Decisione (UE) 2019/267 del Consiglio del 12 febbraio 2019 relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo1,
In conformità della decisione (UE) 2018/1031 del Consiglio2, del […], l'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania («accordo») è stato firmato il 5 ottobre 2018, fatta salva la sua conclusione.
In esito al presente accordo sullo status, le squadre della guardia di frontiera e costiera possono essere prontamente impiegate sul territorio albanese, reagire all'attuale spostamento dei flussi migratori verso la rotta costiera e assistere nella gestione delle frontiere esterne e nella lotta contro il traffico di migranti.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio3; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio4; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
È pertanto opportuno approvare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania («accordo») è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione europea, procede alla notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019 Per il Consiglio Il presidente E.O. Teodorovici