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Decisione (UE) 2019/304 del Consiglio del 18 febbraio 2019 relativa alla notifica da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del desiderio di non partecipare più ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen contenute nel regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la notifica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 19 effettuata dal governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al presidente del Consiglio con lettera del 1o ottobre 2018, del desiderio di non partecipare alla proposta di rifusione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione,

Il Regno Unito partecipa al regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio1 quale modificato dal regolamento (UE) n. 493/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 20112.

Il 1o ottobre 2018, entro il termine di tre mesi previsto, il Regno Unito ha notificato al presidente del Consiglio che non desidera partecipare all'adozione della rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004 proposta dalla Commissione il 16 maggio 2018 e pervenuta al Consiglio in tutte le lingue necessarie il 2 luglio 2018.

Il regolamento (CE) n. 377/2004 mira al potenziare la cooperazione tra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione distaccati nei paesi terzi, in particolare stabilendo l'obbligo di costituire tra loro reti locali o regionali e di promuovere l'uso di un apposito strumento elettronico per lo scambio regolare di informazioni all'interno delle reti locali, e l'istituzione di un sistema di rendicontazione sulle attività delle reti mediante relazioni semestrali della presidenza, senza tuttavia imporre l'impiego di un dato sistema operativo né l'interazione diretta con disposizioni previste da altri strumenti giuridici che fanno parte dell'acquis di Schengen.

La rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004 proposta il 16 maggio 2018 pur intendendo rafforzare il coordinamento e ottimizzare l'uso dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, compresi i nuovi funzionari di collegamento europei distaccati nei paesi terzi, per consentire loro di realizzare in modo più efficace le priorità dell'UE nell'ambito della migrazione, non si discosta dalla natura dell'attuale regolamento (CE) n. 377/2004 per quanto riguarda l'interazione specifica con le altre parti dell'acquis di Schengen.

La proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004, proprio come l'attuale regolamento (CE) n. 377/2004, può pertanto essere considerata quale misura autonoma nell'ambito dell'acquis di Schengen che non implica alcuna interazione operativa con altri strumenti giuridici parte dello stesso acquis.

In questo caso eccezionale, alla luce dell'autonomia operativa dell'attuale regolamento (CE) n. 377/2004 nell'ambito dell'acquis di Schengen, si può ritenere che, se il Regno Unito non partecipa più all'attuale regolamento né ad ogni altra modifica successiva, ma prosegue la partecipazione al resto dell'acquis di Schengen a cui partecipa attualmente a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio3, questo serva a garantire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito a tale acquis senza tuttavia incidere seriamente sul funzionamento pratico delle altre sue parti e rispettandone nel contempo la coerenza.

È pertanto opportuno che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo n. 19, l'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE cessi di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per quanto riguarda l'attuale regolamento (CE) n. 377/2004 e ogni altra modifica successiva, inclusa la proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004, dalla data di entrata in vigore della proposta di rifusione del regolamento (CE) n. 377/2004.

Di conseguenza, è parimenti opportuno che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo n. 19, il punto 6 dell'allegato I della decisione 2004/926/CE del Consiglio4 cessi di applicarsi, relativamente al regolamento (CE) n. 377/2004, dalla data di entrata in vigore della proposta di rifusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2000/365/CE e il punto 6 dell'allegato I della decisione 2004/926/CE cessano di applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio e ogni altra modifica successiva, dalla data di entrata in vigore della proposta di rifusione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019 Per il Consiglio La presidente F. Mogherini