Decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione del 13 dicembre 2018 che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca e abroga le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/20061, in particolare l'articolo 95,
Il regolamento (CE) n. 1224/2009 stabilisce norme per il controllo di tutte le attività disciplinate dalla politica comune della pesca esercitate sul territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, da cittadini degli Stati membri e dispone in particolare che gli Stati membri provvedano affinché il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione del rischio.
Conformemente all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, di concerto con gli Stati membri interessati, può adottare programmi specifici di controllo e ispezione per determinate attività di pesca e determinati bacini marittimi.
La Commissione ha adottato per diversi bacini marittimi programmi specifici di controllo e ispezione che sono stati attuati dagli Stati membri attraverso piani di impiego congiunto e per i quali l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) ha assicurato il coordinamento operativo delle attività di ispezione.
Dalla recente valutazione REFIT2 della Commissione è emerso che i programmi specifici di controllo e ispezione costituiscono uno strumento efficiente ed efficace per migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.
I programmi specifici di controllo e ispezione istituiti dalle decisioni di esecuzione 2012/807/UE3, 2013/328/UE4 e 2013/305/UE5 della Commissione scadranno il 31 dicembre 2018. È opportuno che tali programmi proseguano anche dopo tale data per continuare a stimolare la cooperazione e lo scambio di dati tra gli Stati membri e promuovere condizioni di parità nelle attività di ispezione e controllo in tutta l'Unione.
Al fine di semplificare l'adozione e garantire un'attuazione coerente dei programmi specifici di controllo e ispezione a livello dell'Unione, tali programmi dovrebbero essere riuniti in un'unica decisione. Gli obblighi di dichiarazione degli Stati membri dovrebbero essere rivisti per tenere conto dei nuovi parametri di riferimento e ridurre per quanto possibile gli oneri amministrativi.
Per garantire coerenza tra i vari bacini marittimi è opportuno rivedere altresì il programma specifico di controllo e ispezione istituito dalla decisione 2014/156/UE6, anche per quanto riguarda i parametri di riferimento e gli obblighi di dichiarazione.
Conformemente all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i programmi specifici di controllo e ispezione dovrebbero definire l'ambito, gli obiettivi e le priorità nonché i parametri di riferimento per le attività di ispezione.
Al fine di tenere conto delle misure di conservazione e gestione della pesca recentemente adottate dall'Unione, l'ambito di applicazione dei programmi specifici di controllo e ispezione dovrebbe essere esteso ad alcuni stock e attività di pesca supplementari. L'ambito di applicazione dovrebbe includere anche la pesca ricreativa di stock soggetti a misure di conservazione dell'Unione e attività di pesca gestite da organizzazioni regionali di gestione della pesca. È inoltre necessario allineare le priorità dei programmi specifici di controllo e ispezione a quelle della politica comune della pesca, in particolare per quanto riguarda l'attuazione dell'obbligo di sbarco.
La presente decisione dovrebbe quindi disciplinare determinate attività di pesca nel Mar Baltico, nel Mare del Nord, nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale, nell'Atlantico orientale, nel Mediterraneo e nel Mar Nero.
Il regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone, all'articolo 95, paragrafo 2, che i parametri di riferimento previsti dal programma specifico di controllo e ispezione per le attività di ispezione siano stabiliti sulla base della gestione del rischio. A tal fine, e per garantire un approccio coerente nelle attività di controllo e ispezione effettuate in un bacino marittimo e parità di condizioni per le attività di pesca dei diversi Stati membri, è opportuno avvalersi di una metodologia armonizzata per la valutazione del rischio. Tale metodologia armonizzata dovrebbe essere definita dagli Stati membri di concerto con l'EFCA e dovrebbe essere basata sui possibili rischi di inosservanza (minacce) delle norme della politica comune della pesca.
Gli Stati membri dovrebbero comunicare all'EFCA i risultati della loro valutazione del rischio. L'EFCA dovrebbe utilizzare tali informazioni per coordinare la valutazione del rischio a livello regionale.
L'EFCA dovrebbe definire una strategia regionale di gestione del rischio da attuarsi mediante un piano di impiego congiunto quale definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio7.
Conformemente all'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri interessati dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire l'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone in cui saranno impiegate.
Le attività congiunte di ispezione e sorveglianza degli Stati membri dovrebbero essere svolte, se del caso, conformemente ai piani di impiego congiunto stabiliti dall'EFCA, in modo da armonizzare ulteriormente le pratiche di controllo, ispezione e sorveglianza e coordinare le attività di controllo, ispezione e sorveglianza tra le autorità competenti di tali Stati membri.
