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Decisione (UE) 2019/267 del Consiglio del 12 febbraio 2019 relativa alla conclusione dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettere a) e v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo1,

In conformità della decisione (UE) 2018/1031 del Consiglio2, del […], l'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania («accordo») è stato firmato il 5 ottobre 2018, fatta salva la sua conclusione.

In esito al presente accordo sullo status, le squadre della guardia di frontiera e costiera possono essere prontamente impiegate sul territorio albanese, reagire all'attuale spostamento dei flussi migratori verso la rotta costiera e assistere nella gestione delle frontiere esterne e nella lotta contro il traffico di migranti.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio3; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio4; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

È pertanto opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica d'Albania riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica d'Albania («accordo») è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione europea, procede alla notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019 Per il Consiglio Il presidente E.O. Teodorovici