Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019 che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare1, in particolare l'articolo 55,
L'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002 dispone che la Commissione elabori, in stretta collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi («il piano generale»). La decisione 2004/478/CE della Commissione2 ha definito di conseguenza il piano generale.
Dall'adozione della decisione 2004/478/CE della Commissione vari incidenti derivanti da alimenti e mangimi hanno permesso di acquisire ulteriore esperienza nel coordinamento della gestione delle crisi a livello dell'Unione.
L'esperienza acquisita nel corso degli anni, come analizzata nella valutazione REFIT del regolamento (CE) n. 178/2002 (vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale)3, ha dimostrato che occorre riesaminare la gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi a livello nazionale e dell'Unione. I risultati hanno evidenziato la necessità di dedicare una maggiore attenzione alla preparazione alle crisi, oltre che alla loro gestione, per evitare o ridurre al minimo gli effetti sulla salute pubblica di una crisi nel settore degli alimenti o dei mangimi. In questo modo sarebbe possibile ridurre in misura sostanziale l'impatto economico (come le restrizioni commerciali) di una crisi nel settore degli alimenti o dei mangimi e contribuire così al conseguimento degli obiettivi della Commissione in materia di occupazione, crescita e investimenti. Occorre inoltre che la Commissione svolga un ruolo più incisivo in termini di comunicazione e coordinamento generale degli Stati membri in questo ambito. Il vaglio di adeguatezza della legislazione alimentare generale contiene una serie di raccomandazioni per migliorare l'efficienza del piano generale.
L'EFSA formula i pareri che costituiscono la base scientifica per l'adozione di misure dell'Unione e ha il compito di prestare assistenza scientifica e tecnica nelle procedure di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi. Il ruolo dell'EFSA nel piano generale dovrebbe essere perfezionato e rafforzato alla luce dell'esperienza acquisita.
Pur rispettando le competenze di ciascuna agenzia, l'EFSA dovrebbe coordinarsi con altre pertinenti agenzie scientifiche dell'Unione, come il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e il gruppo di esperti designati dal comitato scientifico e tecnico di cui all'articolo 31 del trattato Euratom4, in caso siano necessari contributi o interventi nell'ambito delle rispettive competenze. Il piano generale deve inoltre garantire il coordinamento con i sistemi dell'ECDC di preparazione e risposta alle crisi per i casi riguardanti l'uomo in modo che le autorità sanitarie e i portatori di interessi siano informati in merito a una possibile crisi derivante dagli alimenti o dai mangimi potenzialmente in grado di incidere sulla salute umana.
La decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5 stabilisce norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, comprese la pianificazione della preparazione e della risposta in relazione a tali attività, per le minacce di origine biologica, chimica, ambientale e ignota, e l'istituzione di un «sistema di allarme rapido e di reazione» (SARR). Dati i potenziali collegamenti con la preparazione alle crisi e la loro gestione nel quadro della filiera alimentare, il piano generale dovrebbe tenere conto anche delle disposizioni pertinenti contenute nella decisione n. 1082/2013/UE.
Il piano generale dell'Unione dovrebbe essere sottoposto a revisione affinché siano inserite procedure intese ad agevolare il coordinamento con i piani nazionali di emergenza per gli alimenti e i mangimi da elaborare conformemente all'articolo 115 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio6 relativo ai controlli ufficiali.
Obiettivo principale della presente decisione è tutelare la salute pubblica nell'Unione. Il piano generale dovrebbe pertanto essere limitato alle situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute pubblica a norma dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002. I rischi per la salute pubblica possono essere di natura biologica, chimica e fisica e comprendono i pericoli connessi alla radioattività e agli allergeni. L'impostazione, i principi e le procedure pratiche del piano generale potrebbero però anche essere considerati come orientamenti per la gestione di altri incidenti di origine alimentare che non comportano i suddetti rischi per la salute pubblica.
Nel 2017 la Commissione ha realizzato un audit interno sulla preparazione alle crisi riguardanti la sicurezza alimentare presso la DG SANTE, da cui sono emerse alcune carenze dell'attuale piano generale che occorre affrontare.
Varie conclusioni sono state formulate in occasione della conferenza ministeriale del 26 settembre 2017 sul seguito dell'incidente del fipronil7. Benché riguardanti questo incidente specifico e la relativa frode, alcune di queste conclusioni risultano pertinenti per la gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi in generale, tra cui l'istituzione di un punto di contatto unico in ciascuno Stato membro che garantisca il coordinamento della gestione di tali crisi per ogni organizzazione amministrativa nazionale.
La decisione 2004/478/CE dovrebbe pertanto essere abrogata e sostituita da una nuova decisione che istituisca un piano generale aggiornato per tenere conto dell'esperienza acquisita successivamente all'adozione della decisione 2004/478/CE della Commissione e per adeguarsi ai nuovi sviluppi.
