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Decisione (UE) 2019/117 del Consiglio del 21 gennaio 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio congiunto istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, in riferimento all'adozione del regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie e del codice di condotta degli arbitri e dei mediatori

Testo vigente

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra1, («accordo») è stato firmato dall'Unione europea e dai suoi Stati membri il 10 giugno 2016. L'accordo è stato applicato in via provvisoria tra l'Unione, da una parte, e Botswana, Lesotho, Namibia, Eswatini e Sud Africa, dall'altra, dal 10 ottobre 2016 e tra l'Unione e Mozambico dal 4 febbraio 2018.

A norma dell'articolo 102, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio congiunto ha il potere di adottare decisioni in tutte le materie disciplinate dall'accordo.

A norma dell'articolo 89, paragrafo 1, il Consiglio congiunto adotta il regolamento di procedura e il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori. Pertanto, il Consiglio congiunto è chiamato ad adottare Nella sua prima riunione una decisione relativa al regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori a norma della parte III dell'accordo

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio congiunto relativa all'adozione del regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie e il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori.

La posizione dell'Unione in sede di Consiglio congiunto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio congiunto in merito all'adozione del regolamento di procedura per la prevenzione e la risoluzione delle controversie e al codice di condotta degli arbitri e dei mediatori si basa sul progetto di decisione del Consiglio congiunto accluso alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2019 Per il Consiglio La presidente F. Mogherini