Per i pescherecci appartenenti a segmenti di flotta a rischio elevato e molto elevato in tutti gli Stati membri interessati dovrebbero essere stabiliti obiettivi di riferimento intesi a determinare l'intensità delle attività di controllo e ispezione. Tutti gli obiettivi di riferimento dovrebbero essere valutati tenendo conto della valutazione annuale realizzata dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare obiettivi di riferimento alternativi espressi in termini di livelli superiori di conformità.
L'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, dei piani di impiego congiunto e delle attività congiunte di ispezione e sorveglianza richiede uno scambio di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri e con l'EFCA relativamente ai dati del sistema di controllo dei pescherecci, ai dati del sistema elettronico di comunicazione, compresi i rapporti sull'attività di pesca, le notifiche preventive, le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo e le note di vendita, ai dati di ispezione e sorveglianza, compresi i rapporti di ispezione, i rapporti degli osservatori e i rapporti di infrazione, nonché il trattamento dei dati personali. È opportuno garantire in ogni momento e a tutti i livelli il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali di cui ai regolamenti (UE) 2016/6798 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio9 e, se del caso, delle disposizioni degli Stati membri che recepiscono la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio10.
I dati personali trattati ai fini dell'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione non dovrebbero essere conservati per un periodo superiore a dieci anni. Tale periodo consentirà alle autorità competenti degli Stati membri e all'EFCA di svolgere i propri compiti per quanto riguarda il seguito, la rendicontazione e la valutazione dei programmi specifici di controllo e ispezione. Per quanto riguarda i dati necessari per il seguito da dare alle ispezioni, quali indagini, infrazioni, procedimenti giudiziari o amministrativi, è necessario un periodo di conservazione specifico più lungo, pari a vent'anni, tenuto conto della lentezza dell'iter procedurale e della necessità di disporre dei dati fino alla sua conclusione. Inoltre, nel caso in cui i dati siano utilizzati a fini scientifici e per la formulazione di pareri scientifici, il periodo di conservazione dovrebbe essere esteso per consentire il monitoraggio e la valutazione scientifici delle risorse biologiche marine nel lungo periodo.
Gli Stati membri dovrebbero elaborare e trasmettere alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione. La Commissione dovrebbe avvalersi di tali relazioni per valutare l'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione e per verificarne l'adeguatezza e l'efficacia. Tale valutazione può costituire la base per il riesame dei programmi specifici di controllo e ispezione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Oggetto
1. La presente decisione istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per:
a) le attività di pesca che sfruttano stock o specie oggetto di piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio11 e di piani adottati in conformità dell'articolo 18 di tale regolamento, nonché di altre misure dell'Unione adottate ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato e che stabiliscono limitazioni quantitative e la ripartizione delle possibilità di pesca;
b) le attività di pesca che sfruttano specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
c) alcune attività di pesca che sfruttano stock o specie cui si applicano misure di conservazione e gestione adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca
d) alcune attività di pesca dell’Unione effettuate nelle acque dei paesi terzi nell’ambito degli accordi bilaterali sulla pesca con la Norvegia2 e il Regno Unito3, come indicato nei dettagli sui programmi specifici di controllo e ispezione riportati negli allegati IV e V
come indicato negli allegati da I a V bis.
2. I programmi specifici di controllo e ispezione sono riportati negli allegati da I a V bis e sono attuati dagli Stati membri ivi menzionati («gli Stati membri interessati»).
Art. 2 Ambito di applicazione
I programmi specifici di controllo e ispezione riguardano le seguenti attività:
a) le attività di pesca ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nelle zone di cui agli allegati da I a V bis della presente decisione («zone interessate»);
b) le attività inerenti alla pesca, compresi la pesatura, la trasformazione, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio di prodotti della pesca;
c) l’importazione e l’importazione indiretta quali definite all’articolo 2, punti 11 e 12, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio4, per le attività di pesca di cui agli allegati I, IV, V e V bis;
d) l’esportazione e la riesportazione quali definite all’articolo 2, punti 13 e 14, del regolamento (CE) n. 1005/2008, per le attività di pesca di cui agli allegati I, IV, V e V bis;
e) la pesca ricreativa quale definita all'articolo 4, punto 28, del regolamento (CE) n. 1224/2009, quando è soggetta a misure di conservazione dell'Unione e nei casi specificati nel pertinente allegato;
f) le misure di emergenza ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e le misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Art. 3 Obiettivi
1. I programmi specifici di controllo e ispezione assicurano un’attuazione uniforme ed efficace delle misure di conservazione e controllo applicabili agli stock e alle attività di pesca di cui agli allegati da I a V bis.