La presente decisione dovrebbe definire un approccio graduale ai tipi di situazioni da trattare come crisi, anche per quanto riguarda i relativi criteri. Non tutte le situazioni che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 55 richiederebbero necessariamente l'istituzione di un'unità di crisi a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 178/2002, ma possono comunque beneficiare di un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione. Tali criteri dovrebbero comprendere la gravità e la portata dell'incidente in termini di effetti sulla salute pubblica, la percezione da parte dei consumatori e la sensibilità politica al riguardo, in particolare quando la fonte è ancora incerta, l'eventuale carattere intenzionale dell'incidente (ad esempio bioterrorismo o effetto collaterale di una frode) e la volontà di creare una crisi (ad esempio bioterrorismo) come pure il ripetersi di incidenti già avvenuti in precedenza per la possibile mancanza di interventi sufficienti.
È necessario un coordinamento tra le diverse autorità a livello nazionale e dell'Unione, tra i sistemi di allarme e informazione e i laboratori per condividere le informazioni e adottare le misure atte a gestire una crisi. A tale riguardo un collegamento tra il sistema di allarme rapido e di reazione e altri sistemi di allarme e informazione a livello dell'Unione, come il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, consentirebbe di rafforzare l'approccio «One Health», ad esempio coordinando le attività delle autorità per la sicurezza alimentare e delle autorità sanitarie pubbliche in merito allo stesso incidente dando alle autorità per la sicurezza alimentare l'accesso alle informazioni sui casi constatati nell'uomo comunicate dalle autorità pubbliche.
Per gestire in maniera efficace le crisi nella filiera degli alimenti e dei mangimi è necessario che, già prima del verificarsi di un incidente, siano predisposte procedure pratiche di preparazione per un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione.
Le procedure pratiche da seguire per le situazioni di cui all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002 dovrebbero essere definite chiaramente per garantire una risposta rapida e agevole a tali situazioni. Per le stesse ragioni è opportuno definire il ruolo, la composizione e il funzionamento pratico dell'unità di crisi.
Una comunicazione al pubblico e ai partner commerciali che avvenga in tempo reale e si basi su dati concreti è essenziale per contribuire a tutelare la salute pubblica, evitando un'ulteriore diffusione dei rischi, e a ripristinare la fiducia nella sicurezza degli alimenti o dei mangimi non interessati da un incidente. L'elaborazione di principi di trasparenza e di una strategia di comunicazione sono pertanto elementi fondamentali nella gestione delle crisi.
Il presente piano generale è stato oggetto di consultazioni con l'EFSA ed è stato discusso con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1. La presente decisione istituisce il piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi conformemente all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002.
2. Il piano copre i due seguenti tipi di situazioni:
a) situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione; e
b) situazioni che richiedono l'istituzione di un'unità di crisi che riunisca la Commissione, gli Stati membri interessati e le pertinenti agenzie dell'Unione.
3. Il piano definisce inoltre le procedure pratiche necessarie per una preparazione rafforzata e per la gestione degli incidenti a livello dell'Unione, compresa una strategia di comunicazione conforme al principio di trasparenza.
Art. 2 Ambito di applicazione
Il piano generale si applica a situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute pubblica derivanti da alimenti e mangimi, in particolare in relazione a qualsiasi pericolo di natura biologica, chimica e fisica negli alimenti e nei mangimi, rischi che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione di misure urgenti conformemente all'articolo 53 o all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.
Art. 3 Obiettivi
Obiettivo della presente decisione è ridurre al minimo la portata e l'impatto degli incidenti derivanti da alimenti o mangimi sulla salute pubblica, garantendo una preparazione rafforzata e una gestione efficace.
Art. 4 Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1. «incidente»: l'individuazione di un pericolo biologico, chimico o fisico negli alimenti, nei mangimi o nell'uomo che potrebbe comportare, o indicare, un possibile rischio per la salute pubblica in caso di esposizione allo stesso pericolo di più di una persona, o una situazione in cui il numero di casi nell'uomo o di rilevamenti di un pericolo sia superiore al numero prevedibile e in cui l'origine dei casi abbia una correlazione, o una correlazione probabile, con gli stessi alimenti o mangimi;
2. «focolaio di tossinfezione alimentare»: un focolaio quale definito all'articolo 2, punto 2), lettera d), della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8;
3. «coordinatore di crisi»: una persona e il suo supplente, presso le istanze europee e le autorità competenti degli Stati membri, che agisce come punto di contatto unico per assicurare uno scambio di informazioni efficace tra tutte le parti coinvolte nel coordinamento del piano generale nonché l'efficienza del processo decisionale e degli interventi attuati, nell'ambito di competenza della propria organizzazione.
