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Decisione di esecuzione (UE) 2019/235 della Commissione del 24 gennaio 2019 che modifica la decisione 2008/411/CE per quanto riguarda un aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 3400-3800 MHz [notificata con il numero C(2019)262] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche1,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio)2, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

La decisione 2008/411/CE della Commissione3 armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro nella banda di frequenze 3400-3800 MHz per la fornitura terrestre di servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità ed è stata modificata dalla decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione4.

A norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, gli Stati membri sono tenuti ad aiutare i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ad aggiornare periodicamente le loro reti alla tecnologia più recente e più efficiente, al fine di creare i propri dividendi di spettro in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi. Il dispiegamento commerciale dei primi sistemi terrestri di prossima generazione (5G) nel mondo è previsto per il 2020.

La comunicazione della Commissione «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea»6 stabilisce nuovi obiettivi di connettività per l'Unione, che dovranno essere raggiunti attraverso il dispiegamento e l'adozione su vasta scala di reti ad altissima capacità. A tal fine, la comunicazione della Commissione «Il 5G per l'Europa: un piano d'azione»7 individua la necessità di un'azione a livello dell'UE, comprese l'individuazione e l'armonizzazione dello spettro per il 5G sulla base del parere del gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG), al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di una copertura 5G ininterrotta in tutte le aree urbane e in tutti i principali assi di trasporto terrestre entro il 2025.

Nel documento «Strategic roadmap towards 5G for Europe: Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless systems (5G)»8 il gruppo «Politica dello spettro radio» (RSPG) individua nella banda di frequenze 3400-3800 MHz la prima banda pioniera per l'uso del 5G nell'Unione.

Nel suo parere complementare «Strategic roadmap towards 5G for Europe: RSPG second opinion on 5G networks»9, il gruppo RSPG riconosce che la disponibilità della banda 5G primaria, 3400-3800 MHz, sarà essenziale per il successo del 5G nell'Unione. Di conseguenza il gruppo esorta gli Stati membri a prendere in considerazione misure adeguate volte a ridurre la frammentazione di tale banda in tempo per autorizzare blocchi di spettro di dimensioni sufficienti entro il 2020.

Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche impone agli Stati membri di autorizzare l'uso della banda 3400-3800 MHz per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili di prossima generazione (5G) entro il 31 dicembre 2020. Impone altresì agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie ad agevolare l'introduzione del 5G, compresa la riorganizzazione della banda 3400-3800 MHz per consentire la disponibilità di blocchi di spettro di dimensioni sufficienti. Al fine di permettere l'introduzione del 5G è quindi necessaria una rapida modifica delle condizioni tecniche armonizzate.

Nel dicembre 2016, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, la Commissione ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) un mandato per l'elaborazione di condizioni tecniche armonizzate per l'uso dello spettro a sostegno dell'introduzione di sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) nelle bande di frequenze 3400-3800 MHz e 24,25-27,5 GHz nell'Unione.

In risposta a tale mandato, il 9 luglio 2018 la CEPT ha pubblicato una relazione (relazione 67 della CEPT) relativa alle condizioni tecniche per l'armonizzazione dello spettro a sostegno dell'introduzione di sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) nella banda di frequenze 3400-3800 MHz. La relazione 67 della CEPT fornisce condizioni tecniche armonizzate sia per i sistemi di antenne non attive (non-Active Antenna Systems, non-AAS) sia per i sistemi di antenne attive (Active Antenna Systems, AAS), che sono sistemi terrestri senza fili in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili a funzionamento sincronizzato, semisincronizzato e non sincronizzato. La relazione raccomanda inoltre la coesistenza dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e dei servizi nelle bande adiacenti (al di sotto di 3400 MHz e al di sopra di 3800 MHz).

Le conclusioni della relazione 67 della CEPT dovrebbero essere applicate in tutta l'Unione e attuate dagli Stati membri immediatamente. Ciò promuoverà l'uso dell'intera banda di frequenze 3400-3800 MHz con l'obiettivo di porre l'Unione all'avanguardia nel dispiegamento del 5G. Al momento di applicare la presente decisione di esecuzione gli Stati membri dovrebbero scegliere i sistemi terrestri senza fili di prossima generazione (5G) che preferiscono sulla base di un funzionamento di rete sincronizzato, semisincronizzato o non sincronizzato, e garantire un uso efficiente dello spettro. Gli Stati membri dovrebbero anche prendere in considerazione le conclusioni della relazione 296 del comitato per le comunicazioni elettroniche relativa alla sincronizzazione.

Tenendo conto dell'articolo 54 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire una riduzione della frammentazione della banda di frequenze 3400-3800 MHz al fine di offrire opportunità di accesso ad ampie porzioni di spettro contiguo in linea con l'obiettivo della connettività Gigabit. Ciò significa anche agevolare il trasferimento e/o l'affitto di diritti d'uso esistenti Ampie porzioni di spettro contiguo, preferibilmente di 80-100 MHz, agevolano il dispiegamento efficace dei servizi a banda larga senza fili 5G, che utilizzano ad esempio sistemi di antenne attive (AAS), ad alto rendimento, elevata affidabilità e bassa latenza, in linea con l'obiettivo strategico della connettività Gigabit. Tale obiettivo è di particolare importanza per la riduzione della frammentazione.

Il quadro giuridico per l'uso della banda di frequenze 3400-3800 MHz stabilito dalla decisione 2008/411/CE dovrebbe restare invariato in termini di garanzia di protezione continua dei servizi esistenti, diversi dalle reti di comunicazioni elettroniche terrestri, all'interno della banda. In particolare, all'interno della banda, alle stazioni terrene dei servizi satellitari fissi (FSS, spazio-Terra) dovrebbe essere concessa, sulla base di una valutazione caso per caso, una protezione continua mediante un opportuno coordinamento tra tali sistemi e le reti a banda larga senza fili gestite a livello nazionale.

Il comitato per le comunicazioni elettroniche (Electronic Communications Committee, ECC) della CEPT ha pubblicato la relazione 254, che offre agli Stati membri indicazioni in merito alla coesistenza dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, dei servizi fissi e dei servizi satellitari fissi nella banda di frequenze 3600 - 3800 MHz. La relazione 296 del comitato fornisce agli operatori e alle amministrazioni ulteriori orientamenti per operare le reti 4G e 5G nello stesso canale o in canali contigui garantendo nel contempo un uso efficiente dello spettro, con l'obiettivo della sincronizzazione della rete.

Può essere necessario concludere accordi transfrontalieri per garantire che gli Stati membri attuino i parametri stabiliti dalla presente decisione, evitando così interferenze dannose e migliorando l'efficienza e la non frammentazione nell'uso dello spettro.

La decisione 2008/411/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2008/411/CE è così modificata:

  1. 1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatti salvi la protezione e il funzionamento ininterrotto di altri usi esistenti in questa banda, gli Stati membri si conformano ai parametri stabiliti nell'allegato al fine di designare e mettere a disposizione, su base non esclusiva, delle reti di comunicazioni elettroniche terrestri la banda di frequenze 3400-3800 MHz.»;

  2. 2) l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 4 bis Gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione della presente decisione entro il 30 settembre 2019.»;

  3. 3) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2019 Per la Commissione Mariya Gabriel Membro della Commissione