2. Le attività di controllo e ispezione svolte nell'ambito di ciascun programma specifico di controllo e ispezione mirano in particolare a garantire il rispetto delle seguenti disposizioni:
a) la gestione delle possibilità di pesca e le condizioni specifiche ad esse eventualmente associate, compreso il monitoraggio dell'utilizzo dei contingenti, del regime di gestione dello sforzo e delle misure tecniche applicate nelle zone interessate;
b) gli obblighi di dichiarazione applicabili alle attività di pesca, in particolare l'affidabilità dei dati registrati e comunicati;
c) l’obbligo di sbarcare tutte le catture di specie soggette all’obbligo di sbarco ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013;
d) le norme speciali relative alla pesatura di determinate specie pelagiche di cui agli articoli da 78 a 89 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/201114 della Commissione;
e) disposizioni specifiche approvate da organizzazioni regionali di gestione della pesca per quanto concerne gli stock e le zone interessate dalla presente decisione.
Art. 4 Priorità
1. Gli Stati membri interessati procedono al controllo e all’ispezione delle attività di pesca e delle attività inerenti alla pesca per i vari stock e le varie zone di cui agli allegati da I a V bis della presente decisione sulla base della gestione del rischio, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 98 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
2. Ogni Stato membro interessato attribuisce, per il controllo e le ispezioni, un livello di priorità basato sui risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente alle procedure di cui all'articolo 5.
3. Ogni peschereccio e/o segmento di flotta di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), è oggetto di controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito a norma del paragrafo 2, in modo da garantire una copertura adeguata di tutti gli stock oggetto delle attività di pesca elencate negli allegati da I a V.
3. bis Ogni peschereccio e ogni nave d’appoggio impegnati nelle attività di pesca elencate nell’allegato V bis sono inoltre oggetto di controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito a norma dell’articolo 5, paragrafo 8.
4. Ispezioni a terra di operatori che esercitano attività inerenti alla pesca sono effettuate se sono pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca/della commercializzazione e se rientrano nella strategia di gestione del rischio di cui all'articolo 6.
Art. 5 Procedure di valutazione del rischio e relazione con i piani di impiego congiunto
1. Gli Stati membri interessati valutano, almeno una volta all’anno, i rischi inerenti alle attività di pesca elencate negli allegati da I a V bis conformemente alla metodologia armonizzata da essi stabilita in cooperazione con l’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), basata sui possibili rischi di inosservanza delle norme della politica comune della pesca. La metodologia di valutazione del rischio esamina le attività di pesca dei pescherecci dei paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione e, se del caso, le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione nelle acque internazionali o dei paesi terzi sotto l’egida di organizzazioni regionali di gestione della pesca o di accordi bilaterali.
2. La metodologia di valutazione del rischio di cui al paragrafo 1 prevede che gli Stati membri:
a) esaminino, facendo uso di tutte le informazioni disponibili e pertinenti, la probabilità che si verifichi un'inosservanza e, nel caso, le possibili ripercussioni;
b) stabiliscano il livello di rischio per gli stock, l'attrezzo, la zona (di seguito «il segmento di flotta») e il periodo dell'anno sulla base della probabilità e delle possibili ripercussioni. Il livello di rischio stimato è classificato in base alle seguenti categorie: «molto elevato», «elevato», «medio» e «basso».
3. Nell’ambito di un piano di impiego congiunto stabilito dall’EFCA in conformità del regolamento (UE) 2019/4736 («piano di impiego congiunto»), ciascuno Stato membro interessato comunica all’EFCA i risultati della valutazione del rischio. Per facilitare la programmazione della strategia di gestione del rischio di cui all’articolo 6 viene descritto il tipo di possibile inosservanza (minacce) delle norme applicabili della politica comune della pesca che è stato individuato. Gli Stati membri comunicano immediatamente all’EFCA eventuali variazioni del livello stimato di rischio.
4. L'EFCA si avvale delle informazioni trasmesse dagli Stati membri per coordinare la valutazione del rischio a livello regionale.
5. Gli Stati membri interessati stilano un elenco dei loro pescherecci in cui figurano almeno i pescherecci che presentano un rischio medio, elevato e molto elevato. L'elenco dei pescherecci è regolarmente aggiornato tenendo conto delle informazioni raccolte nel corso delle attività di controllo e ispezione, comprese le attività congiunte di controllo e ispezione, e di qualsiasi informazione pertinente trasmessa da altri Stati membri.
6. Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nelle zone interessate, il livello di rischio ai sensi del paragrafo 5 è determinato dallo Stato membro interessato in collaborazione con l’EFCA, a meno che le autorità dello Stato di bandiera non comunichino, nell’ambito dell’articolo 8 della presente decisione, il livello di tale rischio.
7. Nell'ambito di un piano di impiego congiunto gli Stati membri interessati comunicano all'EFCA, a fini operativi, l'elenco dei pescherecci stabilito a norma dei paragrafi 5 e 6. Per agevolare le attività di controllo e ispezione viene descritto il tipo di minacce che è stato individuato per i pescherecci. Gli Stati membri interessati comunicano immediatamente all'EFCA le eventuali modifiche apportate all'elenco a seguito dell'aggiornamento.
8. Ai fini dell’allegato V bis, gli Stati membri procedono a una valutazione congiunta del rischio a livello di singolo peschereccio, utilizzando tutte le informazioni disponibili e pertinenti, tra cui almeno:
i precedenti del peschereccio in materia di conformità;
i documenti obbligatori mancanti relativi alla registrazione delle catture;
i risultati dei controlli incrociati dei dati di registrazione delle catture, compresi i giornali di pesca, le dichiarazioni di trasbordo, le dichiarazioni di sbarco, le dichiarazioni di assunzione in carico, le note di vendita, i certificati di cattura e i dati VMS e AIS.
Art. 6 Strategie nazionali e regionali di gestione del rischio
1. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio gli Stati membri interessati elaborano, almeno una volta all'anno, una strategia di gestione del rischio volta a garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Tale strategia comprende l'identificazione, la descrizione e l'assegnazione di risorse, strumenti di controllo e mezzi di ispezione adeguati, tenuto conto del livello di rischio identificato, della natura del rischio di inosservanza delle norme della politica comune della pesca e del conseguimento degli obiettivi di riferimento.
2. L'EFCA, sulla base della valutazione regionale del rischio di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della presente decisione, stabilisce una strategia regionale di gestione del rischio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. L'EFCA coordina e attua la strategia regionale di gestione del rischio mediante un piano di impiego congiunto.
Art. 7 Obiettivi di riferimento
1. Fatti salvi gli obiettivi di riferimento definiti nell’allegato I, punto 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e nell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli obiettivi di riferimento per le ispezioni dei pescherecci sono stabiliti negli allegati da I a V bis, punto 4, della presente decisione.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono anche applicare obiettivi di riferimento diversi, espressi in termini di livelli superiori di conformità secondo la metodologia armonizzata stabilita in collaborazione con l'EFCA, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 della presente decisione, a condizione che:
a) un'analisi dettagliata delle attività di pesca o delle attività inerenti alla pesca e degli aspetti connessi all'esecuzione giustifichi la necessità di fissare obiettivi di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità;
b) gli Stati membri interessati definiscano lo sforzo di controllo e ispezione, nonché la strategia per conseguire i risultati attesi con i livelli superiori di conformità;
c) i parametri di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità non incidano negativamente sugli obiettivi, le priorità e le procedure basate sul rischio definiti dai programmi specifici di controllo e ispezione;
d) i parametri di riferimento espressi in termini di livelli superiori di conformità siano notificati alla Commissione entro un anno dall'entrata in vigore della presente decisione e, successivamente, ogni 2 anni e la Commissione non sollevi obiezioni in proposito entro 90 giorni dalla notifica.
3. Tutti gli obiettivi di riferimento sono valutati annualmente sulla base delle relazioni di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e, se opportuno, sono rivisti di conseguenza nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6.
4. Se del caso, gli obiettivi di riferimento di cui al presente articolo vengono resi effettivi da un piano di impiego congiunto.
Art. 8 Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi
1. Gli Stati membri interessati cooperano all'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione.
2. Se del caso, tutti gli altri Stati membri cooperano con gli Stati membri interessati e con l'EFCA per conseguire gli obiettivi dei piani di impiego congiunto.
3. Gli Stati membri interessati e l'EFCA possono cooperare con le autorità competenti di paesi terzi all'attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione.
4. Le attività di ispezione e sorveglianza delle attività di pesca dell’Unione nelle acque e nei porti dei paesi terzi sono soggette al quadro concordato con i paesi terzi interessati.