Capo II. Strutture e procedure di preparazione
Art. 5 Coordinatori di crisi
Ciascuno Stato membro, l'EFSA e la Commissione designano un coordinatore di crisi ed il suo supplente per lo svolgimento dei compiti di cui all'allegato I. La Commissione mantiene aggiornati i nomi e i dati di contatto dei «coordinatori di crisi» designati e dei relativi supplenti. I coordinatori di crisi tengono riunioni regolari, organizzate dalla Commissione almeno una volta all'anno, allo scopo di presentare iniziative a livello dell'Unione, condividere i piani nazionali di emergenza nonché assicurare il follow-up e valutare la gestione delle crisi recenti conformemente all'articolo 22.
Art. 6 Sistemi di allarme e di informazione
La Commissione stabilisce un collegamento tra il sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) e altri sistemi di allarme e di informazione a livello dell'Unione, tra cui il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). La trasmissione dei dati mediante le reti di allarme è oggetto di ulteriore armonizzazione.
Art. 7 Laboratori
La Commissione e gli Stati membri provvedono al mantenimento di una rete di laboratori di riferimento nazionali ed europei, come pure di altri laboratori ufficiali, conformemente al regolamento (UE) 2017/625, pronti a fornire rapidamente, se necessario, un sostegno analitico di elevata qualità in relazione ai pericoli più significativi derivanti da alimenti e mangimi.
Art. 8 Formazione, esercizi e strumenti all'avanguardia
La Commissione offre moduli avanzati di formazione sulla preparazione alle crisi di origine alimentare, sulle indagini relative ai focolai di tossinfezione alimentare e su altri aspetti di gestione degli incidenti nell'ambito del programma della Commissione «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» (Better Training for Safer Food - BTSF)9, incoraggiando un approccio di tipo «One Health».
La Commissione organizza periodicamente con gli Stati membri esercizi di simulazione di incidenti legati agli alimenti e ai mangimi, che considerano anche gli aspetti relativi alla comunicazione e sono incentrati sulla preparazione agli incidenti e sulla loro gestione. Ad essi partecipano le agenzie dell'Unione pertinenti, mentre la Commissione partecipa ad esercizi analoghi organizzati dalle agenzie nell'ambito delle loro competenze. Il verificarsi di un grave incidente reale può sostituire tale esercizio di simulazione. Dopo ogni esercizio la Commissione presenta conclusioni specifiche nel corso della successiva riunione dei coordinatori di crisi di cui all'articolo 5.
La Commissione fornisce un follow-up sull'adeguatezza della preparazione negli Stati membri assicurando che essi dispongano di piani nazionali di emergenza per gli alimenti e i mangimi e verificando tali piani.
La Commissione promuove l'uso di strumenti all'avanguardia a livello dell'Unione, come gli strumenti per la rintracciabilità, le analisi di tipizzazione molecolare (compreso il sequenziamento dell'intero genoma - WGS) e la condivisione dei risultati nella banca dati EFSA-ECDC sulla tipizzazione molecolare degli agenti patogeni riscontrati nell'uomo, negli animali, negli alimenti, nei mangimi e nell'ambiente degli alimenti o dei mangimi.
Art. 9 Raccolta, monitoraggio e analisi di informazioni in modo continuo
La Commissione raccoglie, monitora e analizza in modo continuo le informazioni sulle minacce transfrontaliere dirette e indirette provenienti dalle fonti di informazione elencate nell'allegato II.
Capo III. Coordinamento rafforzato a livello dell'Unione
Art. 10 Situazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione
1. Nelle situazioni descritte al paragrafo 2 la Commissione rafforza il coordinamento a livello dell'Unione per la gestione di un incidente, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 9 e in stretta collaborazione con i pertinenti organismi di valutazione del rischio dell'Unione.
2. È richiesto un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione a norma del paragrafo 1 nei seguenti casi:
a) qualora
i) sia stato individuato in due o più Stati membri un rischio diretto o indiretto per la salute pubblica, dovuto a un pericolo rilevato negli alimenti o nei mangimi, ed esista una correlazione epidemiologica (ad esempio casi nell'uomo e/o decessi in Stati membri differenti con prove analitiche o epidemiologiche attendibili di tale correlazione) e/o una correlazione sul piano della rintracciabilità (ad esempio distribuzione di alimenti o mangimi potenzialmente contaminati in Stati membri differenti); o
ii) il pericolo rilevato possa avere un grave impatto potenziale sul funzionamento del mercato interno nel settore degli alimenti o dei mangimi;
e
b) in presenza di
i) un impatto elevato sulla salute connesso al pericolo rilevato; o,
ii) un disaccordo tra gli Stati membri sui provvedimenti da adottare; o,
iii) difficoltà nell'individuare la fonte del rischio.
3. Le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni europee possono richiedere alla Commissione di rafforzare il coordinamento in funzione dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).
Art. 11 Procedure pratiche per un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione
Il coordinamento, ad opera della Commissione, della gestione di un incidente da parte dei servizi pertinenti consiste nelle procedure di cui al capo V.