quali definite nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio7 e la divisione FAO8 34.1.2.;
b) «Mediterraneo», le sottozone FAO 37.1, 37.2 e 37.3 o le sottozone geografiche da 1 a 27 quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio9;
c) «Adriatico settentrionale» e «Adriatico meridionale», le sottozone geografiche 17 e 18 quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
d) «Canale di Sicilia», le sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16, quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
e) «Mar Ionio», le sottozone geografiche 19, 20 e 21, quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
f) «Mare di Levante», le sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27, quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
g) «Mare di Alborán», le sottozone geografiche da 1 a 3, quali definite nell’allegato 1 del regolamento (UE) n. 1343/2011.
2) Gli Stati membri interessati sono: Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna.
3) Le attività di pesca interessate sono le seguenti:
attività di pesca (compresa quella ricreativa) che sfruttano gli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo;
attività di pesca (compresa quella ricreativa) che sfruttano il pesce spada nel Mediterraneo;
attività di pesca che sfruttano il tonno bianco nel Mediterraneo;
attività di pesca che sfruttano la sardina e l’acciuga nel Mare Adriatico settentrionale e meridionale;
attività di pesca che sfruttano il nasello (Merluccius merluccius) nel Canale di Sicilia e nelle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7 e 9, 10, 11 e nell’Adriatico settentrionale e nell’Adriatico meridionale;
attività di pesca che sfruttano il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nel Canale di Sicilia e nelle sottozone CIEM 1, 5, 6 e 9, 10, 11 e nell’Adriatico settentrionale e nell’Adriatico meridionale;
attività di pesca che sfruttano il gamberello boreale nel Mar di Levante e nel Mar Ionio;
attività di pesca che sfruttano il gambero viola (Aristeus antennatus) nelle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7 e nel Canale di Sicilia;
attività di pesca che sfruttano il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nelle sottozone CIEM 9, 10, 11 e nel Canale di Sicilia;
attività di pesca che sfruttano lo scampo (Nephrops norvegicus) nelle sottozone CIEM 5, 6, 9, 11 e nell’Adriatico settentrionale e nell’Adriatico meridionale;
attività di pesca che sfruttano la triglia di fango (Mullus barbatus) nelle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e nell’Adriatico settentrionale e nell’Adriatico meridionale;
attività di pesca che sfruttano l’occhialone nel Mare di Alborán;
attività di pesca che sfruttano la sogliola nella sottozona CIEM 17;
attività di pesca che sfruttano il corallo rosso nel Mediterraneo;
attività di pesca che sfruttano la lampuga nelle acque internazionali del Mediterraneo;
attività di pesca che sfruttano l’anguilla europea della specie Anguilla anguilla nelle acque dell’Unione del Mediterraneo;
attività di pesca che sfruttano le specie soggette all’obbligo di sbarco ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
4) Parametri di riferimento per le ispezioni Gli Stati membri di cui al punto 2 del presente allegato applicano i seguenti parametri di riferimento:
a) attività di ispezione in mare. Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni in mare (esclusa la sorveglianza aerea) è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti;
b) ispezioni allo sbarco (ispezioni nei porti e prima della prima vendita). Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni allo sbarco è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti;
c) ispezioni nelle tonnare e negli allevamenti relativi ad attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo. Ogni anno è ispezionato il 100 % delle operazioni d’ingabbiamento e trasferimento presso tonnare e allevamenti, compreso il rilascio in mare del pescato.