Art. 9 Attività congiunte di ispezione e sorveglianza
1. Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei propri sistemi nazionali di controllo della pesca, gli Stati membri interessati effettuano, ove opportuno, attività congiunte di monitoraggio, ispezione e sorveglianza sul loro territorio e nelle acque soggette alla loro giurisdizione e, se del caso, nelle acque internazionali o nelle acque dei paesi terzi. Se del caso, fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, tali attività sono svolte nell’ambito dei piani di impiego congiunto di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/473. Tali attività possono comprendere impieghi congiunti con i paesi terzi.
2. Ai fini delle attività congiunte di ispezione e sorveglianza, gli Stati membri interessati:
a) provvedono affinché ispettori dell'Unione e funzionari di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza;
b) stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza;
c) utilizzano procedure standard per le ispezioni concordate con l'EFCA nell'ambito di un piano di impiego congiunto;
d) designano, se del caso, i punti di contatto di cui all'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari degli Stati membri interessati, ispettori dell’Unione e, se del caso, funzionari e ispettori dei paesi terzi.
Art. 10 Scambio di dati
1. Ai fini dell’attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico, con gli altri Stati membri interessati e con l’EFCA, dei dati relativi alle attività di pesca e alle attività inerenti alla pesca oggetto dei programmi specifici di controllo e ispezione. Se del caso, i dati comprendono le attività di pesca dei pescherecci dei paesi terzi che operano nelle acque dell’Unione e dei pescherecci dell’Unione che operano nelle acque internazionali o dei paesi terzi sotto l’egida di ORGP o di accordi bilaterali. La Commissione ha accesso ai dati scambiati a norma del presente comma e, se del caso, fornisce i dati relativi alle attività di pesca dei pescherecci dei paesi terzi nelle acque dell’Unione.
2. I dati scambiati ai sensi del paragrafo 1 possono comprendere dati personali. L’EFCA, la Commissione e gli Stati membri possono trattare i dati personali cui hanno accesso ai sensi del paragrafo 1 ai fini dell’adempimento dei loro compiti e obblighi nell’ambito dei programmi specifici di controllo e ispezione. L’EFCA, la Commissione e gli Stati membri adottano, in conformità dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1725, misure intese a garantire un’adeguata protezione dei dati personali.
3. I dati personali contenuti nelle informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 sono conservati per un periodo massimo di 10 anni, salvo se necessari per dare seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In tal caso i dati personali possono essere conservati per 20 anni. Se sono conservati per un periodo di tempo più lungo, i dati personali contenuti nelle informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 sono resi anonimi.
4. In deroga al paragrafo 3, i dati personali contenuti nelle informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 possono essere conservati per un periodo superiore ai periodi di cui al paragrafo 3 esclusivamente ai fini dello svolgimento di ricerche scientifiche e della formulazione di pareri scientifici in linea con l'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679.
5. Gli Stati membri trattano i dati personali raccolti ai sensi della presente decisione in conformità dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679.
6. L’EFCA, la Commissione e le autorità degli Stati membri garantiscono la sicurezza del trattamento dei dati personali svolto ai sensi della presente decisione. L’EFCA e le autorità degli Stati membri collaborano allo svolgimento dei compiti connessi alla sicurezza.
7. L’EFCA, la Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire un’adeguata protezione della riservatezza delle informazioni ricevute ai sensi della presente decisione, conformemente all’articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Art. 11 Informazione e valutazione
1. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e all'EFCA una relazione sulle attività di controllo e ispezione svolte nell'ambito dei programmi specifici di controllo e ispezione dell'anno civile precedente.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 include almeno le informazioni di cui all'allegato VI.
3. Le informazioni di cui all'allegato VI, punto IV, vengono riportate e aggiornate in ciascuna relazione fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Se in seguito al rilevamento di un'infrazione grave non viene preso alcun provvedimento ne è data motivazione.
4. Per le attività di pesca di cui all'allegato I, le informazioni di cui all'allegato VI, punto IV, sono trasmesse per via elettronica alla Commissione e all'EFCA entro il 15 settembre e sono aggiornate entro il 31 marzo dell'anno successivo.
5. Ai fini della valutazione annuale dell’efficacia dei piani di impiego congiunto di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/473, l’EFCA tiene conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
6. La Commissione convoca, almeno ogni due anni, una riunione del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di valutare l'attuazione e verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei programmi specifici di controllo e ispezione nonché il loro impatto generale sul rispetto delle norme da parte dei pescherecci e degli operatori.