Decisione di esecuzione (UE) 2019/60 della Commissione dell'11 gennaio 2019 che modifica la decisione 2009/866/CE, la decisione 2010/419/UE, la decisione di esecuzione 2012/651/UE e la decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 per quanto riguarda il rappresentante del titolare dell'autorizzazione [notificata con il numero C(2019) 15] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,
Con lettere del 15 febbraio e del 28 marzo 2017, Syngenta Crop Protection AG ha chiesto alla Commissione, in seguito a una riorganizzazione del gruppo Syngenta, di trasferire tutte le autorizzazioni e le domande pendenti relative a prodotti geneticamente modificati dal suo attuale rappresentante Syngenta France SAS al rappresentante Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio.
La Commissione ha comunicato a Syngenta Crop Protection AG che, al fine di procedere a tali trasferimenti, sarebbe stato necessario confermare tale richiesta per mezzo di lettere di Syngenta France SAS e Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio, nelle quali entrambe si dichiarassero d'accordo con tali trasferimenti. La Commissione ha ricevuto le suddette lettere il 1o marzo 2018.
L'attuazione dei trasferimenti richiesti comporta la modifica di decisioni che autorizzano l'immissione in commercio di prodotti geneticamente modificati per i quali Syngenta Crop Protection AG è il titolare dell'autorizzazione. Occorre in particolare modificare le seguenti decisioni: decisione 2009/866/CE della Commissione2, decisione 2010/419/UE della Commissione3, decisione di esecuzione 2012/651/UE della Commissione4 e decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 della Commissione5.
Le modifiche proposte delle decisioni di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dei prodotti in questione.
Per quanto concerne le domande pendenti per le quali Syngenta Crop Protection AG è la richiedente, la modifica richiesta deve essere formalizzata al momento dell'adozione delle autorizzazioni corrispondenti.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Modifica della decisione 2009/866/CE
La decisione 2009/866/CE è così modificata:
1) all'articolo 6, «Syngenta Seeds SAS, Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio»;
2) all'articolo 8, «Syngenta Seeds SAS (12, chemin de l'Hobit, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur, FRANCIA)» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio,»;
3) alla lettera a) dell'allegato, la denominazione «Syngenta Seeds SAS» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA»; l'indirizzo «12, chemin de l'Hobit, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur, FRANCIA» è sostituito da «Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio».
Art. 2 Modifica della decisione 2010/419/UE
La decisione 2010/419/UE è così modificata:
1) all'articolo 6, «Syngenta Seeds S.A.S., Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio»;
2) all'articolo 9, «Syngenta Seeds S.A.S., Chemin de l'Hobit 12, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur, FRANCIA» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio»;
3) alla lettera a) dell'allegato, la denominazione «Syngenta Seeds S.A.S.» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA»; l'indirizzo «12, Chemin de l'Hobit, BP 27, F-31790 Saint-Sauveur, FRANCIA» è sostituito da «Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio».
Art. 3 Modifica della decisione di esecuzione 2012/651/UE
La decisione di esecuzione 2012/651/UE è così modificata:
1) all'articolo 6, «Syngenta Seeds S.A.S., Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio»;
2) all'articolo 8, «Syngenta Seeds S.A.S., 12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio»;
3) alla lettera a) dell'allegato, la denominazione «Syngenta Seeds S.A.S.» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA»; l'indirizzo «12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia» è sostituito da «Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio».
Art. 4 Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/1685
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1685 è così modificata:
1) all'articolo 7, «Syngenta France SAS» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio»;
2) all'articolo 10, «Syngenta France SAS, 12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio»;
3) alla lettera a) dell'allegato, la denominazione «Syngenta France SAS» è sostituita da «Syngenta Crop Protection NV/SA»; l'indirizzo «12, Chemin de l'Hobit, 31790 Saint-Sauveur, Francia» è sostituito da «Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio».
Art. 5 Destinatario
Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2019 Per la Commissione Vytenis Andriukaitis Membro della Commissione